F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 76CFA DEL 21/02/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM.UFF 005 SEZ UNITE DEL 26 07 2018 RICORSO DEL SIG. GATTI STEFANO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMA 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10449/534 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 76/TFN del 27.6.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ PIACENZA CALCIO 1919 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 12, COMMA 5 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10449/534 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 76/TFN del 27.6.2018)

RICORSO DEL SIG. GATTI STEFANO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMA 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10449/534 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76/TFN del 27.6.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ PIACENZA CALCIO 1919 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 12, COMMA 5 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10449/534 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76/TFN del 27.6.2018)

Il Presidente della Società Renate, rappresentava alla Lega, che girava l’informativa alla Procura Federale, che nel corso della gara Piacenza/Renate, del Campionato Berretti, tenutasi in data 07.10.2017, due ultras piacentini, spalleggiati dal Presidente della Società Piacenza Stefano Gatti, avrebbero aggredito un tesserato della Società Renate, tenendo un comportamento intimidatorio e minaccioso.

La Procura Federale, esperita indagine, ritenendo fondata la denuncia, con atto del 13.04.2018, deferiva avanti al Tribunale Federale, il Sig. Gatti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 bis, comma 1 e 12 comma 7, C.G.S., nonché la Società Piacenza, per responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti dell’ art. 4 comma 1 e art 12 comma 5 C.G.S..

Il Tribunale Federale Nazionale (cfr. Com. Uff. 76/2018, sanzionava il Sig. Gatti, con l’inibizione ad accedere ad impianti sportivi in cui si svolgevano manifestazioni o gare F.I.G.C., per la durata di mesi 6, nonché con l’ammenda di € 1.500,00.

La Società Piacenza era sanzionata con l’ammenda di € 4.000,00.

Ha proposto impugnazione l’interessato che contestava la ricostruzione del Tribunale Federale che erroneamente avrebbe fatto proprie le accuse contenute nel deferimento, supportate da testimonianze inveritiere, contraddittorie e frammentarie.

Il Gatti sottolineava che le testimonianze riportavano l’esistenza di una situazione piuttosto convulsa, in cui non era assolutamente chiaro chi avesse chiamato i due soggetti, che poi avevano aggredito il tesserato del Renate, procurandogli alcune lievi lesioni.

Il Gatti ammetteva solamente, nell’occasione ,di essersi limitato a qualche “vaf….., questa è casa mia”.

Ribadiva a questo proposito, che affinché fosse dichiarata la responsabilità dell’incolpato era necessaria l’acquisizione di una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito contestata, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.

Contestava poi la portata della sanzione chiedendone la riduzione al minimo, anche in considerazione dei propri precedenti cristallini e di iniziativa nei confronti dell’integrazione sportiva.

Ritiene questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato sulla base dei seguenti motivi.

E’ indubbio come nella fattispecie si siano verificati degli accadimenti che fondavano il deferimento contestato, in quanto oggettivamente, come ammette lo stesso ricorrente (cfr. pag 6), due soggetti, non identificati, comunque sostenitori del Piacenza, sarebbero intervenuti contro sostenitori avversari.

A questo proposito se non è stata raggiunta con un grado di concreta fondatezza, che detti soggetti siano stati spalleggiati, ovvero incitati dal Gatti, è indiscusso che il medesimo Gatti nell’occasione anziché stemperare gli animi e cercare di riportare la calma, come suo specifico onore, trattandosi di soggetto che rivestiva cariche all’interno della Società ospitante, contribuiva comunque a confermare il clima di ostilità così percepito dai tesserati avversari, appunto usando espressioni sconvenienti e con tono di  larvata  minaccia, quando affermava “questa è casa mia”.

Il tutto in un contesto di un incontro di calcio di categoria giovanile.

Non di meno non può però non evidenziarsi, anche in virtù dei poteri previsti dall’art. 16 C.G.S., che la sanzione per il comportamento del Gatti deve tener conto ed essere valutata alla luce e nel quadro degli accadimenti accertati.

A questo proposito, si rileva che trattasi di espressioni sconvenienti e/o potenzialmente minacciose, proferite sulle tribune aperte al pubblico e non all’interno del terreno di gioco  -  o comunque in aree di accesso limitate dell’impianto sportivo - che hanno assunto di conseguenza, una valenza ed una portata affatto limitata che deve essere appunto ricondotta in quel quadro di insieme, che caratterizza le manifestazioni calcistiche.

Pertanto, si ritiene equo ridurre la sanzione al presofferto, annullando l’ammenda. Conseguenzialmente e per gli stessi motivi deve essere  ridotta la sanzione a carico della Società Piacenza che in virtù di quanto ora osservato si stima equitativamente congrua, nella misura di € 500,00.

Per questi motivi La C.F.A., in parziale accoglimento dei ricorsi come sopra proposti dal sig. Gatti Stefano e dalla società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. di Piacenza:

- riduce la sanzione dell’inibizione nei limiti al solo presofferto, annullando altresì l’ammenda inflitta al signor Gatti Stefano;

- riduce la sanzione dell’ammenda ad € 500,00 alla società Piacenza Calcio 1919 S.r.l..

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

 

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