F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 89/CFA DEL 17/04/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 036/CFA DELL’8 OTTOBRE 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ AS MELFI SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. MAGLIONE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 1), LETT. M), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016; AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11645/623 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 14.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 19/TFN del 25.9.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ AS MELFI SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. MAGLIONE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 1), LETT. M), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016; AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11645/623 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 14.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 25.9.2018)
1. Con nota n. 11645/623 pf17-18 GC/GP/ma del 14.5.2018 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:
a) Giuseppe Maglione, Presidente e Legale rappresentante della società A.S. Melfi srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1, lett. m, del titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare il Direttore Sportivo della società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico di concerto con la F.I.G.C., nei giorni 6.2.2017 e 25.7.2017;
b) la società A.S. Melfi S.r.l., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Giuseppe Maglione, Presidente e Legale rappresentante della società A.S. Melfi S.r.l., come sopra descritto.
2. Sulla scorta delle evidenze documentali in atti, i fatti oggetto del deferimento possono essere ricostruiti come segue.
La Lega Italiana Calcio Professionistico aveva organizzato per il giorno 6.2.2017 l’incontro formativo per direttori sportivi, al quale non avevano partecipato innumerevoli società, compreso il Melfi, a causa di una serie di problemi organizzativi verificativi in quel momento storico.
Con successiva comunicazione del 28.6.2017 la Commissione Criteri Sportivi e Infrastrutturali si era rivolta nuovamente alla Lega Pro e, per evitare di sanzionare tutte le società che non avevano partecipato al primo incontro, aveva invitato la stessa a provvedere all’organizzazione di un altro incontro con il quale regolarizzare le posizioni delle società inadempienti.
La Lega aveva raccolto l’invito e, con comunicazione del 7.7.2017, aveva fissato per il giorno 25.7.2017 un incontro formativo “di recupero” per l’aggiornamento delle figure corrispondenti al direttore sportivo.
In relazione al suddetto incontro il Presidente Maglione, legittimamente impedito, aveva inviato alla Lega Pro la pec del 25.7.2017, alla quale aveva allegato un certificato a firma del medico curante che, in a causa di una patologia influenzale in atto, gli imponeva tre giorni di riposo e, attesa l’impossibilità di presenziare, aveva delegato comunque in sua vece il procuratore speciale della società Melfi, signor Emilio Fidanzio, il quale effettivamente aveva partecipato all’incontro senza riserva da parte di alcuno.
La Lega infatti, sulla scorta della giustificazione del Presidente, aveva ammesso alla riunione il signor Emilio Fidanzio e, con successiva comunicazione del 31.7.2017, inoltrata alla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, aveva attestato che la società Melfi aveva partecipato all’incontro formativo per i direttori sportivi tenutosi martedì 25.7.2017, attraverso la presenza di Emilio Fidanzio, giusta delega rilasciatagli dal Presidente.
Con successiva comunicazione del 27.11.2017, la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi aveva tuttavia egualmente notiziato la Procura Federale che la società A.S. Melfi S.r.l. non aveva partecipato all’incontro del 25.7.2017 con il proprio Direttore sportivo essendosi registrata la presenza di un soggetto diverso. Di qui il deferimento in oggetto.
3. Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN del 25.9.2018, esaminati gli atti relativi al deferimento, ha ritenuto i deferiti responsabili della violazione disciplinare loro ascritta. Ha osservato infatti il giudice di primo grado che la normativa vigente non permette di delegare a terzi la partecipazione ad un incontro formativo specificamente rivolto ai direttori sportivi e che, nel caso di specie, il signor Giuseppe Maglione, che era il diretto e unico interessato, non aveva partecipato a nessuno dei due incontri fissati per le date del 6.2.2017 e del 25.7.2017, senza fornire alcuna idonea giustificazione di legittimo impedimento per l’assenza al primo dei suddetti incontri.
Riteneva pertanto il Tribunale Federale che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e dai documenti prodotti risultava raggiunta la prova del comportamento antiregolamentare posto in essere dai deferiti che venivano pertanto condannati per l’effetto alla sanzione di giorni 30 di inibizione, per il signor Giuseppe Maglione e dell’ammenda di € 20.000,00 a carico della società A.S. Melfi S.r.l..
4. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso con atto congiunto la A.S. Melfi S.r.l., in persona del Vice Presidente e Legale rappresentante pro tempore ed il signor Giuseppe Maglione. Deducono i ricorrente che erroneamente il Tribunale di primo grado non aveva ritenuto valida la partecipazione della società A.S. Melfi S.r.l. alla riunione del 25.7.2017, realizzata mediante la presenza di un delegato del signor Giuseppe Maglione.
Osservano in proposito i ricorrenti che non si vede perché non dovrebbe valere, nel caso di specie, il generale principio, riconosciuto del resto anche dalla stessa Lega competente, in forza del quale il soggetto impossibilitato per motivi di salute a partecipare alla riunione possa farsi sostituire da altro soggetto appositamente delegato.
Osservano inoltre i ricorrenti che il Tribunale di primo grado non ha considerato che, alla data della riunione, la società A.S. Melfi S.r.l. era stata già retrocessa dalla Lega Pro al Campionato di Eccellenza lucana, con la conseguenza che, a seguito di tale retrocessione, veniva meno per la società anche l’obbligo di nominare un direttore sportivo.
I ricorrenti chiedono infine, in via subordinata, una riduzione della pena in considerazione del fatto che la società, nonostante l’impedimento del Presidente, si era comunque adoperata per assicurare la partecipazione all’incontro di un sostituto.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Osserva infatti la Corte Federale d’Appello che, per quanto rientri nella logica del Sistema delle Licenze Nazionali il principio che, agli incontri formativi riservati ai soggetti titolari di specifiche qualifiche societarie, questi ultimi debbano partecipare personalmente e che non sia quindi loro consentito designare, in loro vece, un sostituto o un delegato, tale principio soffre un’eccezione quando il soggetto interessato abbia dimostrato di essersi trovato nell’oggettiva impossibilità di parteciparvi.
Nel caso di specie tale circostanza si è verificata. Il signor Giuseppe Maglione, che avrebbe dovuto partecipare in qualità di direttore sportivo all’incontro formativo di aggiornamento del 25.7.2017, ha tempestivamente comunicato via mail alla Lega Pro la sua personale impossibilità di prendere parte all’incontro per ragioni di salute, puntualmente documentate attraverso un certificato rilasciato dal medico curante in data 24.7.2017. Solo a causa di tale personale impedimento il Sig. Maglione ha provveduto alla designazione di un sostituto nella persona del Sig. Emilio Fidanza, indicato peraltro nel foglio di censimento come Procuratore Speciale della A.S. Melfi S.r.l. con poteri di rappresentanza della società dinanzi alla F.I.G.C., agli organi federali, nelle Assemblee di Lega e nelle Assemblee federali.
Tale designazione, quindi, lungi dal potere essere interpretata nel caso di specie come manifestazione di personale disinteresse nei confronti dell’incontro di formazione organizzato dalla Lega, così da configurare una violazione disciplinare, risulta espressione della volontà di assicurare comunque la partecipazione della società all’attività di aggiornamento prevista dal sistema delle licenze nazionali, nonostante la personale impossibilità del soggetto designato di prendervi parte direttamente.
E’ del resto la stessa decisione di primo grado ad ammettere che la mancata partecipazione personale al secondo incontro organizzato dalla Lega non è priva di giustificazione; tanto è vero che la ragione dell’applicazione della sanzione viene individuata dal Tribunale Federale Nazionale nella mancata partecipazione dell’A.S. Melfi, questa volta senza alcuna giustificazione, al primo dei due incontri organizzati dalla Lega.
Tale conclusione non è però condivisibile.
Si è già ricordato, infatti, che la decisione della Lega di provvedere alla organizzazione di un secondo incontro di formazione derivava dalla constatazione che il primo era andato quasi completamente deserto e che non sembrava opportuno sanzionare le molte società che, per varie ragioni, non vi avevano partecipato senza dare loro l’opportunità di prendere parte ad un successivo incontro, da organizzarsi in altra data.
Ora, il fatto che in relazione a questo successivo incontro, pur dimostrando effettivo interesse e volontà di parteciparvi, il Sig. Maglione sia stato costretto, per imprevedibili ragioni di salute, a nominare un delegato che via ha preso parte in sua vece, non giustifica l’applicazione a suo carico di una sanzione disciplinare per la sua mancata partecipazione al primo incontro, rispetto al quale si era già in precedenza ritenuto opportuno astenersi dall’applicare sanzioni, dato l’alto numero di società che, per varie ragioni organizzative, erano risultate assenti.
Le sanzioni applicate dalla decisione di primo grado tanto al Sig. Giuseppe Maglione quanto all’A.S. Melfi S.r.l. devono essere pertanto annullate.
Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AS Melfi Srl di Melfi (PZ), annulla le sanzioni inflitte.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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