F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 68CFA DEL 24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018 RICORSO DEL SIG. MELCHIONNA FELICE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 94 E 94 TER NOIF E ARTT. 40 E 43 REGOLAMENTO LND SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11946/211 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 17.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8 del 18.7.2018)

RICORSO DEL SIG. MELCHIONNA FELICE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 94 E 94 TER NOIF E ARTT. 40 E 43 REGOLAMENTO LND SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11946/211 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 17.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 8 del 18.7.2018)

1.- Con atto del 17.5.2018, la Procura Federale deferiva davanti la Corte Sportiva di Appello Territoriale –Comitato Regionale Lazio- (testualmente)

Felice Melchionna, all’epoca dei fatti Allenatore della società Polisportiva Gaeta nonché socio di maggioranza della stessa società e dirigente di fatto, …. (ed altri soggetti) per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, del CGS per aver, in concorso tra loro, al momento del reclutamento dei calciatori da tesserare per la società consegnato uno o più assegni bancari postdatati di importi variabili a seconda del rimborso spese convenuto a garanzia del pagamento del suddetto rimborso mensile provvedendo poi nei primi mesi della stagione ad effettuare i pagamenti concordati in parte in contanti ed in parte in assegni e poi, successivamente, a sospendere gli stessi così inducendo, pertanto, i giocatori a chiedere lo svincolo dalla società al fine di poter giocare con altre compagini sportive; fatti accaduti nei confronti dei calciatori Alfonso De Feo, Pasquale Allegretta, Luca, Colella, Mattia De Feo, Gennaro Vitale, Flavio Marzylla, Antonio Infima, Fabio Fanelli, Luigi Lubrano, Cristian Sebastianelli;”

Felice Melchionna (ed altri soggetti) della violazione dell’art.1bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS per aver, in concorso tra loro, posto in essere attività inerenti al tesseramento dei  calciatori  in violazione delle disposizioni federali, in specie dell’art. 94 e 94ter delle NOIF nonché dell’art.40 e 43 del Regolamento L.N.D., dapprima consegnando assegni postdatati al momento della  conclusione dell’accordo, così come meglio descritto  al  precedente  capo  di  incolpazione,  ponendo  poi  in  essere, con violenza e minaccia, condotte rivolte al fine di recuperare gli assegni imputati a pagamenti ritenuti non dovuti; in particolare, il Melchionna e …, per aver al termine della partita disputata in data 7 maggio 2017 con  il Formia (persa dalla Polisportiva  Gaeta che poi  è stata  condannata a  disputare i play out persi ugualmente) minacciato gravemente negli spogliatoi i calciatori  Luca  Colella,  Alfonso  De  Feo, Mattia De Feo e Pasquale Allegretta proferendo le seguenti frasi ^portate gli assegni indietro altrimenti vi sparo in testa^, ^ martedì riportate gli assegni che vi abbiamo dato altrimenti passate i guai^ ^siete dei pezzi di merda non siete buoni, portate gli assegni indietro…^, ^se vincete…altrimenti sono guai^ ed in ogni caso richiedendo la restituzione degli assegni altrimenti sarebbero  stati  ^ammazzati  di  botte^ nonché  reiterando  la  condotta  sopra  descritta  in  data  9  maggio  2017  alla  ripresa  degli  allenamenti settimanali questa volta alla presenza anche” di altri soggetti…

Nella riunione del 5.7.2018 il citato Tribunale Federale Territoriale accoglieva il deferimento e, per l’effetto, dichiarava il Melchionna responsabile della contestata violazione e gli comminava la sanzione della squalifica di mesi diciotto.

La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n.8 del 17.7.2018.

2.- Avverso questa decisione ha proposto gravame Melchionna Felice con atto del 20.7.2018, impugnando e contestando il suo contenuto, chiedendo, nel merito e in via principale il suo proscioglimento, perché i fatti non sussistono e, comunque, non sono stati da lui commessi;  in subordine e sempre nel merito, l’applicazione di una sanzione inferiore e in linea con precedenti similari.

Nella riunione del 14.9.2018, fissata per la discussione, incartate le conclusioni e chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto  la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il reclamo è parzialmente fondato.

a) In rito, sono state riproposte le eccezioni formulate ed esaminate compiutamente dal Tribunale Territoriale, risultando agli atti la regolarità delle notifiche effettuate presso la sede della società, ove il deferito aveva eletto domicilio nel corso delle indagini, a nulla rilevando a tal fine la dedotta e indimostrata circostanza che la società avrebbe omesso di curare la consegna al reclamante degli atti di riferimento.

b) Nel merito, poi, rileva che il reclamo non ha apportato al granitico impianto accusatorio elementi, in punto di fatto, e argomentazioni, in punto di diritto, idonei a modificare la vicenda e ad affievolire la responsabilità ascritta al reclamante, come evidenziato dal primo giudicante, allorché sottolinea anche il “clima si seria e dura intimidazione nei confronti dei calciatori” .

4.- Atteso, poi, che l’art. 16, comma 1, del C.G.S. prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché l’eventuale recidiva”, appare conducente –sulla base di analoghi precedenti- accogliere parzialmente il reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Melchionna Felice, riduce la sanzione della squalifica a mesi 8.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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