F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 77CFA DEL 01/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 074 IV SEZ. DEL 07.02.2019 RICORSO DEL SIG. ANDREOTTI FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO PER MESI 6 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4.2 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi – Com. Uff. n. 009/PS del 6.12.2018) RICORSO DEL SIG. OTTAIANO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4.2 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi – Com. Uff. n. 009/PS del 6.12.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ DOA MANAGEMENT SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO PER MESI 6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4.2 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi – Com. Uff. n. 009/PS del 6.12.2018)

RICORSO DEL SIG. ANDREOTTI FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO PER MESI 6 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4.2 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 6.12.2018)

 

RICORSO DEL SIG. OTTAIANO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4.2 REGOLAMENTO PROCURATORI

SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 6.12.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ DOA MANAGEMENT SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL   REGISTRO   PER   MESI   6   INFLITTA   ALLA   RECLAMANTE   PER   VIOLAZIONE   DELL’ART.   4.2 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 6.12.2018)

Con ricorso inviato in data 13.12.2018, i signori Fabio Andreotti e Antonio Ottaiano (entrambi procuratori sportivi), nonché la società DOA Management S.r.l., (società tramite la quale essi operavano) adivano, pur se con unico atto introduttivo non formalmente ineccepibile, la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione della Commissione Procuratori Sportivi, pubblicata nel Com. Uff. n. 009/PS del 6.12.2018, che aveva ritenuto gli stessi signori Andreotti e Ottaiano responsabili della violazione dei doveri di correttezza e diligenza professionale, espressamente richiamati dall'art. 4.2 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo, infliggendo loro la sanzione della sospensione dal Registro (dei procuratori sportivi) per mesi 6 (sei), da estendersi anche alla DOA Management S.r.l..

La vicenda processuale, oggi all'esame della Corte, trova origine nell'esposto inviato dal calciatore Lorenzo Insigne alla Commissione Procuratori Sportivi, con il quale egli chiedeva  di compiere le necessarie indagini relativamente alla lettera inviatagli in data 12.2.2018 dalla Doa Management S.r.l., con la quale la stessa comunicava di aver modificato il proprio legale rappresentante signor Antonio Ottaiano con il socio signor Fabio Andreotti ed all’esito delle stesse irrogare le sanzioni disciplinari ritenute di giustizia.

Alla conclusione delle relative indagini il relatore istruttore rilevava che l’espediente della sostituzione del precedente amministratore dott. Antonio Ottaiano con il sig. Fabio Andreotti ed il conseguente invio di lettera circolare ai propri assistiti datata 12.2.2018 con la quale si specificava che la modifica del legale rappresentante non spiegava alcun effetto relativamente alla validità esecuzione ed applicazione di contratti in essere, costituiva – ex art. 4.2 e 9 del Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo - il tentativo di eludere la sanzione irrogata dalla commissione al signor Ottaiano ed alla Società Doa Management S.r.l., con la decisione pubblicata in data 9.2.2018 con il Com. Uff. n. 004/PS.

La Commissione Procuratori sportivi, con la decisione impugnata, accertato che il solo fine della sostituzione dell’amministratore Ottaiano con il socio Andreotti era stato quello di tentare di eludere e/o aggirare gli effetti della sanzione irrogata, inducendo i propri assistiti a ritenere che le procure rilasciate ad Antonio Ottaiano ed alla Società Doa Management S.r.l. avessero piena efficacia operativa anche durante il periodo della sospensione e che oggetto di valutazione ai fini disciplinari, alla luce  dei principi  di correttezza e  diligenza professionale, non  era  la  liceità formale  degli atti compiuti ma il fine che gli autori volevano perseguire nei confronti dell’utente medio, infliggeva al signor Antonio Ottaiano ed al signor Fabio Andreotti la sanzione della sospensione dal Registro di mesi6  (sei)  ciascuno,  da  estendersi  anche  alla  Doa  Management  S.r.l.  in  persona  del  suo  legale rappresentante pro tempore.

Avverso tale decisione i signori Fabio Andreotti e Antonio Ottaiano), nonché la società DOA Management S.r.l., hanno proposto reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello, lamentando:

1) ESTINZIONE  DEL  PROCEDIMENTO  EX  ART.34  BIS  COMMA  1  C.G.S.Su  tale  punto  i  ricorrenti

eccepiscono l'avvenuta estinzione del giudizio per il decorso del termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, essendo la decisione della Commissione Procuratori Sportivi intervenuta dopo tale termine, con conseguente estinzione del giudizio disciplinare e della relativa azione, nonché  inefficacia di tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, così come previsto dall'art. 34 bis del C.G.S..

2) INGIUSTIZIA ED INFONDATEZZA DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO E DELLA SANZIONE DISCIPLINARE IVI  INFLITTA  –  INESISTENZA DEI PRESUPPOSTi DI  FATTO –  INCONSISTENZA DELLA CONDOTTA ILLECITA SLEALE E/O SCORRETTA

Sotto tale aspetto, i ricorrenti lamentano la mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per una qualificazione della condotta posta in essere dai ricorrenti quale illecita, sleale o scorretta, da un lato per la mancata indicazione della norma particolare violata e dall'altro per l'assoluta legittimità dell'operata variazione dell'amministratore sotto il profilo del diritto societario.

Nè, a dire dei ricorrenti, può essere considerata illecita, sleale  o  scorretta  la  successiva comunicazione di tale variazione fatta ai propri assistiti.

Si costituiva in giudizio anche il signor Lorenzo Insigne con controdeduzioni a firma degli avvocati Massimo Diana e Vittorio Rigo, nelle quali si sosteneva:

1) Inammissibilità del reclamo proposto da DOA Managment s.r.l., per mancanza del potere rappresentativo nel presente procedimento dell'amministratore sig. Fabio Andreotti.

2) Inammissibilità dell'atto di appello per omessa notifica a parte essenziale del procedimento, tale dovendosi qualificare, secondo quanto sostenuto, la Commissione Procuratori Sportivi.

3) Infondatezza dell'atto di appello nel merito per la rilevante illiceità della condotta dei ricorrenti alla luce delle norme regolamentari in materia.

All'udienza odierna sono intervenuti l'avv. Luciano Ruggero Malagnini in sostituzione dell'avv. Vicedomini, per i ricorrenti e l'avv.to Diana per il sig. Insigne, i quali hanno illustrato le rispettive memorie.

Motivi della decisione

La Corte, preliminarmente, procede all'esame della eccezione di intervenuta estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 34 bis comma 1 C.G.S., ritenendola assorbente ai fini della decisione del presente procedimento, anche alla luce della sua rilevabilità di ufficio, espressamente prevista dal 4° comma dello stesso articolo.

Orbene, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, stabilito espressamente dall'art. 33 comma 2 dello Statuto FIGC e dell'inquadramento della Commissione Procuratori Sportivi nell'ambito degli organi della giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 34 comma 4 lettera f) del medesimo Statuto, confermato, peraltro, dalla impugnabilità delle sue decisioni innanzi alla Corte Federale di Appello, ed attesa la palese natura disciplinare del procedimento di cui si tratta, appare a questa Corte indubitabile la diretta applicazione dell'art.34 bis C.G.S., al procedimento disciplinare che si svolge innanzi la Commissione Procuratori Sportivi.

Per espressa previsione contenuta nel 1° comma di tale ultimo articolo, la pronuncia della decisione di primo grado deve intervenire nel termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

Nel caso di specie, l'esercizio dell'azione disciplinare deve essere  fatta  coincidere  con  la lettera di comunicazione della trattazione del procedimento innanzi alla Commissione Procuratori Sportivi datata 23.8.2018 e ricevuta dai ricorrenti in data 24.8.2018.

Essendo intervenuta la decisione in data 6.12.2018, risultano trascorsi i termini previsti dall'art. 34 bis comma 1 C.G.S. e, pertanto, codesta Corte non può che dichiarare estinto il procedimento disciplinare di cui è causa, con estinzione della relativa azione e l'inefficacia di tutti gli atti del procedimento, inclusa la decisione di merito, ai sensi dall'art. 34 bis comma 6 C.G.S..

Risultano assorbiti tutti gli altri motivi, compresi quelli di cui alle controdeduzioni svolte dal sig. Insigne.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4, 5 e 6 come sopra proposti dai sigg.ri Andreotti Fabio, Ottaiano Antonio e dalla società Doa Management S.r.l., dichiara estinto il procedimento ai sensi dell’art. 34 bis C.G.S..

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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