F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 69CFA DEL 30/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 006/CFA DEL 31 LUGLIO 2018 RICORSO DEL CALC. TERRAFINO NICOLÒ (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD GRASSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018) RICORSO DEL SIG. ZEPPONI TOMMASO (ALL’EPOCA DEI FATTI CO-PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018) RICORSO DEL SIG. COLUCCI MASSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018) RICORSO DEL SIG. COLZI PIERO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 35.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ POL. FIRENZE OVEST ASD AVVERSO LE SANZIONI DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO S.S. 2017/18 E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018) RICORSO DEL SIG. GUTILI ENRICO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SESTESE CALCIO SSD ARL) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI OLTRE ALL’ULTERIORE SQUALIFICA DI MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 70.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1, 2, 6 E 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

 

RICORSO DEL CALC. TERRAFINO NICOLÒ (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE  - NOTA N. 10192/9 PF  17-18 GP/GT/AG DEL  16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD GRASSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

 

RICORSO DEL SIG. ZEPPONI TOMMASO (ALL’EPOCA DEI  FATTI CO-PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

 

RICORSO DEL SIG. COLUCCI MASSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

 

RICORSO DEL SIG. COLZI PIERO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 35.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ POL. FIRENZE OVEST ASD AVVERSO LE SANZIONI DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO S.S. 2017/18 E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA  2 E 4,  COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

 

RICORSO DEL SIG. GUTILI ENRICO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SESTESE CALCIO SSD ARL) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI OLTRE ALL’ULTERIORE SQUALIFICA DI MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 70.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1  BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1, 2, 6 E 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

A seguito del deferimento del Procuratore Federale di cui alla nota n. 10192/9 PF 17/18 GP/GT/AG del 16.4.2018, con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2019, il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto, fra gli altri:

1. al sig. Nicolò Terrafino (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Pol. Firenze Ovest Asd) la sanzione della squalifica per anni 2 e dell’ammenda di € 10.000,00, per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S.;

2. alla Asd Grassina la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.;

3. al sig. Tommaso Zepponi (all’epoca dei fatti co-presidente e legale rappresentante della Asd grassina) le sanzioni dell’inibizione per anni 1 e dell’ammenda di € 30.000,00, per violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.;

4. al sig. Massimo Colucci (all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Asd Grassina) le sanzioni dell’inibizione per anni 1  e dell’ammenda di € 30.000,00, per violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.

5. al sig. Piero Colzi (all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Pol. Firenze Ovest Asd) le sanzioni dell’inibizione per anni 2 e mesi 6 e dell’ammenda di € 35.000,00 per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 C.G.S.;

6. alla società Pol. Firenze Ovest Asd le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto in classifica del Campionato s.s. 2017/18 e dell’ammenda di € 2.000,00, per violazione degli artt. 7, comma 2 ed ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.;

7. al sig. Enrico Gutili (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Sestese Calcio Ssd a r.l.) la squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza nei ranghi federali, oltre all’ulteriore squalifica di mesi 6 e dell’ammenda di € 70.000,00, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1, 2, 6 e 7 C.G.S.;

In sintesi, l’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado ha reputato provati gli addebiti della Procura Federale in ordine alla commissione da parte degli appellanti: (i) quanto al Colzi e al Terrafino, di atti diretti al compimento di un illecito sportivo, mediante alterazione del regolare svolgimento della gara Firenze Ovest - Aglianese del 5.3.2017, atti dei quali risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva la società Pol. Firenze Ovest Asd; (ii) quanto al Gutili: a) di omessa denuncia alla Procura Federale della FIGC dell’accordo di alterazione del risultato della gara Castiglionese - Sestese del 26.3.2017 del quale era venuto a conoscenza; b) di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, per aver preso contatti diretti allo scopo di far trarre alla propria società un vantaggio in classifica, in relazione alla gara Nuova Chiusi – Foiano del 23.4.2017; c) di atti diretti al compimento di un illecito sportivo, mediante alterazione del regolare svolgimento della gara Sestese – Zenith Audax del 30.4.2017, con l’aggravante dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica; (iii) quanto al Colucci ed allo Zepponi, di omessa denuncia alla Procura Federale della FIGC dei fatti integranti illecito sportivo riguardanti la gara Sestese – Grassina del 2.4.2017 dei quali erano venuti a conoscenza, omissione della quale risponde a titolo di responsabilità diretta la società Asd Grassina; infliggendo agli stessi le sanzioni predette.

Avverso il provvedimento sanzionatorio hanno proposto separati e tempestivi reclami i tesserati e la società sanzionati, per ottenere la riforma dello stesso e l’annullamento delle sanzioni loro inflitte.

Preliminarmente riuniti tutti i proposti ricorsi per evidente connessione oggettiva, reputa questa Corte Federale d’Appello che vada dichiarato inammissibile quello proposto dalla Asd Grassina, mentre meritino solo parziale accoglimento quelli restanti, proposti dai tesserati e dalla società Pol. Firenze Ovest ASD, prevalentemente al fine della rideterminazione di talune delle sanzioni inflitte.

Va preliminarmente esaminato e dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla Asd Grassina.

Lo stesso, infatti, risulta formulato dalla società, “nella persona di Massimo Colucci, non in proprio ma quale Presidente e Legale rappresentante della A.S.D. Grassina”; lo stesso Colucci, poi, ha provveduto a rilasciare e sottoscrivere la procura alle liti al difensore nominato.

Poiché, tuttavia, al Colucci è stata irrogata con il provvedimento impugnato - immediatamente esecutivo - la sanzione dell’inibizione per anni uno (quindi sino al 19.6.2019), allo stesso, ai sensi dell’art. 19, comma 2, C.G.S., è fatto divieto fino alla predetta data di rappresentare la  società medesima e di compiere per essa attività rilevanti per l’ordinamento sportivo.

Secondo la costante giurisprudenza sul punto di questa Corte, pertanto, il proposto gravame va dichiarato inammissibile per difetto di rappresentanza.

Quanto ai restanti reclami, a livello fattuale questa Corte reputa non revocabili in dubbio le conclusioni alle quali è giunto l’Organo di Giustizia Federale di prime cure, con la sola eccezione della quale si dirà, apparendo effettivamente raggiunta in giudizio la piena ed incontestabile prova del compimento da parte dei deferiti degli atti e delle condotte omissive loro contestati dalla Procura Federale, così come emergenti anche e soprattutto dalle attività investigative della Polizia di Stato.

Appare sufficiente richiamare, in questa sede, le esatte e puntuali argomentazioni in punto di analisi dei fatti compiute dal Giudice di primo grado, che lo hanno portato correttamente a reputare attendibile e fornito di adeguato e congruo supporto probatorio l’assunto accusatorio, fondato sulle predette risultanze investigative e sulle relative intercettazioni telefoniche.

La sola posizione che merita rimeditazione, quanto alla  natura  della  condotta antiregolamentare contestata, è quella del calciatore Terrafino in relazione alla gara Firenze Ovest - Aglianese del 5.3.2017.

Se, infatti, in relazione ad essa può dirsi effettivamente raggiunta la prova del compimento da parte del Colzi, in concorso con il sig. Filippo Giusti, all’epoca dei fatti Presidente della società Sestese Calcio SSD a r.l., di atti diretti in modo inequivoco alla realizzazione di un illecito sportivo, consistente nell’alterazione del risultato della predetta gara, altrettanto non può dirsi per il Terrafino, non potendosi dire sussistente un adeguato supporto probatorio atto a dimostrare al di là del ragionevole dubbio la di lui responsabilità in ordine al compimento di atti idonei a configurare il tentativo di combine contestatogli dalla Procura Federale.

Anzi, il messaggio WhatsApp che il Terrafino ha inviato il giorno successivo alla proposta di combine formulatagli dal Giusti sembra far propendere, contrariamente a quanto ritenuto sul punto dal TNF, proprio per una dissociazione del tesserato dalla condotta illecita posta in essere dal Giusti e dal Colzi.

Il Terrafino, di conseguenza, deve essere ritenuto responsabile della sola violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S,. per aver omesso di denunciare tempestivamente alla Procura Federale i fatti integranti l’illecito sportivo dei quali era venuto a conoscenza, e non di quella più grave contestatagli dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S..

A proposito del predetto Giusti, peraltro, non vanno sottaciute - ad ulteriore comprova dell’effettivo compimento da parte dei deferiti reclamanti delle condotte, commissive od omissive, loro ascritte - le circostanze che tutte le medesime condotte lo abbiano sempre avuto come comune coprotagonista e che lo stesso ha in parte ammesso gli addebiti che gli sono stati mossi in relazione alla gare oggetto dell’odierna impugnazione, risultando comunque pienamente provate da plurime intercettazioni telefoniche le ulteriori condotte illecite dal medesimo poste in essere, che vedevano coinvolti anche tutti i reclamanti.

Non irrilevante, poi, appare l’ulteriore considerazione che il Giusti abbia definito in primo grado la propria posizione processuale con l’applicazione su richiesta di una comunque gravissima sanzione, sostanzialmente rinunciando a qualsivoglia attività difensiva.

Se, dunque, deve essere affermata e ribadita la piena responsabilità di tutti i deferiti reclamanti per le condotte loro contestate dalla Procura Federale, come accertata nel provvedimento impugnato - e con la sola eccezione, sopra illustrata, del Terrafino - reputa questa Corte che talune delle sanzioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado appaiano, per ciò che concerne la loro misura, eccessivamente gravose ed in parte incongrue rispetto alla gravità ed all’entità delle condotte illecite ed antiregolamentari ascritte ai reclamanti.

La Corte, quindi, anche in considerazione dell’ambito dilettantistico al quale appartengono le società ed i tesserati deferiti, con particolare riferimento alle sanzioni di natura pecuniaria, e tenuto conto della gravità e della rilevanza degli addebiti contestati, reputa maggiormente congrue e proporzionali, anche in rapporto le une alle altre, le sanzioni da infliggere ai reclamanti, come in dispositivo  rideterminate.

Vanno poi rideterminate in sostanziale diminuzione, in ragione della diversa qualificazione della condotta ascrittagli, le sanzioni da irrogare al calciatore Terrafino, per il quale appaiono congrue quelle della squalifica per anni uno e dell’ammenda di € 5.000,00, e, conseguentemente, alla società Pol. Firenze Ovest ASD, che risponde dei fatti commessi dal medesimo Terrafino a titolo di responsabilità oggettiva (oltre che per responsabilità diretta per quelli posti in essere dal Colzi), apparendo congrua quella della penalizzazione di punti 7 in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2018/2019.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 così dispone:

- dichiara inammissibile il ricorso della società ASD Grassina e ordina incamerarsi la tassa reclamo.

In parziale accoglimento dei restanti appelli, così ridetermina le sanzioni inflitte:

- Calc. Terrafino Nicolò, squalifica anni 1 ed € 5.000,00 di ammenda;

- Sig. Zepponi Tommaso, ammenda € 15.000,00, conferma nel resto;

- Sig. Colucci Massimo, ammenda € 15.000,00, conferma nel resto;

- Sig. Colzi Piero, ammenda € 20.000,00, conferma nel resto;

- Pol. Firenze Ovest ASD, penalizzazione di punti 7 in classifica da scontarsi nella S.S. 2018/19, conferma nel resto;

- Sig. Gutili Enrico, squalifica anni 4 ed € 30.000,00 di ammenda.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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