F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 110/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 056/CFA – del 30 Novembre 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1254/1265 PF 17-18 AA/GP/MG DEL 31.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 28/TFN del 17.10.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE  DI  PUNTI  1  IN  CLASSIFICA; AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE  ALLA  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  4,  COMMA  1  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE  FEDERALE  –  NOTA  N.  1254/1265  PF  17-18  AA/GP/MG  DEL  31.7.2018  (Delibera  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 17.10.2018)

L’A.S.D. Città di Acireale 1946 ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale di cui al Com. Uff. n. 28/TFN del 17.10.2018 con la quale veniva inflitta alla Società ASD Acireale la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. per non aver completamente adempiuto al lodo che condannava la società al pagamento delle spettanze dovute all’allenatore in seconda nella stagione 2017/2018.

L’appellante Società si sofferma nel gravame in particolare sulla integrale esecuzione del predetto lodo in quanto, oltre all’importo netto versato all’allenatore, l’ASD Acireale ha versato le obbligatorie ritenute d’acconto come dimostra la documentazione fiscale.

Alla riunione di questa Corte Federale d’Appello del 30.11.2018, l’appello è trattenuto in decisione.

Rileva la Corte che quanto sostenuto nell’appello sia sotto il profilo fiscale esatto.

In assenza di autocertificazione da parte del tesserato sui compensi percepiti aliunde nell’anno solare, la Società non ha avuto la possibilità di valutare l’eventuale fascia di reddito da esenzione e pertanto ha applicato correttamente, quale sostituto d’imposta, le ritenute di legge sulle somme corrisposte, evidenziando il tutto nella certificazione unica emessa.

Del resto, sulla base di detta documentazione l’A.S.D. Città di Acireale 1946 è stata iscritta al campionato senza riserve.

Ritiene pertanto la Corte Federale d’Appello di poter accogliere l’appello con conseguente eliminazione della penalizzazione e dell’ammenda inflitte.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Città di Acireale 1946 di Acireale (CT), annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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