F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 110/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 056/CFA – del 30 Novembre 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ USD OPITERGINA PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, SEGUITO GARA USD OPITERGINA – PORTOGRUARO CALCIO DEL 16.9.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 35 del 17.10.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ USD OPITERGINA PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, SEGUITO GARA USD OPITERGINA – PORTOGRUARO CALCIO DEL 16.9.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 35 del 17.10.2018)
revocazione, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 35 del 17.10.20187, con la quale è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il suddetto Comitato Regionale relativamente alla regolarità della gara Opitergina/Portogruaro Calcio del 16.9.2018, omologando il risultato maturato sul campo.
la società Opitergina ricorre per revocazione di una pronuncia della Corte Sportiva d’Appello Territoriale che sarebbe viziata, a suo dire, da errore di fatto.
La questione oggetto dei precedenti gradi di giudizio, come dedotta dalla ricorrente, concerne la pretesa posizione irregolare di un calciatore del Portogruaro Calcio nella predetta gara; lo stesso, seppur regolarmente tesserato al momento della disputa della medesima (come confermato nel corso del giudizio di primo grado dai competenti Organi Federali), non risultava tuttavia a quella data inserito nell’elenco dei calciatori dilettanti del Comitato Reginale del Veneto, per una mancanza ad esso esclusivamente imputabile.
Il proposto ricorso per revocazione risulta senz’altro inammissibile.
La decisione oggi impugnata per revocazione ha confermato quella di primo grado, entrambe avendo giudicato prevalente l’aspetto sostanziale della sussistenza e validità del tesseramento al momento della disputa della gara su quello formale del mancato inserimento del calciatore nel suddetto elenco.
L’istanza formulata a questa Corte ai sensi dell’art. 39 C.G.S., oggetto dell’odierno giudizio, impinge chiaramente ed ulteriormente il merito dell’accertamento in fatto ed in diritto già svolto dai giudici dei precedenti gradi, senza introdurre alcun fatto revocatorio e, quindi, merita di essere dichiarato inammissibile ai sensi del comma 4 della norma citata.
Infatti, la revocazione per errore di fatto è ammissibile quando, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. e), C.G.S., “nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa”.
L’art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., a sua volta, chiarisce che “vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Nel caso di specie, a be vedere, non è stato commesso dalla Corte Sportiva d’Appello alcun errore di fatto, in quanto: (i) con il primo motivo di ricorso la ricorrente invoca una diversa valutazione dei medesimi fatti già presi in considerazione dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza allegare alcun fatto nuovo che non abbia formato oggetto di valutazione da parte degli stessi, e quindi introducendo un inammissibile terzo grado di giudizio; (ii) con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ripropone una questione già sollevata in primo e secondo grado che, seppur non espressamente menzionata nella decisione impugnata, ha comunque costituito un fatto controverso oggetto di accertamento nel precedente grado di giudizio, in quanto il giudice dello stesso ha con tutta evidenza implicitamente ritenuto prevalente l’aspetto sostanziale dell’intervenuto tesseramento del calciatore (confermato dai competenti uffici della F.I.G.C.) su quello formale del mancato inserimento del nominativo dello stesso nell’elenco dei calciatori dilettanti.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società USD Opitergina di Oderzo (TV).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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