F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 66CFA DEL 23/01/2019 (MOTIVI) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL DICHIARATO DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. RAIOLA CARMINE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 14143/1077 PF 17- 18/GC/GP/MA DEL 28.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 17/TFN del 20.9.2018)
RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL DICHIARATO DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. RAIOLA CARMINE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 14143/1077 PF 17- 18/GC/GP/MA DEL 28.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 17/TFN del 20.9.2018)
Con reclamo in data 27.9.2018 la Procura Federale adiva la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione del Tribunale Nazionale Federale – Sezione disciplinare di cui al Com. Uff. n. 17/TFN del 20.9.2018, relativa al deferimento n. 14143/1077pf17-18/GC/GP/ma del 28.6.2018 a carico del sig. Carmine Raiola, procuratore sportivo non residente in Italia.
Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione disciplinare era stato chiamato a giudicare il sig. Raiola, qualificato come persona che, all'epoca dei fatti, svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S., nonché sottoposto alla giurisdizione disciplinare della FIGC, in virtù delle Autodichiarazioni depositate presso la Commissione Procuratori Sportivi della stessa FIGC, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per avere, nel corso di un'intervista rilasciata in data 20.3.2018 all'emittente radiofonica a diffusione nazionale “Radio24”, i cui contenuti erano stati ripresi in data 21.3.2018 da articoli pubblicati da numerosi quotidiani a tiratura nazionale, proferito espressioni denigratorie nei confronti della FIGC, del Commissario Tecnico della Nazionale e della stessa immagine del sistema calcistico italiano, utilizzando, tra le altre, le seguenti locuzioni: “Questa Federazione fa schifo”, “Questa Nazionale fa schifo”, “Di Biagio è senza carattere ed in confusione totale come lo era Ventura”, “Buffon viene selezionato con motivazioni che invece non valgono per Balotelli quindi si adottano due pesi e due misure”, “servirebbe un direttore sportivo che si occupi della nazionale che è piena di gente scarsa”.
Si costituiva regolarmente in giudizio il sig. Raiola, il quale, a mezzo di memoria difensiva a firma degli avv.ti Vittorio Riga e Massimo Diana, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del TFN, atteso il difetto di tesseramento FIGC. Né lo stesso, secondo la prospettazione difensiva, poteva considerarsi iscritto nel Registro dei Procuratori Sportivi, dovendosi ritenere che la dichiarazione di impegno a sottoporsi volontariamente alla giurisdizione disciplinare della FIGC, sottoscritta in occasione dei depositi dei contratti, avesse efficacia limitata al solo affare ed alle sole questioni relative a ciascun contratto.
In subordine, il deferito sosteneva che la competenza sulla questione in esame sarebbe stata della Commissione Procuratori Sportivi, alla quale l'art. 9.1 del Regolamento Procuratori Sportivi attribuisce la competenza per le violazioni commesse dai Procuratori Sportivi e, per ultimo, nel merito, sosteneva l'inidoneità degli elementi addotti per provare la condotta illecita addebitata al Raiola.
Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione disciplinare, con la decisione impugnata, in accoglimento delle richieste difensive, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione nei confronti di Raiola Carmine con riferimento alla fattispecie descritta nel deferimento.
Il giudice di prime cure perveniva a tale conclusione, richiamando la sentenza della I Sezione della Corte di Cassazione n. 21006 del 27.9.2006 in ordine alla natura giuridica di clausola compromissoria del vincolo di giustizia, oggi sancito nell'art. 30 dello Statuto FIGC, dalla quale faceva derivare il principio che la sottoposizione alle norme della federazione può sorgere solo a seguito dello specifico consenso delle parti.
Tale soggezione, che per i tesserati è piena in forza del tesseramento, troverebbe una limitazione, a dire del TFN, per coloro che svolgono attività rilevanti per l'Ordinamento Federale, soggetti anch'essi previsti all'art. 30 dello Statuto, nella specificità dell'attività svolta, non potendosi essa estendere ad ogni comportamento del soggetto non tesserato, che si assuma contrario alle norme federali.
In tale ottica, secondo il giudice di prime cure, devono essere lette le dichiarazioni rese dal Raiola in ordine alla volontaria sottoposizione alle norme federali ed in particolare a quelle di carattere giurisdizionale, con la conseguenza che solo in caso di specifiche violazioni attinenti al rapporto di rappresentanza al quale esse accedono, il procuratore residente all'estero, nel caso di specie il Raiola, sarebbe soggetto alla giurisdizione federale.
Avverso tale decisione la Procura Federale ha proposto reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello, lamentando:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30 DELLO STATUTO DELLA FIGC; ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, IN PARTICOLAR MODO DELLE AUTODICHIARAZIONI RESE DAL SIG. CARMINE RAIOLA.
Su tale punto la Procura Federale lamenta un'errata valutazione e qualificazione giuridica da parte del TFN delle “autodichiarazioni delle persone fisiche/dichiarazione delle persone giuridiche ai fini del deposito presso la FIGC di contratto di rappresentanza da parte di intermediario/agente non residente in Italia” rese dal Raiola e depositate presso la Commissione Procuratori Sportivi, alle quali, in ogni caso, andrebbe attribuita la natura di clausola compromissoria.
Rileva la Procura Federale che il mancato assoggettamento del procuratore sportivo residente all'estero alla giurisdizione federale costituirebbe un grave vulnus per l'ordinamento federale ed una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai procuratori sportivi residenti, iscritti nell'apposito Registro.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 5, CGS.
Sotto tale aspetto, la Procura Federale ritiene non legittima la distinzione operata dal TFN in ordine alle specifiche attività del procuratore residente all'estero, in assenza di uno specifico dato normativo.
3) ERRONEA VALUTAZIONE INCIDENTALE NEL MERITO.
Lamenta la Procura Federale una errata valutazione degli elementi di prova forniti ed una errata qualificazione delle dichiarazioni del Raiola.
Si è costituito nel giudizio il sig. Raiola, il quale con controdeduzioni a firma degli avvocati Rigo e Diana ha chiesto il rigetto del reclamo, sulla base di una articolata esposizione, nella quale sono stati richiamati gli argomenti difensivi esposti nel procedimento innanzi al TFN.
All'udienza di discussione la Procura Federale ed il difensore del deferito hanno illustrato le rispettive posizioni e hanno concludo riportandosi ai rispettivi atti di giudizio.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, dopo aver proceduto ad una attenta analisi delle argomentazioni prospettate dalla Procura Federale e dai difensori del Raiola, ritiene necessario dover procedere, ad un inquadramento sistematico della materia, al fine di dare risposta compiuta a tutte le questioni sottoposte al suo esame, senza la necessità di procedere all'analitico esame delle stesse.
Per chiarezza metodologica, è opportuno precisare che il dato normativo di riferimento non può che essere il “Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo”, nel testo attualmente vigente, dal quale è facile evincere quanto segue.
1) Il Regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza prestati dai procuratori sportivi in favore di società sportiva e/o di un calciatore ed ha ad oggetto, in via principale, l'attività dei soggetti residenti legalmente in Italia.
2) Esso prevede che tali soggetti possano prestare la propria attività a condizione che essi siano iscritti nell'apposito Registro, che venga sottoscritto un formale contratto di rappresentanza e che tale contratto sia ritualmente depositato presso la FIGC.
3) L'iscrizione nel Registro comporta l'obbligo del procuratore di osservare le norme statutarie ed i regolamenti della FIGC, della FIFA e della UEFA, improntando il proprio operato ai principi di correttezza professionale, nonché il suo assoggettamento ai poteri disciplinari previsti dal Regolamento.
4) Tale obbligo ed il relativo assoggettamento costituiscono oggetto di espressa indicazione nella Dichiarazione delle Persone Fisiche che il procuratore è tenuto a presentare ai fini dell'iscrizione nel Registro.
5) Il Procuratore, infatti, dichiara:
- al punto 2 di obbligarsi senza riserve al puntuale rispetto del Regolamento e di ogni altra norma statutaria o regolamentare della FIGC, nonché al pieno rispetto delle norme comunque afferenti alla sua attività di procuratore sportivo, comprese le norme statutarie e regolamentari della FIFA e delle sue Confederazioni;
- al punto 3 di sottoporsi volontariamente alla giurisdizione disciplinare della FIGC e della FIFA, secondo le norme del Regolamento e secondo le altre norme regolamentari e i principi della giustizia sportiva.
6) L'art. 9 del Regolamento prevede, poi, che la competenza a giudicare le violazioni del Regolamento stesso e l'inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e della UEFA sia della Commissione Procuratori Sportivi, con un procedimento oggetto di apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa ed approvato dal Consiglio Federale.
7) Questo, in breve, il quadro normativo dell'attività del Procuratore Sportivo residente in Italia ed iscritto nell'apposito Registro, dal quale è facile evincere che al di là del generico obbligo previsto dall'art. 30 dello Statuto FIGC per coloro che svolgono attività rilevanti per l'ordinamento federale, tra le quali essa è certamente ricompresa, tale attività è oggetto di specifica regolamentazione, con norme di condotta, in parte oggetto di normazione diretta ed immediata (Regolamento) ed in parte ricavabili de relato (norme federali, statutarie e regolamentari FIGC, FIFA e UEFA), ma con norme procedimentali, disciplinari e sanzionatorie esclusive e non mutuabili da altre fonti dell'ordinamento federale.
8) Il Regolamento prevede, altresì, che l'attività di procuratore sportivo possa essere svolta da soggetti non residenti in Italia a condizione che gli stessi comprovino l'iscrizione presso altra Federazione affiliata alla FIFAe che i relativi contratti di rappresentanza siano ritualmente depositati presso la FIGC.
9) Per tali soggetti, il vincolo di giustizia nei confronti dell'ordinamento federale, pur desumibile dai principi generali, non è stato formalmente ed espressamente previsto dal “Regolamento”, non essendo essi iscritti nel Registro.
10) Per ovviare a tale carenza ed evitare una intollerabile disparità di trattamento tra soggetti che svolgono la medesima attività, la FIGC con i Comunicati Ufficiali nn.1 e 2/PS ha posto a carico dei procuratori iscritti presso altre Federazioni, l'obbligo di depositare presso la FIGC, oltre al contratto di rappresentanza, anche una autodichiarazione delle persone fisiche/giuridiche, di identico contenuto di quella prevista per l'iscrizione nel “Registro”.
11) Tale dichiarazione, così come quella prevista per l'iscrizione nel Registro per i procuratori sportivi residenti in Italia, contiene:
- da un lato, l'obbligazione di osservare e rispettare le norme del “Regolamento” e di ogni altra norma statutaria o regolamentare della FIGC;
- dall'altro, l'assoggettamento volontario alla giurisdizione disciplinare della FIGC e della FIFA secondo le norme del “Regolamento” e secondo le altre norme regolamentari e i principi della giustizia sportiva.
Cosi delineato il perimetro normativo all'interno del quale deve essere inquadrata l'attività di procuratore sportivo, sia esso residente o no in Italia, è facile desumere come non possano trovare accoglimento le suggestive argomentazioni prospettate dalle Parti, in quanto esse darebbero luogo a distonie del sistema ed a ingiustificabili disparità di trattamento.
Per un verso, infatti, risulta errata la prospettazione della Procura Federale laddove pretende di applicare al Raiola un trattamento deteriore rispetto a quello di un procuratore residente in Italia, utilizzando l'istituto del deferimento, non previsto nel “Regolamento”, invocando la competenza del Tribunale Nazionale Federale – Sezione disciplinare al posto di quella della Commissione Procuratori Sportivi ed, infine, richiedendo l'applicazione di sanzioni non previste dal “Regolamento” stesso.
Per altro verso, altrettanto errate risultano le argomentazioni della difesa del Raiola, fatte proprie dal TFN, laddove pretende di circoscrivere l'efficacia del vincolo di giustizia, al quale, in forza delle dichiarazioni rese, egli è sicuramente soggetto, assumendo che esso abbia un contenuto più limitato rispetto a quello assunto dai procuratori sportivi residenti in Italia.
Per quanto detto, risultando assorbiti tutti gli altri motivi, si deve affermare, nel caso di specie, la legittimità della pretesa giurisdizionale della FIGC sulla condotta del Raiola, come prospettata dalla Procura Federale, con competenza esclusiva della Commissione Procuratori Sportivi.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara il difetto di competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare e dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Procuratori Sportivi.
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