F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 77CFA DEL 01/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 074 IV SEZ. DEL 07.02.2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ART. 30, COMMA 18 LETT. A C.G.S. RELATIVO ALLA SVINCOLO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE MANES ALESSANDRO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/TFN – ST del 6.12.2018)

RICORSO  DELLA  SOCIETA’  ASD  CITTA’  DI  ACIREALE  1946  AVVERSO  LA  DECLARATORIA  DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ART. 30, COMMA 18 LETT. A C.G.S. RELATIVO ALLA SVINCOLO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE MANES ALESSANDRO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/TFN – ST del 6.12.2018)

Nella riunione del 29.10.2018 il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti ha esaminato il ricorso proposto dall'ASD Acireale avverso lo svincolo del calciatore Manes Alessandro ex art. 108 NOIF, dichiarandone l'inammissibilità per il mancato versamento della tassa di reclamo. La relativa deliberazione è stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale del 6.12.2018.

Avverso tale decisione, ha regolarmente proposto ricorso il legale rappresentante dell'ASD Citta' Di Acireale 1946 (società succeduta all'ASD Acireale per scissione ex art. 20 comma 6 NOIF), eccependo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la tassa di reclamo era stata invece pagata in data 23.10.2018, come risulta dalla ricevuta del relativo bonifico, e chiedendo pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

Fissata l’udienza dinnanzi a questa Corte per la data odierna, nessuno è comparso .

Il ricorso deve essere accolto e la deliberazione del Tribunale deve essere annullata, con rinvio degli atti allo stesso Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti per l'esame del merito.

Va premesso che sebbene la deliberazione di inammissibilità del ricorso da parte del Tribunale sia stata pronunciata nei confronti dell'ASD Acireale , che aveva originariamente presentato il ricorso, l'ASD Citta' Di Acireale 1946 che ha proposto l'impugnazione deve considerarsi pienamente legittimata, essendo nata per scissione ex art. 20 comma 6 NOIF dalla citata ASD Acireale, ed essendo succeduta nei rapporti giuridici facenti capo alla società da cui si è scissa e che sono stati a lei trasferiti, ivi compresi quelli relativi ai calciatori appartenenti alla predetta società.

Nel merito si osserva che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la tassa di reclamo era stata effettivamente versata in data 23.10.2018, come risulta dalla copia della ricevuta del relativo bonifico che è stata allegata al ricorso .

Ne deriva che la dichiarata inammissibilità del ricorso proposto dall'ASD Acireale non trova alcuna giustificazione e la deliberazione della Sezione Tesseramenti deve essere pertanto annullata, con restituzione degli atti alla stessa per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Città di Acireale 1946 di Acireale (CT) e annulla la decisione di primo grado, rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti per l’esame di merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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