F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 82CFA DEL 27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 060/CFA DEL 14 DICEMBRE 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ SS MONOPOLI 1966 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2863/44 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 24.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ SS MONOPOLI 1966 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  2863/44  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL  24.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 34/TFN anno 2018/2019, si è pronunciato sul deferimento del 24.9.2018 elevato dal Procuratore Federale nei confronti del Signor Enzo Mastronardi, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società SS Monopoli 1966 S.r.l. (di seguito anche Monopoli), oltre che nei confronti della stessa società del Monopoli, qui ricorrente.

Segnatamente, l’imputazione formulata nei confronti del Sig. Mastronardi, ai sensi degli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3, C.G.S. in relazione a quanto disposto dal punto 10), lett. E), par. I), titolo I, Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, aveva ad oggetto il seguente addebito “..per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al pagamento del debito IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo e secondo trimestre del periodo d’imposta 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito ivi sopra indicato…… “.

Di poi al sig. Mastronardi, nella qualità suddetta, veniva contestato con il medesimo atto di deferimento un ulteriore addebito ai sensi degli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3, C.G.S. in relazione a quanto disposto dal punto 7), lett. E), par. I), titolo I, Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, “..per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito irap sopra indicato…… “.

Infine, nel costrutto accusatorio, dagli addebiti mossi al suddetto dirigente conseguiva la responsabilità diretta e propria della società del Monopoli, ai sensi degli art. 4 comma 1 e 10 comma 3 del C.G.S..

All’esito del dibattimento, il giudice di prime cure, ritenendo fondato il deferimento, ha applicato le seguenti sanzioni:

- al sig. Enzo Mastronardi l’inibizione di mesi 7 (sette);

- alla società SS Monopoli 1966 Srl la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

Avverso la suindicata decisione la società del Monopoli ha interposto atto di reclamo, all’uopo deducendo l’erroneità e l’ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di appello di seguito sintetizzati e che saranno in prosieguo passati in rassegna.

Segnatamente, la suddetta società deduce a sostegno della spiegata impugnazione:

1) l’insussistenza e l’infondatezza delle presunte inadempienze, avendo la società provveduto regolarmente e tempestivamente alla predisposizione dei piani di rateizzazione volontaria ed al connesso pagamento dei ratei scaduti;

2) che andrebbe in subordine riconosciuto l’errore scusabile;

3) che il comportamento serbato dalla società del Monopoli giustificherebbe la concessione delle attenuanti con irrogazione di una sanzione inferiore al minimo edittale ex articolo 16 comma 1 del C.G.S.;

4) che il carattere di stretta connessione che involge le omissioni sanzionate consentirebbe di ascrivere le infrazioni contestate ad un medesimo disegno criminoso con conseguente applicazione dell’istituto della continuazione.

Le suesposte tesi difensive sono state poi ribadite dalla società ricorrente nel corso dell’udienza. Da parte sua la Procura Federale ha, invece, insistito per la reiezione del ricorso.

La Corte, a seguito dell’udienza del 14.12.2018 e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

La Corte, letto l’atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, vada respinto con conseguente addebito della tassa reclamo.

Ed, invero, il suddetto mezzo, del tutto irritualmente, si risolve nella mera riproposizione delle tesi difensive già articolate in prime cure senza tener conto delle specifiche e circostanziate statuizioni su cui si fonda la decisione gravata che non vengono superate attraverso un’analisi critica delle argomentazioni che ne costituiscono il corredo motivazionale.

E ciò assume vieppiù rilievo se si tiene conto della linearità e della condivisibilità di tali argomentazioni siccome coerenti con le risultanze istruttorie e la normativa di settore.

Ed invero, come efficacemente evidenziato dal tribunale, le contestate inadempienze, quanto al mancato assolvimento tanto del debito IVA che di quello l’Irap, entro il termine di scadenza fissato al 30.6.2018 dal Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, devono ritenersi conclamate.

Di ciò vi è, invero, un immediato e diretto riscontro negli stessi atti della società deferita, dalla cui piana lettura può agevolmente evincersi che il saldo relativo al debito Irap è avvenuto solo in data 10.7.2018 (cfr. comunicazione via pec società SS Monopoli del 10.7.2018 in atti) e che - quanto alle liquidazioni IVA, rispetto alle quali solo in parte è stata dichiarata l’attivazione della rateizzazione – sono stati effettuati versamenti successivamente alla scadenza suindicata (e precisamente in data 6.7.2018 e 9.7.2018; cfr. comunicazione via pec società SS Monopoli del 9.7.2018).

Ne deriva la pacifica violazione delle disposizioni di cui ai punti 7) e 10), lett. E), par. I), titolo I, Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, recante il manuale delle licenze nazionali per la Serie C relativamente alla Stagione Sportiva 2018/2019.

Né residuano dubbi sulla rilevanza disciplinare di siffatte condotte che risultano espressamente qualificate come illeciti disciplinari dal medesimo suindicato testo regolamentare che, peraltro, definisce in dettaglio anche il relativo corredo sanzionatorio prevedendo, per quanto qui di più diretto interesse, per ciascuno inadempimento di cui ai punti 7) e 10), la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

Di poi esente da mente deve ritenersi anche il capo della decisione recante il rigetto della richiesta di riconoscimento dell’errore scusabile in ragione della specificità e della chiarezza delle prescrizioni qui in rilievo, compendiate nelle disposizioni per l’ottenimento delle Licenze Nazionali di cui al Com. Uff. n. 50 del 13.5.2018.

Deve, invero, rilevarsi, in aderenza a diffusa giurisprudenza riferibile ad ogni settore dell’ordinamento, che il beneficio dell’errore scusabile costituisce uno strumento eccezionale da ritenersi predicabile limitatamente ai casi di oscurità del quadro normativo, di oscillazioni della giurisprudenza, di comportamenti ambigui dell'Amministrazione, ovvero di caso fortuito e di forza maggiore, circostanze, tutte, non ravvisabili nel caso di specie.

Né risultano allegati specifici elementi che, rispetto all’ordinaria reazione punitiva dell’ordinamento, consentono di circostanziare gli illeciti come espressivi di minor disvalore, sì da giustificare la concessione di attenuanti e la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Infine, prive di pregio si rivelano anche le residue doglianze che involgono la mancata concessione del beneficio della continuazione, con  la precisazione che non è qui in discussione l’astratta applicabilità dell’istituto bensì la concreta sussistenza dei relativi presupposti operativi.

Ed, invero, le deduzioni dell’appellante sulla stretta connessione che legherebbe le condotte qui in rilievo sì da giustificarne la sussumibilità all’interno del medesimo disegno criminoso  sono rimaste prive di perspicue asserzioni dimostrative, non ravvisandosi alcun profilo di qualificato collegamento – attesa la diversità dei tributi e delle relative scadenze – se non quello della coincidenza temporale del dato temporale di consumazione (30.6.2018), che assume, di per sé, una valenza evidentemente neutra dal momento che lo stesso Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ammette la cumulabilità delle sanzioni previste per ciascun degli inadempimenti costituenti illecito.

Va, dunque, confermata integralmente la decisione di primo grado. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SS Monopoli 1966 Srl di Monopoli (BA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it