F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE CONSULTIVA – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 64CFA DEL 17/01/2019 (MOTIVI) RICHIESTA PARERE PRESIDENTE FEDERALE (RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO SULL’APPLICAZIONE DEL COMMA 3 O 4 DELL’ART. 53 NOIF, NELL’IPOTESI IN CUI IL RITIRO O L’ESCLUSIONE DI UNA SOCIETÀ AVVENISSE NEL GIRONE DI RITORNO DEL PROPRIO CAMPIONATO, QUANDO LA STESSA DEBBA ANCORA DA RECUPERARE GARE DEL GIRONE DI ANDATA)

RICHIESTA PARERE PRESIDENTE FEDERALE (RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO SULL’APPLICAZIONE DEL COMMA 3 O 4 DELL’ART. 53 NOIF, NELL’IPOTESI IN CUI IL RITIRO O L’ESCLUSIONE DI UNA SOCIETÀ AVVENISSE NEL GIRONE DI RITORNO DEL PROPRIO CAMPIONATO, QUANDO LA STESSA DEBBA ANCORA DA RECUPERARE GARE DEL GIRONE DI ANDATA)

PREMESSO

Con nota prot. 13365/ss 18-19 del 10 gennaio 2019 il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha richiesto alla Sezione Consultiva di questa Corte Federale d’Appello un parere in ordine all’interpretazione da darsi all’art. 53, commi 3 e 4, delle NOIF.

Premesso che alcune «squadre della Lega Pro hanno iniziato in ritardo il campionato di serie C» e che «i recuperi delle gare del girone di andata di  dette  squadre  sono  stati  fissati  nell’anno  2019, quando sarà già iniziato il girone di ritorno», chiede, in particolare, il Presidente Federale, «se debba trovare applicazione il comma 3 o 4 dell’art. 53 delle NOIF, nella ipotesi in cui il ritiro o la esclusione di una società avvenisse nel girone di ritorno, quando però vi siano ancora da recuperare gare del girone di andata».

Per l’esame della fattispecie sottoposta alla valutazione della Corte federale d’appello, questa sezione Consultiva si è riunita oggi 16 gennaio 2019 e, all’esito di approfondita disamina ed ampia discussione, ha reso il seguente

PARERE

1) Recita l’art. 53 NOIF:

«1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e  di  far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. 5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.

6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.

8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.

9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo».

2) Ritiene questa Corte che, nella ipotesi in cui il ritiro o la esclusione di una società dovesse avvenire nel girone di ritorno, anche laddove residuino ancora da recuperare gare relative al girone di andata, non possa che trovare applicazione la norma di cui all’art. 53, comma 4, NOIF. Infatti, si verificherebbe, in questo caso, proprio la fattispecie prevista e disciplinata  da detta  disposizione, atteso che il ritiro dal campionato o la esclusione (per qualsiasi ragione) della società dal medesimo avverrebbe, appunto, “durante il girone di ritorno”.

L’interpretazione, strumento, come noto, di natura percettivo-recettiva (e non già correttiva e/o sostitutiva della voluntas legis), è operazione che deve essere condotta secondo criteri fissati dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, che assegna centralità al criterio dell'interpretazione letterale, secondo cui alla legge non può attribuirsi altro senso se non quello fatto  palese  dal significato proprio delle parole, secondo la connessione delle stesse. Ne consegue che l'interpretazione da preferire non può che essere quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole, risultando precluso all'interprete, ove il testo normativo non risulti ambiguo, il ricorso a criteri ermeneutici diversi.

Siffatta premessa guida e, nel contempo, costituisce un vincolo per l’attività dell’interprete, tenuto, dunque, a riferirsi, anzitutto e “primariamente”, «al criterio letterale, attribuendo alla disposizione il solo significato emergente dalle parole da essa impiegate secondo la connessione sintattica  che  si realizza tra di loro, risultando il criterio in parola di regola sufficiente a individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva. È, per converso, consentito ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della mens legis, con il solo limite imposto dal divieto per l'interprete di correggere il significato delle parole impiegate dalla norma, soltanto qualora la lettera di essa risulti ambigua, l'uno e l'altro criterio potendo infine acquistare un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, allorché, singolarmente impiegati si rilevino inidonei allo scopo» (Cassazione, sez. I civile, 18 giugno 2018, n.16083).

Peraltro, anche di recente la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che «ove l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della "mens legis", il quale solo nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale» (Cassazione, sez. III civile, 4 ottobre 2018, n. 24165; cfr, ante, Cassazione, sez. I civile, 6 aprile 2001, n. 5128).

Orbene, ciò premesso, la disposizione di cui all’art. 53, comma 3, NOIF è chiara (anzi, inequivoca) nel fare riferimento ad un evento (ritiro o esclusione) che si verifichi nel corso del girone di andata e, nel contempo, l’art. 53, comma 4, NOIF è chiaro (anzi, inequivoco) nel riferirsi alla ipotesi in cui l’evento del ritiro o della esclusione di una società dal campionato avvenga nel corso (i.e. durante) il “girone di ritorno”. Nella fattispecie, pertanto, trova – come detto – applicazione quanto previsto da quest’ultima disposizione (ossia, il comma 4 dell’art. 53 delle NOIF).

3) Quanto agli effetti, qualora una società – durante il girone di ritorno – si ritiri dal campionato o ne venga esclusa, «tutte le gare ancora da disputare», per quanto qui interessa, «saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3» (come testualmente previsto dalla medesima disposizione di cui all’art. 53, comma 4, NOIF).

Occorre, tuttavia, considerare che il comma 4 della predetta norma disciplina l’ipotesi (“normale”) della società che – nel corso del girone di ritorno – si ritiri dal campionato o ne venga esclusa, avendo (sottointeso) disputato regolarmente le gare del girone di andata. Infatti, salvo casi particolari e/o eccezionali, le gare del girone di andata sono (i.e. devono) essere giocate prima dell’inizio del girone di ritorno.

Mal si presta, dunque, a disciplinare – la suddetta disposizione – anche gli effetti delle gare, di “competenza” del girone di andata, non ancora disputate dalla società esclusa o che si ritira quando già è in corso il girone di ritorno. Ciò per un duplice ordine di ragioni: sotto il profilo normo- interpretativo, la disposizione di cui al comma 4, presiede alla regolamentazione della (sola) fattispecie “girone di ritorno”; sotto il profilo “pratico”, poi, l’applicazione della regola della perdita della gara per 0

– 3 anche per le gare non disputate del girone di andata, potrebbe portare ad effetti distorsivi volti a pregiudicare la stessa regolarità del campionato. Infatti, applicando tale regola, alcune società, nel caso del tutto particolare rappresentato nella richiesta di parere, si avverrebbero di un duplice utile risultato di vittoria per 0 – 3 per il solo fatto (non “sportivo”) di non aver disputato, con la società ritiratasi od esclusa, né la gara di andata, né quella di ritorno. Ciò che contrasterebbe con le finalità stesse dell’ordinamento federale.

Del resto, in una prospettiva ermeneutica, gli elementi testuali, da un lato, e quelli logico-sistematici, dall’altro, devono essere composti, in un rapporto dialettico, in funzione della ragionevolezza della soluzione interpretativa. Rapporto dialettico, questo, che trova anche formale codificazione nella previsione di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, che, pur nella sua non perfetta formulazione, fa riferimento sia al dato letterale, sia alla ratio legis (riassunta nella formula della “intenzione del legislatore”). Il coordinamento logico-sistematico delle norme riguardanti la materia individua, del resto, l’effettiva volontà del legislatore oltre il più limitato ambito che le parole adottate comporterebbero (lex minus dixit quam voluit).

Queste considerazioni, alla luce della preminente esigenza di assicurare la regolarità del campionato (immanente nell’ordinamento federale), rispetto al quale ogni diverso interesse (pur tutelato) assume carattere recessivo, conducono a ritenere che la fattispecie debba trovare pratica soluzione in una lettura orientata – che tenga primariamente conto del principio  della parità di condizioni e giusta competizione tra le società sportive – del combinato disposto delle norme di cui al comma 3 ed al comma 4 dello stesso art. 53 NOIF, oltre che in una lettura sistematica delle disposizioni in materia di rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal campionato, di cui al più volte ricordato art. 53 NOIF. Pertanto, laddove si dovesse verificare l’ipotesi eccezionale prospettata nella richiesta di parere, alle (sole) gare (tutte) del girone di andata della società che – durante il girone di ritorno – si ritiri dal campionato  o  ne  venga  esclusa  dovrà  applicarsi  la  disposizione  (tipicamente  e  “ordinariamente”prevista, appunto, per il girone di andata) di cui al comma 3 dell’art. 53 NOIF. Con la conseguenza che tutte le gare (disputate e non) dalla società rinunciataria od esclusa non avranno valore  per  la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare (relative al girone di andata) della predetta società.

4) La risposta al quesito interpretativo è, pertanto, la seguente:

- nella ipotesi in cui il ritiro o la esclusione di una società avvenga nel girone di ritorno, quando vi siano ancora da recuperare gare del girone di andata, trova applicazione l’art. 53, comma 4, NOIF, per le gare non ancora disputate del girone di ritorno, mentre trova applicazione l’art. 53, comma 3, NOIF per tutte le gare relative (disputate o meno) al girone di andata e, per l’effetto, tutte le gare del girone di andata (disputate e non) dalla società rinunciataria od esclusa non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle predette gare.

 

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