F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE CONSULTIVA– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 75CFA DEL 07/02/2019 (MOTIVI) RICHIESTA PARERE PRESIDENTE FEDERALE (RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO CIRCA L’APPLICAZIONE DEL COMMA 3 O DEL COMMA 4 DELL’ART. 53 NOIF, NELL’IPOTESI IN CUI UNA SOCIETA’ SI RITIRI DAL CAMPIONATO QUANDO IL GIRONE DI ANDATA SI È GIÀ CONCLUSO, MA PRIMA CHE IL GIRONE DI RITORNO ABBIA AVUTO MATERIALMENTE INIZIO)
RICHIESTA PARERE PRESIDENTE FEDERALE (RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO CIRCA L’APPLICAZIONE DEL COMMA 3 O DEL COMMA 4 DELL’ART. 53 NOIF, NELL’IPOTESI IN CUI UNA SOCIETA’ SI RITIRI DAL CAMPIONATO QUANDO IL GIRONE DI ANDATA SI È GIÀ CONCLUSO, MA PRIMA CHE IL GIRONE DI RITORNO ABBIA AVUTO MATERIALMENTE INIZIO)
Con nota prot. 15699 in data 5.2.2019 il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha richiesto a questa Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello un parere interpretativo sull’art. 53, comma 3 e 4, NOIF.
Rappresenta, il Presidente Federale, che la Lega Nazionale Dilettanti ha chiesto di conoscere se «nel caso in cui la comunicazione di ritiro da un campionato da parte di una Società avvenga quando il girone d’andata si è già concluso ma prima che il girone di ritorno abbia avuto materialmente inizio (rectius: che si sia disputata una gara della prima giornata del girone di ritorno) debba farsi applicazione del comma 3 o del comma 4 dell’art. 53 delle N.O.I.F.».
Con successiva comunicazione del 7.2.2019 dei Presidenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti, la fattispecie oggetto del quesito era meglio chiarita, nel senso ed al fine cioè di individuare quale disposizione debba applicarsi se una squadra si ritiri dopo avere concluso il girone di andata, senza avere però ancora iniziato quello di ritorno.
Per l’esame della fattispecie sottoposta alla valutazione della Corte Federale d’Appello, questa sezione Consultiva si è riunita oggi 12.2.2019.
All’esito di ampia discussione il Collegio ha reso il seguente
PARERE
1) Recita l’art. 53 NOIF, ai commi 3 e 4:
«3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario».
2) Questa Corte – si premette – era già stata investita da altra richiesta di parere interpretativo, sempre in relazione all’art. 53, commi 3 e 4, ma con riferimento ad una diversa fattispecie e, per l’esattezza, con riguardo all’applicazione dell’una o dell’altra delle predette disposizioni nella ipotesi in cui il ritiro o la esclusione – dal campionato – di una società dovesse avvenire nel girone di ritorno, laddove, però, residuino ancora da recuperare gare relative al girone di andata.
In ordine al quesito la Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello, con parere pubblicato sul Com. Uff. n. 064/CFA del 17.1.2019, aveva ritenuto che «nella ipotesi in cui il ritiro o la esclusione di una società avvenga nel girone di ritorno, quando vi siano ancora da recuperare gare del girone di andata, trova applicazione l’art. 53, comma 4, N.O.I.F., per le gare non ancora disputate del girone di ritorno, mentre trova applicazione l’art. 53, comma 3, N.O.I.F. per tutte le gare relative (disputate o meno) al girone di andata e, per l’effetto, tutte le gare del girone di andata (disputate e non) dalla società rinunciataria od esclusa non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle predette gare».
3) Orbene, in continuità con quel parere, ritiene – questa Corte – che nella ipotesi in cui il ritiro della Società da un campionato avvenga quando il girone d’andata si sia già concluso, ma prima che il girone di ritorno abbia avuto materialmente inizio, non possa che farsi applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 53 N.O.I.F..
4) Depongono in tale direzione almeno due ordini di ragioni.
5) La ratio dei due commi in commento deve ravvisarsi nell’esigenze sia di parità di trattamento tra le società sportive partecipanti al campionato, sia di conservazione, per quanto possibile, dell’attività agonistica svolta da quest’ultime.
La locuzione «durante» assume, nel contesto delle disposizioni in esame, un diverso significato, rispettivamente nel terzo e nel quarto comma di queste.
L’espressione «durante» nel terzo comma cit. comporta infatti la necessità di individuare il momento dopo il quale risulta giocata l’ultima partita del girone di andata. In tale contesto, argomentando a contrariis con riferimento al terzo comma dell’art. 53 N.O.I.F., deve ritenersi che i risultati delle partite giocate dalla squadra che si ritira dopo avere giocato l’ultima partita del girone di andata, restino fermi se la stessa squadra abbia giocato contro tutte le altre squadre del campionato.
4) Pertanto, il terzo comma cit. della richiamata norma di cui all’art. 53 N.O.I.F., là dove disciplina espressamente l’ipotesi in cui «una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata», fa riferimento all’eventualità secondo cui il ritiro (o l’esclusione) della Società dal campionato si sia verificata allorché il girone di andata si sia regolarmente disputato e concluso. Questo ritiro (od esclusione), dunque, non avviene “durante” (i.e. nel corso) del girone d’andata, bensì, appunto, successivamente alla conclusione dello stesso e, per l’effetto, in forza dell’applicazione del canone letterale (principale) di interpretazione, non può, nell’ipotesi rappresentata, farsi applicazione della disposizione dettata dal comma 3 dell’art. 53 N.O.I.F..
L’utilizzo dell’avverbio «durante» da parte del legislatore federale non lascia margini per un diverso approdo interpretativo, dovendo, l’interprete, come detto, attribuire alla disposizione «il solo significato emergente dalle parole da essa impiegate secondo la connessione sintattica che si realizza tra di loro, risultando il criterio in parola di regola sufficiente a individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva» (Cassazione, sez. I civile, 18 giugno 2018, n. 16083).
5) In altri termini, deve ritenersi che se il ritiro della Società avvenga quando si è già concluso il girone di andata (e, dunque, non vi siano più gare dello stesso da disputarsi) non può più applicarsi l’art. 53, comma 3, N.O.I.F., ma deve più correttamente farsi applicazione del successivo comma 4. Del resto, concluso il girone di andata, ossia disputata l’ultima giornata del girone di andata, si entra inevitabilmente nel girone di ritorno, anche se ancora non sia stata materialmente disputata la prima gara dello stesso.
La suddetta lettura interpretativa, poi, è anche sorretta da ulteriori considerazioni relative alla preminente esigenza di assicurare la regolarità dei campionati (esigenza, questa, immanente nell’ordinamento federale e che rappresenta il mezzo per il perseguimento dei fini istituzionali propri dell’ordinamento medesimo, come allo stesso assegnati dall’ordinamento giuridico generale). Esigenza rispetto alla quale, come già in precedenti occasioni osservato, ogni diverso interesse (pur tutelato) non può che assumere carattere recessivo.
Pertanto, anche una lettura orientata – alla luce delle finalità proprie dell’ordinamento federale – che tenga conto, in primo luogo, del principio della giusta e pari competizione tra le società sportive (e, in definitiva, della prevalente esigenza di garantire la regolarità della medesima), conduce a preferire quella soluzione interpretativa capace di coniugare la lettera della norma con il principio di conservazione dei risultati acquisiti sul campo.
Anche sotto tale profilo, dunque, trova un maggior conforto logico-giuridico, in una prospettiva “sportiva”, la prospettata soluzione dell’applicazione, alla fattispecie rappresentata, della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 53 N.O.I.F..
6) La risposta al quesito interpretativo è, pertanto, la seguente:
nella ipotesi in cui la comunicazione di ritiro da un campionato da parte di una Società avvenga quando il girone d’andata si è già concluso, ma prima che il girone di ritorno abbia avuto materialmente inizio, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 53, comma 4, delle N.O.I.F..
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