F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 97/CFA DEL 08052019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 086/CFA DEL 4 APRILE 2019 RICORSO DEL SIG. BOCCHINI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 33, COMMA 1 E 37, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ ART. 23, COMMA 1 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7862/168 PFI 18-19 MS/AS/GT DEL 31.1.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 206 del 22.3.2019)

RICORSO DEL SIG. BOCCHINI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 33, COMMA 1 E 37, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ ART. 23, COMMA 1 NOIF SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  7862/168  PFI  18-19  MS/AS/GT  DEL 31.1.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 206 del 22.3.2019)

 

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. BOCCHINI RICCARDO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 7862/168 PFI 18-19 MS/AS/GT DEL 31.1.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 206 del 22.3.2019)

1. Con reclamo in data 26 marzo 2019, il sig. Riccardo Bocchini, allenatore professionista di seconda categoria - UEFA A, iscritto all’Albo del Settore Tecnico FIGC, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC pubblicata sul C.U. n. 206 del 22 marzo 2019 e chiesto l’annullamento della sanzione della sospensione di 20 giorni con essa irrogata o, in subordine, la sua riduzione nella misura del pre-sofferto.

Lamenta il sig. Bocchini l’errata applicazione da parte della Commissione Disciplinare delle norme vigenti in materia di tesseramento, in quanto nessuna disposizione federale subordina il perfezionamento del rapporto di tesseramento tra società dilettantistica e tecnico al deposito ed alla validità dell’accordo economico, così come nessuna norma regolamentare prescrive che solo il materiale possesso del “tesserino” sia idoneo ad attestare il perfezionamento della procedura di tesseramento, come invece afferma la decisione impugnata.

2. Avverso la medesima decisione della Commissione Disciplinare ha proposto reclamo anche la Procura Federale, dolendosi della incongruità della sanzione inflitta rispetto alle infrazioni commesse dal sig. Bocchini, quali accertate in sede di indagini e riconosciute dalla stessa Commissione Disciplinare, che avrebbe errato nel ritenere invocabile, nella fattispecie, la buona fede del deferito, una volta che lo stesso sia stato riconosciuto responsabile degli illeciti ascritti e  cioè  del  mancato deposito dell’accordo economico e del mancato perfezionamento del tesseramento. Conclude, la Procura Federale, chiedendo, in parziale riforma della decisione impugnata, l’irrogazione della sanzione della squalifica per mesi nove, ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia.

3. Al reclamo della Procura Federale ha resistito il sig. Bocchini, rassegnando apposite Controdeduzioni in data 1° aprile 2019 e depositando documenti.

4. Entrambi i reclami sono stati discussi e trattenuti in decisione nella riunione del 4 aprile 2019, in occasione della quale il difensore del sig. Bocchini ha sollevato l’eccezione di intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a), C.G.S., degli illeciti contestati con il deferimento notificato nella s.s. 2018/2019, siccome riferiti alla s.s. 2016/2017.

5. I reclami, in quanto proposti avverso la medesima decisione, vanno preliminarmente riuniti.

5.1. Occorre, poi, preliminarmente, delibare l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del sig. Bocchini (che, peraltro, afferendo ad una condizione di procedibilità, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento) di intervenuta prescrizione delle infrazioni disciplinari per cui si procede.

L’eccezione non può essere accolta, in quanto le infrazioni disciplinari che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a), C.G.S., si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle sono solo quelle concernenti le violazioni relative allo svolgimento della gara. Per tali devono intendersi le infrazioni che abbiano ad oggetto fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, oggetto della disciplina dettata dall’art. 17 C.G.S.. Non ricorrendo queste ultime nel caso in esame, le infrazioni qui contestate restano dunque soggette al termine residuale di prescrizione, di cui all’art. 25, comma 1, lett. d), C.G.S., coincidente con lo spirare della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle.

5.2. Venendo al merito della questione controversa, poiché entrambi i reclami appaiono infondati, essi vanno rigettati e, pur con le precisazioni che seguono, la decisione impugnata merita di essere confermata quanto alla sanzione inflitta, che, a giudizio di questa Corte, appare comunque congrua e conforme a giustizia.

5.3. Occorre prendere le mosse dall’atto del 31 gennaio 2019, col quale il Procuratore Federale ha deferito il sig. Riccardo Bocchini perchè, in violazione dell’art. 1-bis, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione all’art. 33, comma 1 ed all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’art. 23, comma 1, delle NOIF, ha svolto scientemente e consapevolmente le funzioni di allenatore della prima squadra per la società SSD Subasio nel campionato regionale di Eccellenza organizzato dalla LND - CR Umbria s.s. 2016/17, pur non avendone titolo in quanto non (regolarmente) tesserato, nonché, in violazione di quanto disposto dalla lett. c), del C.U. n. 84 del 12.08.2016 della LND, per non aver provveduto al deposito dell’accordo economico sottoscritto con la Società Subasio unitamente alla richiesta di tesseramento.

5.4. Si tratta, dunque, della contestazione di due condotte illecite, la cui effettiva commissione da parte del sig. Bocchini la Commissione Disciplinare ha ritenuto di poter ravvisare, in particolare valorizzando, per quanto riguarda l’addebito dell’assenza di tesseramento, la circostanza del mancato possesso del tesserino da parte dell’allenatore e, per quanto riguarda, l’omesso deposito dell’accordo economico, ricordando trattarsi di un onere posto effettivamente a carico del tecnico dalle disposizioni di cui alla lett. c), del C.U. n.84 del 12.08.2016 della LND.

Il significativo ridimensionamento della sanzione concretamente irrogata al deferito, pur a fronte del riconoscimento di entrambi gli illeciti - profilo, questo, costituente l’oggetto  sostanziale  del reclamo della Procura Federale - si deve alla buona fede che, a giudizio della Commissione Disciplinare, ha connotato la condotta del sig. Bocchini, alla luce delle seguenti circostanze, di cui v’è prova documentale agli atti del procedimento: i) l’aver egli effettivamente sottoscritto con la società Subasio sia il modulo di richiesta di emissione del tesseramento, sia l’accordo economico tipo, oltre che l’aver pagato la quota di iscrizione annua all’albo del Settore Tecnico; ii) l’aver dichiarato, la società Subasio, di aver essa curato la trasmissione di detta documentazione agli Uffici competenti; iii) il non aver mai ricevuto il deferito alcuna comunicazione di diniego di tesseramento o di irregolarità dell’accordo economico dal competente Comitato regionale; iv) l’essere stato il deferito squalificato dal Giudice sportivo senza che, neppure in tale occasione, siano mai state mosse contestazioni sul tesseramento.

5.5. Ora, ad avviso di questa Corte, ha ragione la Procura Federale nel rilevare l’erroneità della decisione impugnata laddove essa ha ritenuto di poter valorizzare le suddette circostanze in termini di riconoscimento di uno stato soggettivo di buona fede nella commissione delle condotte riconosciute come illecite, dal momento che esso non costituisce un elemento costitutivo delle due fattispecie di addebito disciplinare contestate. E, tuttavia, la conclusione alla quale è pervenuta la Commissione Disciplinare, nella sostanza, è comunque esente da mende, dal momento che vero è anche che le suddette circostanze, come afferma nelle sue difese il sig. Bocchino, rilevano piuttosto quale prova dell’inesistenza di uno degli addebiti (quello sul mancato tesseramento) mossi nell’atto di deferimento dalla Procura federale e della necessità di configurare in termini molto meno significativi, sotto il profilo della responsabilità effettivamente ravvisabile a carico del deferito, anche l’altro (sul mancato deposito dell’accordo economico).

E ciò in quanto, ai sensi delle norme vigenti in materia, che nulla prevedono al riguardo, la procedura di tesseramento non può dirsi perfezionata (per di più, come afferma la decisione impugnata, solo) a seguito del rilascio del tesserino, così come il mancato rilascio – o, peggio, il mancato possesso – di quest’ultimo non può dirsi univocamente sintomatico del fatto che il tesseramento non si sia correttamente concluso o non sia mai avvenuto.

5.6. Trattandosi, poi, nel caso di specie, di un tesseramento di un tecnico per una società dilettantistica, neppure è corretto affermare che il buon esito della procedura di tesseramento del primo in favore della seconda dipenda dal buon esito del deposito dell’accordo economico tra le parti presso i competenti Uffici federali, dal momento che dell’esistenza di  una tale condizione di validità/efficacia del tesseramento non v’è traccia nel C.U. n.84 del 12.08.2016 della LND.

5.7. Ne consegue che i due adempimenti (quelli propri della procedura di tesseramento e quelli relativi all’accordo economico) sono tra loro autonomi e indipendenti, così che, dal momento che solo la cura di quelli relativi al deposito dell’accordo economico sono posti esplicitamente a carico del tecnico dalla lett. c) del C.U. n.84 del 12.08.2016 della LND, si ritiene in effetti ascrivibile a responsabilità del sig. Bocchino solo la mancata verifica del buon esito del deposito dell’accordo economico, trattandosi di adempimento nel caso di specie dichiaratamente effettuato dalla società Subasio per conto ed in luogo del tecnico, sul quale tuttavia un tale onere incombe direttamente ai sensi della citata disposizione.

5.8. Quanto invece al tesseramento, la procedura delineata dal citato C.U. prevede l’effettuazione delle relative operazioni prioritariamente in via telematica da parte delle società della LND e solo posteriormente anche in via cartacea, in una con il deposito dell’accordo economico, così che la circostanza che il sig. Bocchini abbia depositato agli atti del giudizio una copia della richiesta di tesseramento recante il timbro di ricevuta apposto dal competente Comitato Regionale Umbria, evidentemente all’esito del suo deposito cartaceo, esonera il deferito  da  ogni  addebito  di responsabilità al riguardo, anche sotto forma di culpa in vigilando, alla luce delle circostanze pacifiche di cui al superiore punto 5.4, secondo capoverso (la cui rilevanza era già stata valorizzata dalla Commissione Disciplinare, seppure erroneamente in termini di buona fede ed ai fini della valutazione della minor gravità delle condotte), nonché per quanto sopra detto sulla autonomia delle due procedure e dell’assenza di ogni contestazione nei diretti confronti del sig. Bocchini da parte dei competenti Uffici federali per quanto concerne il buon esito degli adempimenti relativi al tesseramento stesso (ma anche al deposito dell’accordo economico).

5.9. In conclusione, la Corte ritiene il sig. Bocchini responsabile del solo addebito relativo alla omessa vigilanza circa il buon esito del deposito dell’accordo economico e congrua, per tale unica infrazione, una sanzione di 20 giorni di sospensione, coincidente con quella già comminata dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 li respinge.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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