F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 68CFA DEL 24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ USD PIETRASANTA CALCIO 1911 AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19; AMMENDA DI € 700,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10687/898 PFI 17-18 CS/MS/MM DEL 24.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 74 del 29.6.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ USD PIETRASANTA CALCIO 1911 AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19; AMMENDA DI € 700,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE  FEDERALE  –  NOTA  N.  10687/898  PFI  17-18  CS/MS/MM  DEL  24.4.2018  (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 74 del 29.6.2018)

L’USD Pietrasanta Calcio 1911, con atto del 23.7.2018, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana e resa pubblica con il Com. Uff. n. 74 del 29.6.2018. Con tale decisione, a seguito del deferimento della USD disposto dalla Procura con atto del 24.4.2018 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per il fatto che era stato impiegato in una gara di Coppa Italia un calciatore in posizione irregolare in quanto squalificato, sono state inflitte al Pietrasanta Calcio le sanzioni della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2018/2019 e  dell’ ammenda di € 700,00.

Con il ricorso viene eccepito che la decisione viola il principio del ne bis in idem, tenendo conto anche della precedente decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Toscana (come da Com. Uff. n. 17 del 5.10.2017), con la quale il fatto era già stato sottoposto all’esame degli organi di Giustizia sportiva. Quanto alla sanzione della penalizzazione, inoltre, si evidenzia che la manifestazione interessata dal procedimento è la passata Coppa Italia,mentre la sanzione inflitta è destinata a essere scontata nel  Campionato 2018-2019.

Per la decisione del presente ricorso occorre ricostruire la complessiva fattispecie nella sua interezza.

Il calciatore la cui posizione irregolare era all’origine del deferimento disposto dalla Procura indicato in epigrafe aveva in realtà partecipato in tale posizione, perché in pendenza di una squalifica residua della stagione precedente, a due gare dell’USD Pietrasanta Calcio per la Coppa Italia nella stagione 2017-2018; la suddetta partecipazione è stata fatta oggetto di reclamo al Giudice Sportivo Territoriale della Toscana da parte della società opposta in una delle due gare, reclamo appunto deciso con sanzione anche a carico della USD, nel mentre che, rilevato che il calciatore non aveva scontato per intero la squalifica a suo tempo comminatagli così violando l’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, è stata altresì disposta la trasmissione degli atti alla Procura per i provvedimenti di competenza,  cui ha fatto seguito il deferimento in oggetto.

È quindi di tutta evidenza che l’eccezione del ne bis in idem è fondata per la parte in cui si riferisce al fatto attinente alla gara – l’unica – che il Giudice Sportivo aveva potuto prendere in diretta considerazione, ma non per il fatto attinente all’altra, la partecipazione alla quale in posizione irregolare non può venire assorbita da quella decisione e viene invece ad essere sanzionata per la prima volta con la decisione qui appellata.

Occorre infine osservare, quanto alla sanzione della penalizzazione, che deve essere posto primario rilievo in materia al principio di effettività, per cui una volta stabilita la tipologia della sanzione

comminata, questa deve essere calibrata in relazione alla sua intrinseca portata, con la conseguenza che la penalizzazione stessa possa venir riferita alla sola competizione caratterizzata da apposita classifica

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società USD Pietrasanta Calcio 1911 di Pietrasanta (LU), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 1 in classifica e l’ammenda a € 350,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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