F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 113/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 092/CFA – del 18 Aprile 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD OSPEDALETTI CALCIO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LA CONFERMA DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ VADO E L’AMMENDA DI € 100,00 SEGUITO GARA ASD OSPEDALETTI CALCIO – VADO DEL 23.9.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 20 del 16.10.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD OSPEDALETTI CALCIO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LA CONFERMA DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ VADO E L’AMMENDA DI € 100,00 SEGUITO GARA ASD OSPEDALETTI CALCIO – VADO DEL 23.9.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 20 del 16.10.2018)

In data 23.9.2018 veniva disputata in Santo Stefano al Mare (IM) la gara Ospedaletti Calcio – Vado Football Club del campionato under 16 Allievi Regionali Fascia B del Comitato Regionale Liguria, conclusosi con la vittoria dei padroni di casa per 3-1.

Il Giudice Sportivo, nell’esaminare il referto arbitrale relativo alla detta gara, accertava che alla stessa aveva partecipato, con il n. 8 di maglia, il calciatore Souleymane Fofana che, a seguito delle verifiche effettuate, appariva non tesserato.

Conseguentemente, quel Giudice adottava, unitamente ad altre statuizioni che qui non rilevano, le seguenti sanzioni: perdita della gara per 0-3 alla Società Ospedaletti Calcio, ammenda di € 200,00 a carico della medesima.

Avverso tale decisione proponeva rituale impugnazione la soc. Ospedaletti, e la competente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 20 del 16/10/2018, riduceva la sanzione dell’ammenda ad € 100,00, confermando l’impugnato provvedimento in tutte le altre pronunce, compresa quella qui rilevante relativa alla perdita della gara.

Con ricorso 23.10.2018 ex art. 30 C.G.S., l’A.S.D. Ospedaletti Calcio adiva il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti per conseguire l’annullamento della  determinazione dell’Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Liguria che aveva ritenuto di fissare al 26/09/2018 il tesseramento del calciatore Souleymane Fofana, chiedendo che la detta decorrenza venisse stabilita nel giorno 20.9.2018.

Con decisione pubblicata il 04/03/2019, il detto Tribunale, in accoglimento del reclamo, determinava la data di decorrenza del tesseramento del più volte nominato calciatore Souleymane Fofana, matricola FIGC 3189738, a far data dal 20.9.2018 per la Stagione Sportiva 2018/2019.

Sulla base di tale documento, costituente evidente sopravvenienza rispetto alle prove valutate dalla richiamata decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del 16.10.2018, l’A.S.D. Ospedaletti Calcio propone ricorso per la revisione di quest’ultima ai sensi dell’art. 39 n. 2 C.G.S..

Il ricorso veniva trattato nella seduta della Corte del 18.4.2019 nella quale l’avv. Alessandro Gallese, comparso per la reclamante, illustrava il gravame sollecitandone l’accoglimento.

A parere del Giudicante, l’impugnazione in discorso è ammissibile e fondata.

La norma sopra richiamata, di cui si chiede applicazione nella presente controversia, prevede testualmente che “La Corte Federale di Appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili … in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione  irrevocabile”.

Risulta dalla motivazione dell’impugnato ed irrevocabile provvedimento della Corte d’Appello Territoriale che quest’ultima ha ritenuto il calciatore Souleymane Fofana tesserato per la Ospedaletti Calcio a partire dal 26.9.2018, pertanto in posizione irregolare rispetto alla gara disputatasi il precedente giorno 23.

Contrariamente a tale risultanza, la Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale – della cui esclusiva competenza in materia non è consentito dubitare - ha definitivamente stabilito che la data d’inizio del tesseramento del tanto spesso nominato giovane calciatore Souleymane Fofana andasse fissata al 20.9.2019, rendendo in tal modo pienamente legittima la sua partecipazione alla gara contestata, disputatasi, come più volte ricordato, il giorno 23 del mese di settembre dell’anno 2018.

La fattispecie integra, all’evidenza, la previsione regolamentare, sopra riprodotta, dell’art. 39 n. 2 C.G.S.: la data del tesseramento del calciatore Fofana definitivamente stabilita dal Tribunale Federale Nazionale è inconciliabile con quella considerata in precedenza dalla Corte d’Appello Territoriale, conseguentemente il ricorso va accolto e la Corte deve adottare le statuizioni di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Ospedaletti Calcio di Ospedaletti (IM) e annulla le sanzioni inflitte, ripristinando il risultato conseguito sul campo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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