F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 82CFA DEL 27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 060/CFA DEL 14 DICEMBRE 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2647/38 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018) E’ stato proposto gravame, dalla società Matera Calcio S.r.l., avverso la decisione con cui il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al sodalizio ricorrente la sanzione della penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica – da scontarsi nella stagione sportiva in corso – nonché l’ammenda di € 2.000,00 (duemila) (cfr. Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018).

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2647/38 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

E’ stato proposto gravame, dalla società Matera Calcio S.r.l., avverso la decisione con cui il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al sodalizio ricorrente la sanzione della penalizzazione di punti

8  (otto)  in  classifica  –  da  scontarsi  nella  stagione  sportiva  in  corso  –  nonché  l’ammenda  di  € 2.000,00 (duemila) (cfr. Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018).

La società, unitamente alla sua amministratrice unica, sig.ra Maria Bruna Ferrulli, era stata deferita dal Procuratore Federale, a seguito di segnalazione Co.Vi.Soc, per una serie di inadempimenti economici, in violazione di quanto prescritto dal Com. Uff. n. 50/2018.

In particolare, la società, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 C.G.S., era stata evocata in giudizio:

a) per  rispondere  del  comportamento  posto  in  essere  dal  Sig.ra  Ferrulli  Maria   Bruna, Amministratore  Unico  e  legale  rappresentante  pro-tempore   della   Società   Matera   Calcio   S.r.l.,   come sopra descritto, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S. e 10, comma 3 C.G.S.;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del Com. Uff. 50 del 24.5.

2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, al Sig. Sergio Leoni il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 10) del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e terzo trimestre del periodo d’imposta 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito iva sopra indicato;

e) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1.7.2015 – 30.6.2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato;

f) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 12.6.2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C. della situazione patrimoniale trimestrale al 31.3.2018 e della relativa relazione della Società di revisione a corredo dell’indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della medesima situazione patrimoniale;

g) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 26.6.2018, al pagamento degli emolumenti riguardanti quota parte dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati per la mensilità di dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

h) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver effettuato pagamenti riguardanti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati per il periodo intercorrente da novembre 2017 a maggio 2018, attraverso assegni circolari addebitati su conto corrente bancario diverso da quello indicato come dedicato e non riconducibile direttamente alla Società;

i) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..

Dagli atti depositati emerge  che su segnalazione del Co.Vi.Soc, la Procura Federale, con provvedimento del 18.9.2018, aveva deferito innanzi a quell’Organo di Giustizia la sig.ra Ferrulli, quale Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. del Matera Calcio S.r.l. e, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., la società Matera Calcio affinché gli stessi, ognuno per la condotta contestata, venissero sanzionati in quanto, nei diversi periodi contestati,  peculiari  in  ragione  dei diversi inadempimenti commessi (mancato pagamento delle ritenute Irpef su emolumenti, in parte anch’essi omessi, omesso pagamento dell’IVA, omesso pagamento dell’Irap), non risultavano adempiuti plurimi atti, di documentazione contabile e di pagamento di emolumenti, imposte e contributi previdenziali a favore di tesserati e dell’Erario.

La società Matera Calcio, in quella sede, con propria memoria difensiva, chiedeva respingersi il deferimento, prosciogliendo la società da ogni addebito oppure, in subordine, irrogarle una sanzione contenuta nei minimi edittali, applicando il principio della continuazione.

Tesi difensiva confermata al dibattimento del 26.10.2018, al termine del quale il Tribunale Federale ha riconosciuto la responsabilità disciplinare del dirigente Ferrulli e della società irrogando, alla prima, la sanzione dell’inibizione dallo svolgimento di qualsiasi incarico sociale e federale per undici mesi e, alla società, la penalizzazione  di otto punti in classifica, da scontarsi nel  corrente campionato, oltre al pagamento di un’ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00).

Contro tale decisione ha proposto appello, come detto e per quanto qui rileva, la società Matera calcio la quale, nel proprio atto introduttivo, premesso - in punto di fatto – che le inadempienze rilevate e non contestate nella loro effettiva verificazione, le ha però addebitate alla passata gestione, “che non si è contraddista per il rigoroso rispetto dei termini previsti per i vari adempimenti” (pag. 4 appello), a differenza dell’attuale compagine di amministratori che, invece, ha prontamente adempiuto a sanare ogni pendenza con i soggetti creditori.

Ha ricordato, altresì, come anche nello scorso campionato la stessa società (e compagine sociale) era stata sanzionata per mancato pagamento di emolumenti ed accessori fiscali e previdenziali.

Quanto ai motivi dell’odierno gravame, la difesa lamenta, in modo sostanziale, la mancata applicazione del principio della continuazione, che avrebbe consentito una valutazione, in termini sanzionatori,  meno  gravosa  nella  complessiva  strutturazione  della  condotta  che,  per  effetto  dellecircostanze fattuali esposte, avrebbe inciso con un grado di minor riprovevolezza nella violazione del precetto posto dal Com. Uff. n. n. 50 del 24.5.2018.

All’odierno dibattimento, la difesa della società appellante si è riportata agli atti scritti, puntualizzando talune argomentazioni e confermando le richieste ivi formulate, così come i rappresentanti della Procura Federale, che ha insistito per il rigetto dell’appello.

LA CORTE

deve dare preliminarmente atto che la sig.ra Ferrulli non ha proposto appello, per cui la sua condotta, violatrice delle norme recate dalla disciplina posta nel Com. Uff. n. n. 50 del 24.5.2018deve ritenersi incontrovertibilmente  accertata.

La stessa Corte deve, altresì, prendere atto che la difesa non contesta l’effettiva verificazione, in punto di condotta materiale, degli inadempimenti contestati ma che pone delimita il suo motivo di gravame, nella mancata applicazione del principio di continuazione in sede di determinazione della sanzione da parte del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.

In effetti, dalla decisione impugnata emerge che la penalizzazione inflitta trova la sua determinazione quantitativa nella sommatoria delle sanzioni previste dal Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018.

Il Tribunale, sul punto, ha osservato come – posto la non verificazione dell’invocato bis in idem tra comportamenti avuti in competizioni diverse – sia lo stesso Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 “ad individuare le sanzioni previste per le società per ogni singola violazione, indicandone la cumulabilità per ciascun inadempimento con espressa esclusione, in particolare, della possibilità  di  invocare l’istituto della continuazione con riguardo alle violazioni di cui alla lettera E)…”

Ritiene questa Corte che l’affermazione del giudice di prime cure non possa essere condivisa in quanto, in prima luogo, nessuna espressa esclusione del principio della continuazione può rinvenirsi nel Com. Uff. n. 50/2018, sub lettera E) che, in chiusura di paragrafo, prevede che “l’inosservanza del suddetto termine (di deposito di documentazione presso la Co.Vi.Soc. n.d.r.), anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) 8),9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui ai punti 2), 3), 7),8),9), 10) e 11), con l penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019 e per ciascun inadempimento di cui ai punti 4), 5) e 6) con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019”.

Semmai, per aderire all’impostazione del Tribunale dovrebbe interpretarsi in via finalistica la norma allorché indica puntualmente, per ogni inadempimento, la relativa sanzione e dedurne che tale analitica previsione dovrebbe intendersi, secundum ratio, come volitiva di una punizione particolarmente incisiva, tale da escludersi qualsiasi modulazione della stessa.

Ma quanto precede non può ricavarsi, ad avviso di questa Corte poiché, se da un lato può ragionevolmente accedersi ad una intenzione del legislatore di sanzionare ogni singola condotta inadempiente, ritenuta di particolare valore sotto il profilo dell’ordine pubblico economico e sportivo, dall’altro non può apprezzarsi la stessa norma come fondamento dell’elisione di un potere discrezionale del giudice, quale quello posto dall’art. 16 C.G.S., ossia di modulare – attraverso il rinvenimento di circostanze attenuanti o aggravanti oppure la sussistenza di un unico disegno del soggetto agente – la pena da irrogare.

Su questo specifico argomento, appare a questo Collegio, doversi procedersi ad una diversa parametrazione dell’illecito sulla base di quanto segue.

Infatti, pur in presenza di quanto previsto dalle norme surrichiamate, di cui al Com. Uff. n. 50/2018 nonché, in particolare, di quanto indicato dall’art. 10, comma 3 C.G.S., allorchè prevede che in caso di condotta omissiva in punto di adempimento patrimoniale e fiscale è assoggettata alla “… sanzione di cui all’art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva”, deve assolutamente darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, fondato su plurime decisioni, tanto da potersi affermare come consolidato e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, allorché si è affermata la convinzione che, avuto riguardo alla sanzione nella misura minima edittale per il primo inadempimento (sempreché non abbiano ingresso ragioni per disporre una sanzione più grave), a fronte della permanenza dello stesso inadempimento, non può escludersi che l’ulteriore e addizionale pena possa essere puntualmente modulata, in melius e in peius, tenendo conto delle circostanze di tempo, luogo e personali che hanno contraddistinto la condotta.

In questo senso, il Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte n. 49/2015, ha inteso punire inadempimenti successivi al primo periodo, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno due punti per la prima inadempienza.

Nello stesso senso cfr. C.F.A. Sezioni Unite n. 047/CFA (2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016.

Nel caso specifico, l’inadempimento complessivo addebitato riguarda il mancato pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità da settembre 2017 ad aprile 2018, da effettuarsi entro il 26 giugno 2018 ad alcuni tesserati, il mancato versamento, entro il 30 giugno 2018, delle ritenute Irpef e dei contributi assicurativi e previdenziali per lo stesso periodo, nonché della documentazione relativa alla situazione patrimoniale e alla verifica da parte del revisore.

Si tratta, a ben vedere, di plurime violazioni, certamente tutte punite singolarmente con la decurtazione di punti in classifica ma che, sotto il profilo della funzionalità  della  condotta  non possono non ritenersi riconducibile ad un unico disegno intenzionale, allocato nello stesso intervallo temporale, quale quello di non procedere al pagamento di emolumenti, imposte e contributi.

Che questo sia attribuibile alla passata compagine amministrativa  o  all’attuale  non  rileva, stante la natura della responsabilità diretta e propria della società

Riepilogando, in parziale accoglimento del gravame, la Corte ritiene la società Matera Calcio responsabile, in via diretta, delle contestazioni avanzate dalla Procura Federale e già condivise in prime cure ma, in punto di quantificazione della sanzione dell’irrogazione di perdita di punti in classifica, da scontarsi nel corrente campionato, ritiene di dover punire la condotta omissiva con 2 punti  in classifica, per quanto riguarda l’omissione sub b) di cui alla sentenza impugnata e, con 3 punti in classifica per quanto riguarda le omissioni di cui alle altre contestazioni quale sanzione complessiva per i correlati inadempimenti, tutti astretti tra loro da una medesima matrice riconducibile al mancato versamento degli emolumenti.

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria ritiene, per le medesime argomentazioni, di ridurne l’ammontare ad € 1.000,00 (euro mille/00).

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio S.r.l. di Matera (MT), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 5 e l’ammenda a € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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