F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 82CFA DEL 27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 060/CFA DEL 14 DICEMBRE 2018 RICORSO DEL SIG. COSCARELLA FABIO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMNISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2556/39 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ RENDE CALCIO 1968 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2556/39 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

RICORSO DEL SIG. COSCARELLA FABIO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMNISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER  L’AMMISSIONE  AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2556/39 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ RENDE CALCIO 1968 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2556/39 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

1. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 34/TFN-SD del 31.10.2018, ha irrogato le sanzioni di 6 mesi di inibizione a carico del signor Fabio Coscarella, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società Rende Calcio 1968 S.r.l., e di un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2018/2019, a carico della Società Rende Calcio 1968 S.r.l..

Le sanzioni sono state applicate, a carico del sig. Fabio Coscarella, per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11), del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, “per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00” ed a carico della Società Rende Calcio 1968 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta e propria, per la violazione del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11), del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, “per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00”.

2. Il signor Fabio Coscarella, che ha nominato quali propri legali di fiducia gli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli, articolando le seguenti doglianze:

- dall’esame degli atti del procedimento e dall’analisi del concreto evolversi degli eventi, sarebbe possibile escludere l’inadempienza di cui trattasi;

- il club, in data 28.6.2018, aveva ottenuto l’emissione della garanzia da parte della Società finanziaria incaricata e, come riconosciuto dalla stessa Lega Pro nella informativa alla Co.Vi.So.C. del 2.7.2018, sin dal 29.6.2018, la Società aveva depositato la reversale del bonifico del pagamento del premio  della  fideiussione  rilasciata  per  l’iscrizione  al  campionato  in  data  29.6.2018  (rectius: 28.6.2018);

- la materiale consegna dell’originale cartaceo del documento dall’Istituto emittente al Sodalizio calabro è avvenuta lunedì 2.7.2018 a causa di un disguido riconducibile esclusivamente ad una distrazione del funzionario responsabile, il quale non si sarebbe avveduto che venerdì 29.6.2018, giorno stabilito per l’appuntamento con il Presidente della Società signor Coscarella, ricorreva la festa patronale di Roma, per cui gli Uffici erano chiusi, così come il sabato e la domenica successivi, e la Finworld S.p.A., con formale dichiarazione in data 22.10.2018, ha confermato tale situazione;

- la Società ed il suo più autorevole esponente, quindi, avrebbero agito nel rispetto delle norme e con il massimo scrupolo, non nutrendo neppure il più vago sospetto che la fideiussione, richiesta e pagata, potesse loro pervenire pro manibus solo il 2.7.2018, per cui sussisterebbe almeno il legittimo affidamento circa il sicuro ottenimento, entro il termine del 30.6.2018, della polizza rilasciata dall’operatore finanziario con la conseguente scriminante dell’errore scusabile, se non addirittura della forza maggiore

In conclusione, il signor Coscarella ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, l’incondizionato  proscioglimento,  con  totale  cancellazione  del  plesso  punitivo  statuito  dai  primi  giudici, e, solo in via di estremo subordine, che sia ridimensionata congruamente la sanzione medesima, entro  i margini di una ridottissima inibizione, in applicazione dell’art. 16, comma 1, del C.G.S.

3. La Società Rende Calcio 1968 S.r.l., che ha nominato anch’essa quali legali di fiducia gli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittale ed ha articolato le stesse doglianze proposte dal signor Fabio Coscarella.

La Società ha concluso chiedendo, in riforma della decisione impugnata, l’incondizionato proscioglimento, con totale cancellazione del plesso punitivo statuito dai primi giudici, e, solo in via di estremo subordine, che sia ridimensionata congruamente la sanzione medesima, entro i margini di una ridottissima ammenda, in applicazione sia dell’art. 16, comma 1, del C.G.S..

4. I reclami proposti dal signor Fabio Coscarella e dalla Società Rende Calcio 1968 S.r.l., in via preliminare, devono essere riuniti per la loro evidente e strettissima connessione oggettiva.

5. Il reclamo proposto dalla Società Rende Calcio 1968 è infondato e va di  conseguenza respinto.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, ha deliberato di approvare il nuovo Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, in sostituzione di quello pubblicato con il Com. Uff. n. 28 del 13.4.2018.

Il titolo I), paragrafo I), lettera E), del detto Manuale stabilisce gli adempimenti che le società devono osservare entro il termine del 30.6.2018, disponendo, tra l’altro, di “depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00” rilasciata da determinati soggetti qualificati (punto 11).

Le norme di cui alla richiamata lettera E) concludono, per quanto di maggiore interesse in questa sede, con la previsione che l’inosservanza del termine del 30.6.2018, anche con riferimento ad uno degli adempimenti previsti dai punti 4 e 11, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 11 con la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

La violazione in discorso si concreta in una fattispecie illecita costituita “dall’omesso deposito” presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2018, dell’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00.

Pertanto, atteso il chiaro ed inequivoco disposto della norma e considerato che in claris non fit interpretatio, l’illecito si perfeziona con l’omesso deposito dell’originale della garanzia nel termine indicato, a nulla rilevando che, nello stesso termine, il pagamento possa essere stato effettuato.

In altri termini, la censura proposta dal reclamante tende a valorizzare l’avvenuto pagamento della fideiussione entro il termine del 30.6.2018, ma tale prospettazione non può essere condivisa, in quanto, come detto, ciò che assume rilievo ai fini della configurazione della fattispecie  illecita  è l’omesso deposito e non l’omesso pagamento.

Né, può costituire una scriminante un eventuale disguido nella consegna dell’originale cartaceo del  documento  da  parte  dell’operatore  finanziario  e  ciò  perché  rientra  nella  sfera  di  diligenza dell’obbligato attivare tutte le soluzioni organizzative idonee ad evitare il verificarsi dell’inadempimento, il quale, nel caso di specie, si è oggettivamente verificato.

Per quanto concerne la misura della sanzione adottata, il Collegio rileva che il TFN ha puntualmente applicato la penalizzazione prevista dal Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, il quale, come in precedenza indicato, prevede la sanzione di un punto per ciascun inadempimento di cui al punto 11 della lett. E).

La tipizzazione degli  illeciti  disciplinari  commessi  e  del  loro  disvalore  per  l’ordinamento calcistico, nonché la determinazione della sanzione in misura  fissa  e  non  variabile  da  parte  delle norme federali, rendono inapplicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 16, comma 1, del C.G.S., secondo cui gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, “tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze  aggravanti  e attenuanti,  nonché  l’eventuale  recidiva”.

6. Per le stesse considerazioni già svolte, il reclamo proposto dal signor Fabio Coscarella va respinto con riferimento alla sussistenza della fattispecie illecita.

Diversamente, il reclamo può essere accolto per quanto concerne la misura dell’inibizione disposta.

Infatti, il Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 non prevede la determinazione  in  misura  fissa  della sanzione nei confronti del legale rappresentante pro tempore della Società, per cui può trovare applicazione l’art. 16, comma 1, C.G.S., secondo cui gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, “tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate  le  circostanze  aggravanti  e  attenuanti,  nonché  l’eventuale  recidiva”.

Nel caso di specie, la gravità del fatto ascritto al signor Coscarella è tenue in quanto risulta dagli atti che, sia pure depositando l’originale della fideiussione in data 2.7.2018, la Società aveva depositato la reversale del bonifico del pagamento del premio della fideiussione rilasciata per l’iscrizione al campionato entro la data di scadenza del 30.6.2018.

Il TFN, peraltro, nella determinazione della sanzione, ha tenuto conto anche del fatto che trattasi di condotta recidiva prevista dall’art. 21, comma 1 e 2, del C.G.S..

Di talché, il Collegio ritiene congrua l’applicazione al signor Fabio Coscarella della sanzione dell’inibizione per mesi quattro.

7. In definitiva, riuniti i reclami, il reclamo proposto dalla Società Rende Calcio 1968 S.r.l. va respinto, con conseguente incameramento della relativa tassa, ed il reclamo proposto dal signor Fabio Coscarella va accolto in parte, con riduzione della sanzione dell’inibizione a 4 mesi.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 rispettivamente:

- in parziale accoglimento riduce la sanzione dell’inibizione al Sig. Coscarella Fabio a mesi 4.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- respinge il ricorso della società Rende Calcio 1968 Srl.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it