F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 110/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 056/CFA – del 30 Novembre 2018 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI COZZULA ANNA, SASSU UMBERTO, PRATO ANDREA E DELLE SOCIETÀ POL. MALASPINA, ASD ALGHERO, USD CASTELSARDO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 12209/513 PFI 17-18/MS/CS/GB DEL 22.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 17 del 18.10.2018)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI COZZULA ANNA, SASSU UMBERTO, PRATO ANDREA E DELLE SOCIETÀ POL. MALASPINA, ASD ALGHERO, USD CASTELSARDO  SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  -  NOTA  N.  12209/513  PFI  17-18/MS/CS/GB  DEL 22.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 17 del 18.10.2018)

Con ricorso 29.10.2018 la Procura Federale ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C.-L.N.D., pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 18.10.2018, con la quale tutti i deferiti erano stati assolti dalle contestazioni mosse nei loro confronti.

Va precisato in fatto che il procedimento in discorso era iniziato a seguito di segnalazione secondo la quale il sig. Alessandro Cozzula, tesserato quale allenatore per la Pol. Malaspina, avrebbe contemporaneamente svolto la stessa attività e/o quella di preparatore atletico per la A.S.D. Alghero e per l’U.S.D. Castelsardo: in relazione alla detta situazione la Procura deferiva al competente Organo di giustizia il Cozzula, le due società interessate ed i loro legali rappresentanti.

I Giudici di prime cure, ritenendo che l’attività svolta dall’Alessandro Cozzula non violasse le disposizioni regolamentari e fosse compatibile con le stesse, assolveva tutti i deferiti, eccezion fatta per l’allenatore in quanto sottoposto a giudizio presso la competente Commissione del Centro Tecnico Federale.

A parere dell’appellante la decisione adottata va riformata per erronea interpretazione dell’art. 38, comma IV, N.O.I.F., e dell’art. 34, comma II, C.G.S..

Si costituivano in giudizio la sig.ra Anna Cozzula e la soc. Polisportiva Malaspina chiedendo il rigetto del proposto gravame per inammissibilità conseguente alla sua ritardata proposizione, nonché per infondatezza nel merito.

Nella seduta del 30.11.2018 compariva innanzi la Corte l’avv. Dario Perugini per la Procura, nessuno per le parti appellate.

Secondo l’opinione del Collegio l’avanzato reclamo è fondato e va accolto, sia pure con attenuazione, per i motivi di cui in appresso, delle sanzioni sollecitate dalla reclamante.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità sollevata dai resistenti e ciò  in quanto il dies a quo dal quale conteggiare il termine di decadenza, in virtù del disposto dell’art. 35.4.1 C.G.S., nei casi in cui - come nella fattispecie - è prevista notificazione alla parte, decorre non dalla data di pubblicazione della decisione, sebbene dalla comunicazione raccomandata.

Nel caso in esame la raccomandata prevista dalla norma in richiamo risulta spedita il 23.10.2018 rendendo pienamente tempestivo il gravame inoltrato il successivo giorno 29 e pertanto entro il termine di giorni sette previsto dall’art. 32, C.G.S..

Nel merito, come correttamente eccepito dall’appellante, l’assunto del primo Giudice secondo il quale l’art. 38, comma 4, N.O.I.F., non prevederebbe incompatibilità tra le funzioni di allenatore e quelle di preparatore atletico per più di una società, è errato in quanto tale incompatibilità è espressamente condizionata alla circostanza che i soggetti interessati “abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra”, circostanza non rinvenibile nella fattispecie, anzi nemmeno adombrata dalla difesa delle parti.

Del pari fondato è l’ulteriore motivo di doglianza sollevato dalla Procura reclamante.

In effetti, il Tribunale Federale Territoriale ha reso la propria pronuncia anche nel difetto di decisione nei confronti dell’allenatore Alessandro Cozzula da parte della competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Osserva in proposito l’appello, con doglianza non contestata e quindi ammessa dalle controparti, che il Cozzula, nella competente sede disciplinare, è stato riconosciuto responsabile dell’addebito mosso nei suoi confronti con conseguente condanna costituita dalla sanzione della squalifica per mesi 5.

La dedotta sanzione si riflette sugli appellati sodalizi e sui loro legali rappresentanti determinandone la responsabilità ex art. 34, comma 2, C.G.S..

Inoltre, appare corretta anche la deduzione rassegnata dalla Procura secondo la quale l’assoluzione per mancata consapevolezza dei dirigenti delle società coinvolte sarebbe in contrasto con il dovere di accertare che propri tesserati non si trovino in posizioni di incompatibilità con i ruoli chiamati a ricoprire.

Del tutto irrilevante, infine, appare la comunicazione indirizzata dalla soc. Malaspina e dalla sig.ra Anna Cozzula ad Organi federali per conoscer eventuali tesseramenti dell’allenatore Alessandro Cozzula, dal momento che la relativa situazione non solo avrebbe potuto-dovuto venir conosciuta dall’odierna appellante quale sorella del tesserato, ma soprattutto perché i doveri di accertamento non possono ritenersi assolti con l’invio di una semplice comunicazione rimasta priva di riscontro.

Per i motivi anzidetti il reclamo va accolto, ma nell’irrogare le relative sanzioni la Corte ritiene dover accogliere solo in parte le richiesta della Procura Federale in considerazione della circostanza che la vietata attività è stata prestata dall’Alessandro Cozzula in tempi limitatissimi, in una delle fattispecie soltanto per un allenamento, sicchè appare conforme a principi di giustizia sostanziale ridurre la misura delle richieste sanzioni come in dispositivo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale annulla la decisione impugnata e dispone di infliggere le seguenti sanzioni:

- alle società Pol. Malaspina, ASD Alghero e USD Castelsardo: ammenda di € 200,00;

- ai sigg.ri Cozzula Anna, Sassu Umberto e Prato Andrea: mesi 1 di inibizione.

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