F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 83CFA DEL 27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 067/CFA DEL 23 GENNAIO 2019 RICORSO DEL SIG. ROMIZI MARCO AUGUSTO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 30 C.G.S. CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018) RICORSO DEL SIG. FORTUNATO STEFANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018) RICORSO DEL SIG. GIUSTI MASSIMILIANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018) RICORSO DEL SIG. MAGRI KEVIN AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018) RICORSO DEL SIG. VALENTINI ALEX AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018) RICORSO DEL SIG. VIOLA DANIELE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018) RICORSO DEL SIG. FERRARI NICOLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018) RICORSO DEL SIG. PRESICCI GIANLUCA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018) RICORSO DEL SIG. ZOCCHI MORENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

RICORSO DEL SIG. ROMIZI MARCO AUGUSTO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 30 C.G.S. CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

 

RICORSO DEL  SIG. FORTUNATO  STEFANO  AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA  1  CONI RELATIVO  ALL’IMPUGNAZIONE  DELLA  DELIBERA  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  DI  CUI  AL  COM.

UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

 

RICORSO DEL SIG. GIUSTI MASSIMILIANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA  1  CONI RELATIVO  ALL’IMPUGNAZIONE  DELLA  DELIBERA  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  DI  CUI  AL  COM.

UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

 

RICORSO DEL SIG. MAGRI  KEVIN  AVVERSO  LA  DECLARATORIA  DI  INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA  1  CONI RELATIVO  ALL’IMPUGNAZIONE  DELLA  DELIBERA  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  DI  CUI  AL  COM.

UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

 

RICORSO DEL SIG. VALENTINI  ALEX  AVVERSO  LA  DECLARATORIA  DI  INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA  1  CONI RELATIVO  ALL’IMPUGNAZIONE  DELLA  DELIBERA  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  DI  CUI  AL  COM.

UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

 

RICORSO DEL SIG. VIOLA  DANIELE  AVVERSO  LA  DECLARATORIA  DI  INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA  1  CONI RELATIVO  ALL’IMPUGNAZIONE  DELLA  DELIBERA  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  DI  CUI  AL  COM.

UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

 

RICORSO DEL SIG. FERRARI NICOLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI  INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO  EX  ARTT.  41,  COMMA  7  E  33,  COMMA  3  C.G.S.  FIGC  E  ART.  34,  COMMA  1  CONI

RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM.

UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

 

RICORSO DEL SIG. PRESICCI GIANLUCA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA  1  CONI RELATIVO  ALL’IMPUGNAZIONE  DELLA  DELIBERA  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  DI  CUI  AL  COM.

UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

 

RICORSO DEL SIG. ZOCCHI MORENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA  1  CONI RELATIVO  ALL’IMPUGNAZIONE  DELLA  DELIBERA  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  DI  CUI  AL  COM.

UFF. N. 1 DEL 4.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

E’ stato proposto appello – con separati ricorsi da parte dei soggetti indicati in epigrafe - avverso la decisione ivi indicata con la quale il Tribunale Federale Nazionale , Sezione Disciplinare, ha respinto sia il ricorso del sig. Romizi (proposto ex art. 30 CGS CONI) che gli interventi (proposti ex art. 41 CGS FIGC e 34 CGS CONI) dei signori Fortunato, Giusti, Magri, Valentini, Viola, Ferrari, Presicci e Zocchi (meglio indicati in atti) .

L’oggetto della cognizione in prime cure riguardava la presunta invalidità e/o illegittimità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC riportata nel C.U. n. 1 del 4 luglio 2018, aveva autorizzato il cambio di destinazione sociale della società Bassano Virtus 55 Soccer Team S.p.A. il L.R. Vicenza Virtus S.p.A.. Tale impugnativa andava riferita, secondo il petitum, anche a tutti gli atti, applicativi dello stesso provvedimento, in materia di rilascio della licenza nazionale in favore della nuova denominazione sociale e trasferimento della sede sociale nonché presupposti, come il parere rilasciato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Nel merito il Romizi (e gli interventori) riteneva, in tesi, che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in violazione  del sistema previsto dall’art. 17, secondo comma, 18, quarto comma lett. b) e dall’art. 52, terzo comma, delle NOIF e, questo, in ragione di una condotta della società Bassano Virtus asseritamente elusiva degli obblighi posti dall’ordinamento sportivo in capo alla società che rilevi titolo  e debito sportivo di altro sodalizio fallito, come nella specie.

Prospettata, in termini di assoluta certezza, la propria legittimazione ad agire  in  quanto soggetti già tesserati per la società L.R. Vicenza S.r.l., il ricorrente e gli interventori prospettavano, come detto, motivazioni giuridiche e metagiuridiche (come la cancellazione della tradizione sportiva del Bassano e del  movimento calcistico giovanile in quella città)  riconducibili, in estrema sintesi, alla illegittima (o perlomeno scorretta) condotta speculativa di un imprenditore locale il quale si sarebbe “appropriato” del titolo sportivo del L.R. Vicenza per intestarlo alla società Bassano  Virtus,  con indubbio vantaggio economico derivante dal mancato adempimento degli obblighi patrimoniali previsti dal sistema federale in caso di trasferimento del titolo.

A tale ricorso si erano opposti sia la FIGC che la società L.R. Vicenza Virtus che avevano contestato, la prima, l’ammissibilità e fondatezza dell’impugnazione in quanto il sig.  Romizi  non avrebbe avuto alcuna posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto alla collettività in quanto la risoluzione del rapporto contrattuale (di cui si lamentava l’inadempimento, negli effetti riverberati nella procedura concorsuale) doveva essere connessa al fallimento della società e alla revoca dell’affiliazione, senza che ciò potesse legittimare il calciatore a proporre azioni in ambiti diversi e successivi, ancorché, di fatto, connessi – secondo una sequela consequenziale – a quella.

La società, per parte sua, aveva ugualmente richiesto l’inammissibilità del ricorso e degli interventi in quanto non solo la procedura seguìta era assolutamente legittima ma, in punto di mero fatto, aveva avuto positive ricadute nel contesto sportivo locale.

All’esito del dibattimento del 19 settembre 2018 il Collegio ha valutato inammissibili il ricorso e gli interventi proposti in ragione del fatto che il Romizi è stato riconosciuto come carente di legittimazione attiva nonché di un concreto interesse ad agire. In pari tempo, venendo meno il ricorso principale, anche gli interventi proposti sono stati riconosciuti come affetti dello stesso vizio legittimante.

Contro tale decisione si gravano sia il Romizi che i soggetti intervenuti nel procedimento di prime cure lamentandone l’erroneità sotto vari profili.

In primo luogo i ricorrenti insistono sulla loro legittimazione ad agire in forza della previsione di cui all’art. 31 C.G.S. CONI, quali titolari di una subita situazione di pregiudizio per effetto della deliberazione impugnata.

Di poi, gli stessi soggetti ribadiscono l’asserita mancanza di presupposti per l’emanazione del Comunicato ufficiale contenente la delibera de qua in mancanza del previsto parere della Lega calcio professionistico e, nel merito, ripropongono, con minuziosa articolazione, le loro  argomentazioni relative alla condotta della società Bassano Virtus, concludendo per la riforma della decisione con annullamento della stessa in punto di ammissibilità del ricorso e rimessione degli atti al Tribunale Federale Nazionale perché decida, nel merito.

Resistono alle pretese di parte attrice sia la FIGC che la società L.R. Vicenza Virtus.

La prima, con atto dei suoi difensori del 29 novembre 2018, contestata l’ammissibilità del ricorso collettivo per disomogeneità delle situazioni giuridiche rappresentate, dubita della legittimazione ad agire dei ricorrenti in ragione sia della mancanza di un nesso certo tra delibera e posizione giuridica lesa sia per la proposta prospettazione di una concretizzazione dell’ipotesi ex art. 52 NOIF e conclude per l’inammissibilità dell’appello.

La stessa pretesa viene avanzata dal difensore del sodalizio evocato in giudizio la quale, con proprie deduzioni del 1° dicembre 2018, ripercorsi i fatti, denuncia la carenza di legittimazione ad agire e il correlato interesse da parte degli appellanti nonché l’erronea esposizione di quanto effettivamente compiuto dalla società acquirente solo alcuni assets sociali della fallita.

Alla discussione dei ricorsi, avvenuta alla riunione del 23 gennaio 2009, presenti l’avv. Medugno per la Figc, l’avv. Sara Agostini, anche per delega, per gli appellanti e l’avv. Rota per la società, le parti hanno richiamato le argomentazioni già esposte in atti, confermando le conclusioni ivi rassegnate.

L’avv. Rota ha anche chiesto di poter depositare una dichiarazione del presidente della Lega Calcio, attestante l’avvenuto rilascio del parere di cui alla delibera impugnata.

L’avv. Agostini si è opposto.

LA CORTE

Riuniti, in via preliminare, i ricorsi per evidenti ragioni di connessione, ritiene che gli stessi siano inammissibili e/o infondati per le motivazioni che seguono.

La Corte, sempre in via preliminare, dichiara l’inammissibilità del mezzo di prova documentale presentato, a fini di produzione dalla società resistente. Infatti con lo stesso si vorrebbe dimostrare l’avvenuto rilascio, da parte della Lega Calcio Professionistico, del parere previsto dall’art. 18 N.O.I.F. e la cui carenza è stata addotta dal ricorrente e dagli interventori- ricorrenti.

Sul punto la Corte ritiene che la sua ammissibilità agli atti sia contrastata, sotto un profilo formale, dalla previsione di cui all’art. 37 comma 3 C.G.S., che prevede la produzione di nuovi documenti solo in sede di reclamo o memoria; ne scaturisce, pertanto, una declaratoria tardività.

Sotto un profilo sostanziale, lo stesso documento si dimostra, poi, del tutto irrilevante poiché la parte reclamante muove dal presupposto – errato – che esso si sia sostanziato in un documento formale, mentre la previsione normativa si limita a richiedere che la Lega Calcio debba essere “sentita”, senza prevedere particolari prescrizioni formali e, quindi, da intendersi con assoluta libertà di forme. Ragion per cui, non essendovi alcuna imposizione di particolari manifestazioni ad probationem oppure ad substantiam, l’avviso della Lega Calcio può ben essere stato espresso in forma orale. D’altronde, incombeva alla parte sottoporre alla Corte la prova della sua mancata espressione, secondo il noto brocardo “onus probandi incubit…” – cosa che non ha fatto – per cui dev’essere considerata insufficiente la mera lamentazione, sfornita di qualsivoglia oggettivo riscontro.

Detto questo in via preliminare, la Corte, valutati i ricorsi proposti e dopo  averli  riuniti  per oggettiva connessione, li ritiene inammissibili.

Com’è ampiamente noto, scrutinata la sussistenza dei presupposti processuali,  nel  caso  di specie ravvisata, il giudice deve procedere a valutare anche la sussistenza delle c.d. condizioni dell’azione che, nel caso, non sussistono quanto ad interesse ad agire e legittimazione a proporre la stessa azione, così come rilevato in prime cure nella decisione impugnata, meritevole di conferma.

Punti della decisione che la difesa invece contesta in  quanto, a suo avviso, sussisterebbe l’interesse ad agire, rappresentato dalla “autonoma e astratta portata lesiva” (negata dal giudice di prime cure) poiché l’operazione economica sottesa al provvedimento impugnato – che  avrebbe avallato un “progetto elusivo posto in essere dal Club” –  avrebbe pregiudicato le pretese economiche

dei tesserati, in ragione del fatto che se si fosse seguito il paradigma di acquisizione di cui all’art. 52

N.O.I.F. i giocatori avrebbero avuto titolo per pretendere l’integrale ristoro delle competenze a loro dovute e, invece, dall’illecita iniziativa - così dagli stessi ricorrenti giudicata allorché, nell’appello, si parla di maldestro tentativo per favorire la speculazione economica del sig. Rosso – nessun potere di rivalsa verso il nuovo sodalizio ne è residuato. Con ciò, integrandosi quel pregiudizio economico, diretto ed immediato, contro il quale l’art. 30 C.G.S. CONI fornisce tutela.

Ugualmente deve affermarsi, in tesi, circa la legittimazione ad agire, ritienuta eisistente in capo ai ricorrente per effetto della loro qualifica, implicitamente  affermata  ma  mai  affrontata  expressis verbis dalla difesa, di tesserati, all’epoca della procedura di cambio di denominazione sociale e sede.

Nell’esaminare la questione preliminare si può partire da quest’ultima per affermare che tale condizione, legittimante la possibilità di adire il giudice per l’affermazione (e riconoscimento) di un diritto violato, non sussiste in relazione all’oggetto del giudizio.

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 7 del 7 gennaio 2018 ha dichiarato il fallimento del Vicenza Calcio s.p.a. e, con tale decisione si è creato il presupposto per ritenere risolto il legame sportivo e patrimoniale tra il sodalizio e i suoi tesserati che, formalmente, risulta essersi interrotto il 31 maggio 2018, con il licenziamento intimato dal Curatore fallimentare e lo svincolo sancito dal Commissario Straordinario in data 21 giugno 2018, così come sottolineato dalla difesa della società.

Orbene, non può sfuggire che l’art. 31 Codice di Giustizia del CONI, ammette l’impugnazione di atti federali ritenuti viziati da parte di “tesserati” o “affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta” (indipendentemente dall’effettività della lesione), così come anche richiamato dalla difesa.

Ne consegue che, oggettivamente, il Romizi (e gli altri interventori in prime cure) non rivestivano più, al momento della presentazione del ricorso, tale qualifica e, quindi, risultano carenti del connaturato potere di agire in questa sede.

La loro posizione giuridica, nel rapporto controverso, non ha più alcun elemento differenziale che giustifica e qualifica il potere di agire, non avendo loro più alcun legame né con il sodalizio fallito né con quello subentrante.

Di tanto sono consapevoli gli interessati i quali, pur decidendo di adire la giustizia sportiva, hanno autonomamente (e correttamente) adito anche l’Autorità giudiziaria ordinaria, per il ristoro dei loro diritti patrimoniali. Cosa che, ove fossero stati tesserati, non avrebbero potuto fare senza autorizzazione delle Autorità Federali in virtù della previsione ex art. 30, comma 4 NOIF (autorizzazione che, peraltro, non risulta essere mai richiesta).

Si deve pertanto concludere, sul punto, che la possibilità di adire la giustizia sportiva è subordinata, quale fatto legittimante, ad una condizione (di tesserato  o  affiliato)  che  non  risulta essere intestata ai soggetti qui agenti e, tanto, basterebbe per ritenere inammissibili i ricorsi proposti.

Ma vi è di più.

Il sig. Romizi e gli altri interventori in primo grado risultano altresì carenti di quel sostanziale requisito, anche questo legittimante l’azione, rappresentato dall’interesse ad agire.

In buona sostanza si rappresenta che il gravame (e la complessiva azione) trarrebbe la propria giustificazione da una lesione patrimoniale connessa all’emanazione del C.U. impugnato, che avrebbe avallato un “progetto elusivo”, da parte dell’imprenditore Rosso.

L’interesse ad agire, anche questo è ampiamente noto, è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. ex multis Cass. n. 6749/2012 e Cons. St. sez. IV n. 934/2017) e, quindi, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve, altresì, consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere solo con il provvedimento chiesto al giudice (cfr. Cass. 6918/2013).

Utilità immediata e diretta che parte ricorrente non può ottenere dall’accoglimento della sua domanda.

Infatti, quand’anche questa Corte ritenesse che siano state violate le norme evocate e, in primis, la procedura ex art. 52 NOIF (la qual cosa non è), nessuna utilità ne discenderebbe in capo al soggetto reclamante poiché col provvedimento in esame è stato chiesto unicamente il cambio di denominazione sociale dopo che il sodalizio aveva acquistato alcun assets della fallita  società, secondo una procedura seguita dalla curatela fallimentare, ritenuta pienamente legittima e congrua (e mai contestata da alcuno) dal Tribunale di Vicenza.

La qual cosa non può far ritenere che il nuovo sodalizio sia sussumibile come “successore” in ogni posizione giuridica ed economica, del vecchio Vicenza Calcio, del quale non ha neanche acquisito il titolo sportivo, perché già ed autonomamente in suo possesso.

Non può, pertanto, ritenersi che la fattispecie in esame ricalchi la procedura prevista dall’art. 52 N.O.I.F.

Se ne ricava, pertanto, che la posizione creditoria del Romizi e degli altri soggetti interventori in primo grado, non potrebbe mai ricevere la tutela e la soddisfazione creditoria prospettate in domanda, immediatamente concretizzate dall’accoglimento della pretesa avanzata in questa sede ma, semmai, solo da quella proposta in sede civile.

La Corte, confermando la decisione qui appellata, valuta come inammissibili i ricorsi proposti, previa loro riunione, per carenza di legittimazione ad agire e interesse, diretto, concreto e attuale ad una decisione di questa Corte, così come richiesto dalle norme evocate di questa Federazione e del CONI.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 come rispettivamente proposti dai sigg.ri Romizi Marco Augusto, Fortunato Stefano, Giusti Massimiliano, Magri Kevin, Valentini Alex, Viola Daniele, Ferrari Nicola, Presicci Gianluca e Zocchi Moreno li respinge.

Dispone incamerarsi le rispettive tasse reclamo.

 

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