F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 68CFA DEL 24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. CAPITANI DOMENICO E DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 13591/431 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 15.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 31.7.2018)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. CAPITANI DOMENICO  E  DELLA  SOCIETÀ  SEF  TORRES  1903  SRL  SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  - NOTA 13591/431 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 15.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 31.7.2018)

1. La Procura Federale ricorreva avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare (Com. Uff. n. 12/TFN del 31.07.2018) con la quale era stato disposto il proscioglimento del signor Capitani Domenico e delle società SEF Torres 1903 S.r.l., in ragione del giudicato formatosi all’esito del mancato ricorso avverso la pronuncia del  TFN  –  Sezione Tesseramento (Com. Uff. n. 23 del 10.4.2017), che aveva respinto il reclamo avanzato avverso il tesseramento dell’atleta minorenne Marco FOIS per la società SEF Torres 1903 S.r.l. a partire dalla stagione 2014/2016, da parte dei genitori del medesimo per presunta apocrifia delle loro firme.

Ad avviso della Procura federale, l’impugnata decisione appare viziata atteso che la decisione del TFN – Sezione Tesseramenti, non può assumere valenza di giudicato sostanziale in subjecta materia, atteso che essa si limita a valutare l’oggettiva e sostanziale validità del tesseramento, senza valutare (né avrebbe potuto farlo) gli eventuali illeciti posti in essere dalla società e dal suo Presidente che avrebbero proceduto al tesseramento del calciatore minorenne senza verificare l’apocrifia delle firme apposte sul modulo di variazione di tesseramento.

2. Il ricorso non merita accoglimento.

La sentenza del TFN – sezione tesseramenti, ha respinto il ricorso avverso il citato tesseramento in ragione del fatto che, dopo l’avvenuto tesseramento, il minore aveva giocato presso la società Torres 1903 S.r.l. per ben due stagioni, con conseguente piena consapevolezza dei suoi genitori circa la sussistenza di un rapporto tra il figlio minore e la società SEF Torres 1903. In tal modo, ad avviso del TFN – sezione tesseramenti, si era realizzata una situazione di fatto idonea a far ritenere sussistente il consenso dei genitori in ordine al tesseramento del figlio minore; pertanto, a prescindere dall’eventuale apocrifia della firma apposta sul modulo dai genitori dell’atleta, il loro consenso al tesseramento del figlio era da ritenersi acquisito per facta concludentia.

Tale decisione non solo forma un giudicato interno da cui – come correttamente indicato dal Giudice di primo grado – non è consentito discostarsi, ma fissa altresì un principio di diritto non solo condivisibile  ma  altresì  assolutamente  idoneo  a  guidare  questa  Corte  nell’esame  della  presente vicenda.

L’oggetto precipuo della tutela delle disposizioni che prevedono la firma dei genitori sul modulo di tesseramento dell’atleta minore è la tutela dell’interesse del minore medesimo che viene assicurata attraverso l’espressione del consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.

Una volta stabilito, con autorità di giudicato, che tale consenso è stato raggiunto (sia pure per facta concludentia) non solo si può ritenere che il tesseramento sia stato perfettamente concluso ma non residua alcuna posizione giuridica da tutelare attraverso l’accertamento della violazione o meno del rispetto dell’obbligo formale inerente la corretta redazione e compilazione del modulo di tesseramento.

In altri termini, una volta che – come stabilito nella citata decisione – si ritiene provato il consenso dei genitori dell’atleta, non può richiedersi un ulteriore sforzo  di  diligenza  in  capo  alla società sportiva ed ai suoi vertici finalizzato non già ad appurare l’avvenuta espressione del consenso bensì l’avvenuta apposizione di una firma volta a ribadire quanto già evidenziato con il comportamento materiale degli interessati.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

 

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