F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 114/CFA DEL 12/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM UFF 095 II SEZ DEL 07 05 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 21, COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10975/1031 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 2.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 21, COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE

FEDERALE NOTA 10975/1031 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 2.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019)

Con nota prot. 10975 /1031pf18-19/GP/GC/blp del 2.4.2019 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Ottaviani Umberto, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Sportiva AS Lucchese Libertas 1905 S.r.l. e la predetta medesima società, per rispondere:

- il primo, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. 80 NOIF, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante rituale richiesta del 25.2.2019 (prot. 1545/2019), informazioni ed evidenza documentale in merito all’impegno formalizzato da parte del socio di riferimento a garantire il supporto finanziario necessario a far ritenere integrato il presupposto della continuità aziendale ai sensi dell’art. 2423 bis, comma 1, n. 1, c.c., nonché in ordine

alla indicazione delle posizioni finanziarie cui fare legittimo affidamento sino alla conclusione della Stagione Sportiva e alle stime concernenti l’assorbimento di risorse pecuniarie sino al termine del corrente esercizio sociale;

- la seconda: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Ottaviani Umberto, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società; b) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.  21, comma 1, del vigente C.G.S..

Nell’instaurato procedimento disciplinare la A.S. Lucchese Libertas S.r.l. depositava, in data 18.4.2019, memoria difensiva, della quale il rappresentante della Procura federale, al dibattimento tenutosi in data 19.4.2019, chiedeva non tenersi conto, attesa la tardività della stessa.

Con la decisione oggi qui impugnata dalla A.S. Lucchese Libertas S.r.l., il TFN dichiarava, in via preliminare, la tardività della memoria difensiva inviata nell’interesse della  società  deferita  solo  il giorno prima dell’odierna riunione, oltre – quindi – i termini normativamente previsti e riteneva, poi, fondato il deferimento.

Questi i motivi della decisione.

«Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 14.3.2019 con cui la Co.Vi.So.C. comunicava che, all’esito dell’intervento ispettivo del 20.2.2019, la soc. Lucchese Libertas, alla luce dell’intervenuto mutamento di compagine sociale, non aveva aderito alla richiesta struttoria indirizzatale il 25.2.2019, da riscontrare entro il successivo 4 marzo.

Nello specifico, la società aveva omesso di riferire in merito alle seguenti richieste:

“se sussista l’impegno formalizzato da parte del socio di riferimento a garantire il supporto finanziario necessario a fare ritenere integrato il presupposto della continuità aziendale ai sensi dell’art. 2423- bis, comma 1, n.1) c.c.; quali siano le risorse finanziarie cui si ritiene di potere fare legittimo affidamento al fine di garantire la prosecuzione dell’attività sino al termine della corrente stagione sportiva; quali siano le stime concernenti l’assorbimento di risorse pecuniarie dalla data attuale sino il termine del corrente esercizio sociale”.

Rilevato, da un lato, che la Co.Vi.So.C. ha agito nell’ambito dei poteri di controllo espressamente previsti dall’art. 80 NOIF e che, a mente dell’art. 8, commi 1 e 2, GSG costituiscono illeciti amministrativi, tra agli altri, la mancata produzione, anche parziale, dei documenti richiesti dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica e che, dall’altro, non è stata fornita alcuna prova dell’eventuale adempimento e/o di eventuali circostanze impeditive e/o ostative, la responsabilità del sig. Ottaviani Umberto deve ritenersi sufficientemente provata.

Dei fatti ascritti al suo legale rappresentante la società risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il primo e la seconda.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata.

A mente dell’art. 21, co. 1, del C.G.S. “salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art.1 bis, comma 5 che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni”.

Ed invero, risulta per tabulas che le precedenti violazioni contestate alla Società nell’ambito dei procedimenti n. 42pf18-19 e n. 674pf18-19 rispettivamente conclusisi come da CC.UU. n. 34/TFN del 31.10.2018 e n. 45/TFN del 18.2.2019, configurano l’ipotesi di recidiva prevista dalla richiamata norma, trattandosi di violazioni appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie e, dunque, della stessa natura di quelle di cui al presente procedimento.

Precisa a tal proposito, il Tribunale, che la Corte Federale d’Appello, investita del gravame avverso il provvedimento di cui al Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019, ha respinto il ricorso proposto dalla società e confermato il provvedimento assunto, giusta Com. Uff. n. 93/CFA (2018/2019).

Rilevato, infine, per quanto qui interessa, che salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste da norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dall’art. 8 del C.G.S., la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida (co. 3, art. cit.), sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga  le seguenti sanzioni:

- per Ottaviani Umberto, inibizione di 6 (sei) mesi;

- per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, ammenda di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00)».

Avverso la suddetta pronuncia ricorre la A.S. Lucchese Libertas s.r.l., chiedendo annullarsi la sanzione dell’ammenda o ridurre la stessa all’importo di € 2.000,00.

Alla riunione fissata innanzi a questa Corte per il giorno 7.5.2019 i rappresentanti della Procura Federale hanno chiesto rigettarsi il ricorso, mentre l’avv. Salvatore Civale, per  la  reclamante,  ha insistito nelle richieste difensive in atti.

Concluso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti

MOTIVI

Con un primo motivo, la reclamante eccepisce inesistenza della motivazione. L’eccezione non ha pregio.

Congrua e sufficiente appare, infatti, la motivazione della decisione del TFN, anche alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il vizio di “mancanza di motivazione” si configura quando «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto  del  decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio o da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum» (così Cassazione, sezioni unite, 7 aprile 2014, n. 8053)

In ogni caso, come più volte già affermato da questa Corte federale d’appello a Sezioni unite, occorre osservare come, in un contesto più generale di progressiva “dequotazione” delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell’istituto. Ne consegue che la motivazione – garanzia dell’equo processo - deve essere correlata alle relative risultanze istruttorie e, atteso che la stessa rappresenta il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall’esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dall’indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa.

Orbene, ciò premesso ritiene, questa Corte, che il Tribunale di prime cure abbia adeguatamente motivato la propria decisione, argomentando, seppur in modo sintetico, come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all’art. 2, comma 5, del C.G.S. del Coni, le ragioni che hanno condotto all’accoglimento del deferimento della Procura federale, con specificazione dei principali elementi a supporto del proprio convincimento. Pertanto, la decisione  impugnata  potrà essere giudicata corretta o meno, come meglio sarà indicato più avanti, ma, di certo, la stessa non è affetta dal vizio di inesistenza della motivazione.

Con altro motivo di reclamo la A.S. Lucchese Libertas S.r.l. censura la mancata applicazione del principio della continuazione, del favor rei e delle circostanza attenuanti.

Il motivo non è fondato.

Con il deferimento che interessa nel presente procedimento la Procura federale ha contestato alla società A.S. Lucchese di aver assunto un comportamento contrario a quello dovuto secondo l’ordinamento federale in relazione alla richiesta di informazioni e documentazione avanzata dalla CoViSoC. In breve, la Procura ha sostanzialmente contestato l’ostacolo alla attività di vigilanza e controllo.

Orbene, siffatta fattispecie non è sovrapponibile, ai fini della invocata applicazione dell’istituto della continuazione, con quella relativa ad altre contestazioni effettuate dalla Procura Federale in ordine al mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e/o al mancato pagamento degli emolumenti a tesserati, dipendenti e collaboratori. Si tratta, infatti, di  fattispecie  che,  pur appartenendo al medesimo ampio genus delle violazioni amministrativo-finanziarie e gestionali, rivestono diversa specifica natura giuridica.

Per completezza di esposizione si evidenzia come, sempre ai fini del riconoscimento dei benefici della continuazione, difetterebbero – in ogni caso – i requisiti della unicità dell’azione o dell’omissione, nonché del fatto commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Del resto, appare evidente come, una cosa sia non corrispondere emolumenti, ritenute fiscali e contributi assicurativo- previdenziali, ben altra cosa è non collaborare con gli organi federali di controllo e vigilanza e non fornire loro la documentazione ed i chiarimenti richiesti. Fatti distinti, come pure il disvalore delle relative condotte.

Ragioni, queste, che inducono anche ad escludere l’applicazione, nel caso di specie, delle invocate attenuanti relative alle difficoltà finanziarie, atteso che siffatte eventuali difficoltà non incidono sul mancato riscontro alle richieste CoViSoC.

Con ulteriore motivo la società reclamante contesta la quantificazione della sanzione.

Anche questo motivo è infondato, essendo congrua, anche alla luce del complessivo contesto di riferimento, tanto la misura, quanto l’entità della sanzione, correttamente determinata sulla base della gravità dei fatti, del tipo di violazione, nonchè della reiterazione di violazioni nell’ambito della gestione amministrativo-finanziaria della società e del suo legale rappresentante.

Dichiarati inconferenti o assorbiti gli altri motivi, il reclamo deve, pertanto, essere respinto.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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