F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 90/CFA DEL 17/04/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 039/CFA DEL 24 OTTOBRE 2018 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI PIAZZA MICHAEL JOSEPH, PHILIPAKOS TED E DELLA SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 SPA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 181/1361 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 18/TFN del 25.9.2018)

RICORSO DEL  PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI PIAZZA MICHAEL JOSEPH, PHILIPAKOS TED E DELLA SOCIETÀ  AC  REGGIANA  1919  SPA  SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  - NOTA  N.  181/1361  PF  17-18

GP/GT/AG DEL 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 18/TFN del 25.9.2018)

1.- Con atto del 6 luglio 2018, la Procura Federale deferiva nanti il Tribunale Federale i soggetti di cui in appresso, per rispondere (testualmente).

“1.- PIAZZA Michael Joseph, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società Associazione Calcio Reggiana 1919 SpA, della violazione dell’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, a mezzo di un comunicato ufficiale pubblicato sul sito web della società da lui rappresentata e riportata sul quotidiano “il Resto del Carlino-Ferrara” in data 05/06/2018, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell’arbitro della gara Robur Siena-Reggiana disputata in data 03/06/2018 e valevole per i play off di Lega Pro, nonché di riflesso  anche  quella  propria  dell’istituzione  federale  nel  suo  complesso  considerato;  nel  citato comunicato stampa, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: ^ieri sera non ho potuto commentare perché dovevo tornare a casa con i miei figli, mi dispiace che abbiamo dovuto assistere a tale corruzione e incompetenza. Sono profondamente disgustato e arrabbiato. Sono veramente dispiaciuto per i nostri tifosi, loro non meritano questo. E’ davvero un giorno triste per l’Italia e il calcio italiano. Non capirò mai come alcuni individui sporchi e corrotti riescano a rendere una cosa tanto bella, così ripugnante e brutta. Sono nauseato^”.

“2.- PHILIPAKOS Ted, all’epoca dei fatti amministratore delegato e Chief Executive Officer (CEO) della società Associazione Calcio Reggiana 1919 SpA, della violazione dell’art. 1bis, comma 5, e dell’art.5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per  avere lo stesso, a mezzo di un  twett pubblicato sul proprio profilo del social network twitter e riportato sul quotidiano “il Resto del Carlino

– Ferrara” in data 05/06/2018, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell’arbitro della gara Robur Siena-Reggiana disputata in data 03/06/2018 e valevole per i paly off di Lega Pro, nonché di riflesso anche quella propria dell’istituzione federale nel suo complesso considerata; nel citato twett, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: ^A Robbery. A complete disgrace. All of italian football chould be embarassed @FIGC (Un furto. Una roba disonorevole. Tutto il calcio italiana dovrebbe scandalizzarsi @FIGC)^;

“3.- NAPOLI Aiman, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Associazione Calcio Reggiana 1919 SpA, della violazione dell’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1. del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, a mezzo di un post pubblicato sul proprio profilo del social network facebook, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell’arbitro della gara Robur Siena- Reggiana disputata in data 03/06/2018 e valevole per i play off di Lega Pro, nonché di riflesso anche di quella propria dell’istituzione federale nel suo complesso considerato; nel citato post, in particolare, si utilizzano le seguenti testuali espressioni: ^Pensavo di averle viste tutte nel calcio…pensavo non ci fosse limite al peggio. Una partita gestita in maniera indecente ed infine, al 100minuto, questo RIGORE ha sancito la nostra uscita dai play off. Penso non esistano commenti, penso che nessuno possa trovare le parole adatte per descrivere una cosa così vergognosa. D’altra parte, come in qualsiasi ambito in Italia, tutto finirà nel dimenticatoio e nessuno prenderà dei provvedimenti, ma sono certo che in un modo o nell’altro, ci penserà il signore”;

“4.- la società ASSOCIAZIONE CALCIO REGGIANA 1919 SpA, della violazione degli articolo 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed   i   comportamenti   disciplinarmente   rilevanti   posti   in   essere   dal   suo   presidente   e   legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Piazza Michael Joseph, nonché della violazione degli articoli 5, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Philipokos Ted, amministratore delegato e Chief Executive Officer (CEO) della società e dal sig. Napoli Aiman, calciatore tesserato per la medesima società”.

Nella riunione del 21 settembre 2018 il citato Tribunale Federale, disposta l’applicazione della sanzione, ex art. 23 CGS, nei confronti del calciatore Napoli Aiman (squalifica di due giornate e ammenda di Euro cinquecento), incartava le conclusioni e dichiarava chiuso il dibattimento.

La decisione, con le motivazioni, era pubblicata nel C.U. N.18/TFN del 25.09.2018.

2.- Con atto dell’1 ottobre 2018, la Procura Federale ha proposto gravame avverso la detta decisione, affidato a due motivi, lamentando come ingiusta ed erronea la pronuncia, in quanto in contrasto con le risultanze procedimentali e frutto di un’interpretazione errata delle norme del CGS, istando per la condanna di tutti i prefati soggetti che, ritualmente, hanno depositato agli atti le loro controdeduzioni.

Nella riunione del 24 ottobre 2018, fissata per la discussione, incartate le conclusioni e chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Sul rilievo che la Procura Federale non aveva riscontrato l’istanza ex art.32 sexies del CGS, formulata e reiterata tempestivamente dai prefati soggetti, il Tribunale Federale Nazionale ha accolto l’eccezione di violazione del diritto di difesa formulata in proposito e, assorbite tutte le altre questioni, ha dichiarato improcedibile il deferimento.

L’art. 32 sexies CGF contempla e disciplina l’istituto della “sanzione concordata”, che l’indagato può attivare al fine di evitare l’incolpazione e, quindi, il deferimento, sicché si perviene ad una celere definizione del contenzioso in tempi notevolmente ristretti e con risparmio anche di oneri, consentendo all’indagato di evitare pubblicità negativa e, infine, di essere gravato da uno specifico

precedente, nel caso dovesse incorrere in futuro in un’analoga violazione (recidiva).

La Procura Federale sostiene nel gravame, con il primo motivo, che i deferiti avrebbero potuto far ricorso, prima del dibattimento, all’istituto dell’”Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti”, ex art. 23 CGS, così equiparando erroneamente i due distinti istituti, come posto in evidenza dalla difesa dei resistenti nelle sue controdeduzioni, e omettendo così di avere contezza e tener da conto i differenti presupposti e finalità propri dei due istituti.

Rileva peraltro evidenziare i richiami operati dal Tribunale Federale ai precedenti in tema (TFN e questa Corte), lì dove afferma nella decisione qui in scrutinio che (testualmente) “la condotta della Procura Federale comporti una violazione del diritto di difesa del deferito, soprattutto per la rilevanza che essa acquista in collegamento con l’art.32 sexies del CGS.”

E’ di tutta evidenza, in conseguenza, come non possa trovare accoglimento la tesi della Procura Federale, secondo la quale la previsione ex art. 32 sexies costituirebbe una mera facoltà, con la conseguente sterilizzazione dell’asserito obbligo del Procuratore Federale di prendere in considerazione richieste volte all’applicazione di detto istituto: una simile applicazione, invero, ridurrebbe arbitrariamente gli strumenti difensivi posti a tutela dei diritti di tutti i  destinatari del CGS.

4.- Con il secondo motivo, infine, la Procura Federale assume che il Tribunale avrebbe errato (testualmente) “nella parte in cui ha dichiarato l’improcedibilità del deferimento senza disporre la restituzione degli atti alla Procura per il dedotto e rilevato error in procedendo”, “…affinché la stessa proceda alla verifica delle condizioni per una definizione del procedimento ex art. 32 sexies del CGS, ovvero in mancanza alla notifica di ulteriore deferimento.”

Questo motivo è inammissibile e manifestamente infondato, considerato che una simile procedura non è contemplata da alcuna norma, sicché non è dato riscontrare la lamentata violazione.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

 

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