F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 113/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 092/CFA – del 18 Aprile 2019 RICORSO DEL SIG. PERRUCCI GIULIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6462/29 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 27.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019) RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6462/29 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 27.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019)

RICORSO DEL SIG. PERRUCCI GIULIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6462/29 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 27.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE   DI   PUNTI   1   IN   CLASSIFICA   DA   SCONTARSI   NELLA   CORRENTE   STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6462/29 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 27.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019)

Con ricorsi in data 26.3.2019, il Sig. Perrucci Giulio, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore della SSD ARL Citta’ di Campobasso, e quest’ultima Società, si dolgono della decisione del Tribunale Federale Nazionale (pubblicata con Com. Uff. n.52/TFN-SD del 14.3.2019), con  la  quale,  in  relazione  alla  violazione  dell’art.  1  bis  C.G.S.  (in  riferimento  all’art.  94  ter,  comma  11,ed all’art. 8, commi 9 e 10 C.G.S.) venivano inflitte, al Perrucci, la sanzione della inibizione per mesi 6, ed alla Società quella di 1 punto di penalizzazione e di € 1.500,00 di ammenda.

Lamentano comunemente i ricorrenti la pura occasionalità dell’omesso pagamento nel termine di 30 giorni previsti dalla normativa federale, al calciatore Loperfido Andrea, della somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND, pari ad € 900,00 (novecento), dovuto solo ad un disguido informativo/comunicativo tra la precedente e la nuova Dirigenza societaria, rappresentando che, peraltro, quest’ultima, non appena venuta a conoscenza della esistenza della pendenza, aveva immediatamente provveduto al saldo di quanto dovuto.

Di conseguenza, viene dedotta in capo agli incolpati una condizione soggettiva di legittimo affidamento ovvero di errore scusabile, “se non di forza maggiore”, invocandosi il proscioglimento degli stessi e comunque, ed in ogni caso, la riduzione delle sanzioni applicate.

La Corte Federale di Appello ritiene che -fermo rimanendo il riconoscimento dell’addebito per la consumata violazione, riconducibile ad evidente inadeguata attenzione da parte dei nuovi Organi societari agli impegni derivanti dal subentro nella precedente gestione- la richiesta subordinata possa trovare accoglimento, e che di conseguenza il regime sanzionatorio possa essere attenuato, in particolare alla luce della circostanza dell’avvenuta corresponsione (sia pure tardiva)  dell’importo dovuto al calciatore, in ossequio alla decisione della più sopra citata Commissione.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 come rispettivamente proposti dal sig. Perrucci Giulio e dalla società SSD ARL Città di Campobasso di Campobasso (CB) in parziale accoglimento così dispone:

- Sig. Perrucci Giulio riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 4;

- Società SSD ARL Città di Campobasso ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 1.000,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

 

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