F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 065 IV DEL 10 09 2018 CON RIFERIMENTO AL C U 028CFA DEL 10 SETTEMBRE 2018 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. VERGINE ALDO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11172/568 PFI 17-18 CS/GB DEL 4.5.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico – Com. Uff. n. 1 del 16.7.2018)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. VERGINE ALDO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 11172/568  PFI 17-18 CS/GB DEL 4.5.2018  (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 1 del 16.7.2018)

Con ricorso in  data 23.7.2018 il Procuratore  Federale Interregionale adiva, ai sensi  dell'art. 39 Regolamento Settore Tecnico e dell'art. 37 C.G.S., la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico pubblicata con Com. Uff. n. 1/Settore Tecnico del 16.7.2018, relativa al deferimento n. 11172/558pfi17-18/CS/gb del 4.5.2018 a carico del signor Aldo Vergine, all'epoca dei fatti Direttore sportivo, nonchè responsabile della prima squadra allievi fascia B della società A.S.D. Real Aurelio.

La vicenda processuale può essere così sintetizzata.

A seguito dell'esposto presentato, in data 9.6.2017, dal signor Stefano Anconitani, Presidente della società A.S.D. Atletico Grifone, iscritto nell'apposito Registro di cui all'art. 32 quinquies C.G.S. in data 14.12.2017, la Procura Federale, esperite le relative indagini, deferiva, in data 4.5.2018, innanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il signor Aldo Vergine, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per aver preso parte all'iniziativa Jucar a Futbal, organizzata il 7.6.2017 dalla A.S.D. Real Aurelio, alla quale aveva partecipato il calciatore minorenne Gabriele Apa, seppur sprovvisto del nulla osta da parte della società A.S.D. Atletico Grifone, con la quale era, all'epoca, tesserato.

All'udienza del 13.7.2018, la Procura Federale, ritenendo di aver sufficientemente provato la propria tesi accusatoria, chiedeva per il deferito la sanzione della squalifica per mesi 3, mentre il difensore del sig. Vergine, in via preliminare, eccepiva la improcedibilità del giudizio, sulla base del distacco temporale tra l'esposto (9/6/2017) e l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 32 bis C.G.S. (14.12.2017) e, nel merito, contestava la fondatezza del deferimento e la formulazione del capo di imputazione, sul quale la Procura Federale non aveva, a suo dire, fornito un quadro probatorio sufficiente.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico riteneva condivisibile l'eccezione di improcedibilità sollevata dal deferito in sede di udienza, affermando che “pur non sussistendo un termine perentorio per l'iscrizione nell'apposito Registro della Procura Federale della notizia di un fatto disciplinarmente rilevante, nella fattispecie, il lungo lasso di tempo trascorso tra la denuncia del 9/6/2017 e l'iscrizione nel Registro stesso del 14.12.2017 (oltre sei mesi) non appare congruo in  relazione  alle  attività richieste alla Procura Federale né rispetto alla esigenza della tutela del diritto di difesa del deferito.

Nonostante tale affermazione, la Commissione Disciplinare si pronunciava nel merito dell'addebito disciplinare ritenendolo non sufficientemente provato, affermando che non era stata “dimostrata la partecipazione attiva del calciatore minorenne G.A. all'evento “Jucar a Futbal”, organizzato il 7.6.2017 dalla A.S.D. Real Aurelio, né è stato dimostrato il ruolo svolto dal deferito nell'ambito dell'evento in oggetto, risultando il deferimento non abbastanza circostanziato.”

Su tali basi proscioglieva il sig. Aldo Vergine dell'addebito disciplinare che gli era stato contestato. Avverso tale decisione la Procura Federale ha proposto reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello, lamentando:

1) Nullità della decisione gravata, per violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all'art. 32 quinquies C.G.S.. Nullità della decisione gravata, per violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del settore tecnico in relazione al Com. Uff. n.1 del S.G.S.. In relazione al primo punto, la Procura Federale contesta decisamente l'improcedibilità affermata  dalla  Commissione  Disciplinare,  sostenendo  che,  non sussiste  alcun  obbligo  in  capo  alla  Procura  Federale  di  iscrivere  entro  un  dato  termine  il  fatto segnalato o denunciato nell'apposito Registro di cui all'art. 32 bis C.G.S. e richiama, a sostegno, l'orientamento, in materia, della Corte Federale di Appello, richiamando, a tal fine, due precedenti pronunce della Corte Federale di Appello (CC.UU. nn. 060/CFA del 10.4.2018 e 141/CFA 2015/2016), che in tal senso si erano espresse.

In relazione al secondo punto, la Procura Federale ribadisce la validità del proprio deferimento, ritenendo di aver dato prova della partecipazione del minore, tesserato con altra squadra, all'evento organizzato dalla A.S.D. Real Aurelio e del ruolo attivo del sig. Aldo Vergine nella vicenda in esame.

Si costituiva nel procedimento il sig. Aldo Vergine, il quale, con controdeduzioni a firma dell'avv.to Simona Filippone, chiedeva il rigetto del reclamo per i seguenti motivi:

1) radicale improcedibilità del deferimento derivante da una evidente ed illegittima elusione delle norme poste a presidio del corretto esercizio dell'azione disciplinare.;

2) genericità, indeterminatezza ed infondatezza del deferimento operato dalla Procura Federale.All'udienza del 10.9.2018 sia la Procura Federale che il deferito illustravano le rispettive posizioni ed insistevano nelle richieste precedentemente formulate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, dopo aver proceduto ad una attenta analisi delle argomentazioni prospettate dalla Procura Federale e dal difensore del deferito, rileva una possibile contraddittorietà della decisione della Commissione Disciplinare laddove, dopo aver dichiarato condivisibile l'eccezione di improcedibilità formulata  dal  deferito,  non  pronuncia  conseguente decisione di rito in tal senso, ma procede all'esame del merito, prosciogliendo il sig. Aldo Vergine.

Ritiene, pertanto, questa Corte, di doversi pronunciare nel merito delle contestazioni mosse all’appellato, non senza aver prima, tuttavia, corretto la motivazione in punto improcedibilità, anche tenuto conto delle richieste delle parti e dei poteri alla stessa attribuiti dall'art. 37, comma 4, C.G.S..

Sul punto, la Corte ritiene di non doversi discostare, de jure condito, dai propri precedenti giurisprudenziali ed in particolare dalle decisioni di cui ai CC.UU. nn. 060/CFA del 10.4.2018 e 141/CFA 2015/2016.

Non può, infatti, non prendersi atto che in mancanza di una norma specifica che preveda espressamente un termine per l'iscrizione di un fatto segnalato o denunciato nell'apposito Registro di cui all'art. 32 bis C.G.S., non può essere consentito all'interprete di ricavare aliunde la sua esistenza, né, tantomeno, la sua perentorietà.

Va ricordato che ai sensi della norma suddetta il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia ed, a tal fine,

«iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti»; la norma prevede, altresì, che «la durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante».

E' facile rilevare che, mentre viene imposto un termine (40 giorni) per lo svolgimento delle indagini dall’iscrizione nel Registro, manca una  previsione specifica che imponga alla Procura federale di iscrivere nel Registro una data notitia criminis entro un termine e che tale termine qualifichi come perentorio.

Ne consegue che non è dato all’interprete ritenere esistente un termine, ancor più se perentorio, laddove lo stesso non sia espressamente indicato e così qualificato dal legislatore.

La perentorietà del termine, poi, come è noto, richiede una espressa previsione normativa e, per l’effetto, in difetto di una tal previsione, non è possibile sanzionare il mancato rispetto di un termine (nel caso di specie non previsto), con una dichiarazione di inammissibilità dell’atto o di inutilizzabilità dell’attività sulla quale esse si basino.

Quanto affermato non impedisce alla Corte di condividere, de jure condendo, il principio generale affermato nella decisione impugnata e, cioè, che l'obbligo di iscrizione di cui trattasi deve rispondere a criteri di ragionevolezza, nel rispetto del diritto di difesa dell'incolpato ed in genere dei principi sottesi al tema del giusto processo sportivo.

Traspare, infatti, in modo chiaro dalle indicazioni normative l'esigenza di una definizione della fase preprocessuale in tempi ragionevolmenti brevi, esigenza questa, più volte messa in evidenza dalla dottrina e giurisprudenza in materia, che non consente  una illimitata discrezionalità della Procura Federale, nella determinazione della durata del termine per l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 32 bis C.G.S..

Sotto tale profilo, dunque, non si può che auspicare un intervento normativo del legislatore federale che ponga rimedio all'incertezza in materia, con la eventuale previsione espressa di un termine per l'iscrizione nel Registro in oggetto delle notizie e dei fatti rilevanti per l'esercizio dell'azione disciplinare

da parte della Procura Federale, nonché con la esplicita indicazione, sul piano processuale, delle conseguenze dell’eventuale mancato rispetto del termine.

Quanto al secondo motivo di impugnazione, la Corte ritiene che, sul punto, la decisione della Commissione Disciplinare non sia censurabile, per due ordini di ragioni.

Da un lato, non è stata dimostrata una partecipazione significativa del minore G.A. all'evento in questione, dovendosi ritenere del tutto marginale la partecipazione documentata, peraltro giustificabile diversamente anche per la presenza del genitore.

Dall'altro, risulta in effetti generica ed indeterminata la violazione contestata al Vergine laddove gli si contesta di “aver preso parte” all'iniziativa “Jucar a Futbal, organizzata il 7.6.2017 dalla A.S.D. Real Aurelio, a cui aveva partecipato” il calciatore minorenne Gabriele Apa: termini alquanto generici ed ai quali non è riconducibile una condotta sanzionabile, laddove non si enuclei una norma specificamente violata, ma si faccia riferimento genericamente al Com. Uff. n. 1 del S.G.S..

Nè a conclusioni diverse possono portare i procedimenti conclusi aventi ad oggetto lo  stesso episodio, per un verso, perchè successivi alla pronuncia impugnata, per un altro, perchè l'acclarata responsabilità disciplinare di altri soggetti e l'accertamento della veridicità di un fatto non assume di per sé rilevanza in altri procedimenti, sia per la personalità della responsabilità disciplinare, sia per la diversa qualificazione del fatto in dipendenza della qualità del soggetto nell'ambito dell'ordinamento federale.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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