F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 68CFA DEL 24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO GROSSETO 2015 AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. BORRACELLI ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. PELOSI EMANUELE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BORRACELLI NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CURINI ENRICO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 3 C.G.S.; AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10127/256 PFI 17-18/CS/GB DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 68 del 31.5.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO GROSSETO 2015 AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. BORRACELLI ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. PELOSI EMANUELE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BORRACELLI NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CURINI ENRICO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 3 C.G.S.; AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10127/256 PFI 17-18/CS/GB DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 68 del 31.5.2018)
La ASD Atletico Grosseto 2015 (già AD Nuovo Casotto), con atto del 24.7.2018, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana e resa pubblica con il Com. Uff. n. 68 del 31.5.2018. Con tale decisione, a seguito del deferimento dei tesserati disposto dalla Procura federale con provvedimento del 13.4.2018 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall’art. 1bis del Codice di giustizia sportiva e della ASD per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per aver impiegato in una gara un calciatore – il Curini - non inserito nella lista consegnata all’arbitro in luogo di altro calciatore – il Borracelli Nicola - che figurava in detta distinta e con lo stesso numero di maglia, sono state inflitte ai soggetti deferiti le sanzioni rispettivamente riportate in epigrafe.
Nel ricorso viene eccepito in via preliminare il mancato perfezionamento della notificazione dell’avviso di convocazione presso il Tribunale Federale della Toscana ovvero il mancato invio dell’avviso di procedimento disciplinare, oltre poi a chiedere in via subordinata nel merito l’annullamento della decisione di primo grado per insufficienza e contraddittorietà nella valutazione degli elementi probatori nonché in via ulteriormente graduata la riduzione delle sanzioni come inflitte dal Tribunale Territoriale. In particolare, per quanto riguarda il motivo preliminare, viene fatto rilevare che gli avvisi di convocazione tentati a tutti i comparenti sono tornati al mittente per irreperibilità né potrebbe valere una ultima comunicazione inviata e-mail perché priva di efficacia notiziatoria.
La questione preliminare di ordine procedurale, per noto principio processuale, deve essere esaminata in via prioritaria, in considerazione degli esiti del suo eventuale accoglimento.
Peraltro al riguardo la Corte deve rilevare in via ufficiosa l’assorbente motivo per cui il mancato perfezionamento della notificazione agli interessati per irreperibilità si è venuto a realizzare anche nei confronti dell’atto di deferimento, con evidente violazione dell’art. 32ter, comma 4, del C.G.S..
In definitiva il presente ricorso, per questa parte, risulta fondato, rilevando la Corte che la reclamante non è stata posta in condizione di poter esercitare ritualmente il proprio diritto di difesa e che quindi l’intero procedimento è stato viziato dalla violazione del fondamentale principio del contradditorio
Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Atletico Grosseto 2015 di Grosseto (GR), annulla la decisione di primo grado e trasmette gli atti alla Procura Federale per la riproposizione del deferimento.
Dispone restituirsi la tassa reclamo
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