F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 90/CFA DEL 17/04/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 039/CFA DEL 24 OTTOBRE 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SANPAIMOLA AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. ANDREGHETTI ANSELMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 9 DEL C.U. N. 1 LND DELL’1.7.2017; INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. DI CAMILLO FRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 9 DEL C.U. N. 1 LND DELL’1.7.2017; AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13537/889 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 15.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 8 del 29.8.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SANPAIMOLA AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. ANDREGHETTI ANSELMO, ALL’EPOCA DEI  FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 9 DEL C.U. N. 1 LND DELL’1.7.2017; INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. DI CAMILLO FRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 9 DEL C.U. N. 1 LND DELL’1.7.2017; AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  13537/889  PFI  17-18  MS/CS/VDB  DEL 15.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 8 del 29.8.2018)

1.- Con atto del 15 giugno 2018, la Procura  Federale deferiva nanti il Tribunale Federale Territoriale –Comitato Regionale Emilia Romagna- (testualmente):

“a) ANDRAGHETTI Anselmo, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore la Società ASD Sanpaimola, delle violazioni dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 9 del Comunicato Ufficiale n.1 del 1.07.2017 della Lega  Nazionale  Dilettanti, stagione sportiva 2017-2018, e dei richiamati Decreti del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sport del 24.04.2013 e del 26.06.2017, per aver omesso di vigilare sulla effettiva presenza presso il campo sportivo frazione Ponticelli ubicato ad Imola in via Sbaga, in uso al settore giovanile della propria Società, del necessario defribillatore semiautomatico, che in occasione dell’evento del 15.12.2017 ha impedito che il giovane calciatore signor Giacomo Chelli venisse prontamente soccorso con l’ausilio di tale apparec-chiatura salvavita;

“b) DI CAMILLO Franco, nella qualità di Responsabile del Settore Giovanile e Vice Presidente della Società Sanpaimola, delle violazioni dell’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 9 del Comunicato Ufficiale n.1 del 1.07.2017 della Lega  Nazionale  Dilettanti, stagione sportiva 2017-2018, e dei richiamati Decreti del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sport del 24.04.2013 e del 26.06.2017, per aver consentito lo svolgimento di attività sportiva presso il campo sportivo frazione Ponticelli ubicato in via Sbaga, in uso al settore giovanile della propria Società, in assenza della dotazione del necessario defribillatore semiautomatico, che in occasione dell’evento del 15.12.2017 ha impedito che il giovane calciatore signor Giacome Chelli venisse prontamente soccorso con l’ausilio di tale apparecchiatura salvavita;

“c) ASD SANPAIMOLA, per responsabilità sia soggettiva sia oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 1  e  2,  del  Codice  di  Giustizia  Sportiva  per  i  fatti  imputabili  al  proprio  Presidente  e  legale rappresentante pro tempore, nonché ai propri tesserati.”

Nella riunione del 27 agosto 2018 il citato Tribunale Federale Territoriale accoglieva il deferimento e, per l’effetto, infliggeva ad Andreghetti Anselmo, la sanzione di tre mesi di inibizione; a Di Camillo Franco, la sanzione di sei mesi di inibizione; alla società ASD SAMPAIMOLA, l’ammenda di Euro mille.

La decisione era pubblicata nel C.U. n.8 del 29 agosto 2018.

2.- Con atto del 3 settembre 2018, tutti i tre soggetti sanzionati hanno  proposto gravame avverso questa decisione, sulla base di quattro motivi, impugnando e contestando quanto sostenuto dal giudice a quo e chiedendo di essere prosciolti, perché non responsabili di quanto loro ascritto.

Nella riunione del 24 ottobre 2018, fissata per la discussione, incartate le conclusioni e chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il reclamo è infondato.

a) Con il primo motivo i reclamanti lamentano la mancanza di prove in ordine alla contestazione, deducendo che sarebbe stato necessario indagare sulle effettive cause del decesso del giovane calciatore, verificando se nella circostanza sarebbe stato utile utilizzare il defribillatore, considerati i sintomi registrati al riguardo.

La doglianza non coglie nel segno, atteso che il procedimento non si è fatto carico e non doveva farsi carico di accertare le cause del decesso, avvenuto dopo il ricovero del giovane atleta in ospedale, esulando il tema dal perimetro tracciato dalla Procura Federale nel suo atto di deferimento, come peraltro precisato dal Tribunale nella decisione qui impugnata.

b) Con il secondo motivo, poi, si sostiene che non sarebbe stata acquisita la prova in ordine all’omissione contestata, omettendo di considerare che, interpellato al riguardo in data 6 aprile 2018, l’allenatore Lunati Matteo riferiva di aver verificato, nell’immediatezza dell’infausto evento, che nel suo spogliatoio il defribillatore non c’era, il che si coniuga con quanto dichiarato dal Di Camillo che, interrogato sulla medesima circostanza,  specificava di aver “nascosto” il citato  macchinario  (così testualmente) “accanto ad una cassetta medica e non vista per evitare che qualcuno se ne appropriasse o lo manomettesse. Non ricordo di aver comunicato all’allenatore Lunati Matteo l’esistenza di detto defribillatore”.

E’ di tutta evidenza che la prova in proposito sia stata ampiamente acquisita, sicché il motivo in esame non ha pregio alcuno.

c) Con il terzo motivo, inoltre, i reclamanti eccepiscono la mancata analisi degli specifici ruoli dei soggetti coinvolti, contestando la sanzione comminata al Presidente che, in base ai compiti distribuiti all’interno del sodalizio, non si occupava del settore giovanile ma solo della prima squadra.

Considerato che la distribuzione dei compiti attiene esclusivamente all’organizza-zione interna e non rileva nei rapporti con i Terzi, consegue che l’eccezione appare un fuor d’opera e, quindi, è priva di fondamento.

d) Con il quarto ed ultimo motivo i reclamanti si dolgono di un’errata interpretazione della norma di riferimento, sostenendo che non sussista uno specifico obbligo di dotazione fissa del defibrillatore per i campi di allenamento delle formazioni giovanili appartenenti a società dilettantistiche.

Il Tribunale ha affrontato compiutamente tale aspetto, sostenendo fondatamente che il bene tutelato (la vita) impone di ripudiare ogni diversa interpretazione che possa in qualche modo affievolire la sua applicazione, sterilizzando così l’obiettivo perseguito dal Legislatore di assicurare la più ampia tutela al bene costituzionalmente tutelato.

Appare risolutivo, in tema, l’obbligo imposto dal Decreto del Ministero della salute del 26 giugno 2017, ove all’art. 2 si impone alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche di accertare, prima dell’inizio delle attività la presenza del defribillatore all’interno dell’impianto, la sua regolare manutenzione e il suo funzionamento per il tramite di propri referenti all’uopo incaricati: l’aver omesso tali adempimenti integra le violazioni ascritte nella decisione  in  scrutinio,  sicché  anche  questo motivo, in conseguenza, risulta infondato.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sanpaimola di Conselice (RA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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