F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 065 IV DEL 10 09 2018 CON RIFERIMENTO AL C U 028CFA DEL 10 SETTEMBRE 2018 1. RICORSO DEL SIG. MELCHIONNA FELICE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 7 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38, COMMA 1 E 41, COMMA 3 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12133/211 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 21.5.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico – Com. Uff. n. 1 del 16.7.2018)

1. RICORSO DEL SIG. MELCHIONNA FELICE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 7 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38, COMMA 1 E 41, COMMA 3 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE   –   NOTA   N.   12133/211   PFI   17-18   MS/CS/VDB   DEL   21.5.2018   (Delibera  della

Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 1 del 16.7.2018)

1.- Con atto del 21.5.2018, la Procura Federale deferiva innanzi la Commissione disciplinare del Settore Tecnico (testualmente) “Felice Melchionna, all’epoca dei fatti Allenatore della società Polisportiva Gaeta nonché socio di maggioranza della stessa società e dirigente di fatto, della violazione dell’art.1 bis del C.G.S. in relazione agli artt. 38 e 41, comma 3, del Regolamento Settore tecnico, perché, nonostante inquadrato nell’Albo del Settore Tecnico, oltre ad esercitare l’attività di allenatore, trattava direttamente e comunque svolgeva attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori con il relativo tesseramento.”:

Nella riunione del 13.7.2018 la citata Commissione Disciplinare accoglieva il deferimento e, per l’effetto, dichiarava il Melchionna responsabile della contestata violazione e gli comminava la sanzione della squalifica di mesi 7.

La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n.1 del 16.7.2018.

2.- Avverso questa decisione ha proposto gravame Melchionna Felice con atto del 20.7.2018, impugnando integralmente il suo contenuto, in quanto illegittimo, generico ed immotivato in relazione ai fatti in esame.

Nella riunione del 10.9.2018, fissata per la discussione, sentite le conclusioni e chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il reclamo è parzialmente fondato.

In rito, sono state riproposte le eccezioni formulate ed esaminate compiutamente dalla Commissione Disciplinare, risultando agli atti la regolarità delle notifiche effettuate presso la sede della società, ove il deferito aveva eletto domicilio nel corso delle indagini, a nulla rilevando a tal fine la dedotta e indimostrata circostanza che la società avrebbe omesso di curare la consegna degli atti di riferimento.

Nel merito, poi, il reclamo non scalfisce minimamente l’impianto accusatorio e le prove che lo sorreggono, considerato che non sono state svolte argomentazioni, sia in punto di fatto e sia in punto di diritto, idonee a sollevare anche il solo dubbio in ordine ai fatti contestati.

Come posto in evidenza nella decisione impugnata, le numerose concordanti dichiarazioni testimoniali e le ammissioni del ricorrente di aver svolto il ruolo di referente tecnico  ed  economico  di  molti giocatori, con i quali aveva preso contatti, danno piena contezza di un’attività non consentita.

4.- Atteso, poi, che l’art. 16, comma 1, C.G.S. prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti

commessi  e  valutate  le  circostanze  aggravanti  e  attenuanti  nonché  l’eventuale  recidiva”,  appare conducente – sulla base di precedenti analoghi – accogliere parzialmente il reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Melchionna Felice, riduce la sanzione della squalifica a mesi 4.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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