F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 114/CFA DEL 12/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM UFF 095 II SEZ DEL 07 05 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 6 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, 10, COMMA 3 E 21, COMMI 1 E 2 C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 11178/1072 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’8.4.2019 – 11183/1073 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 6 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, 10, COMMA 3 E 21, COMMI 1 E 2 C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 11178/1072 PF 18-19 GP/GC/BLP  DELL’8.4.2019  –  11183/1073  PF  18-19  GP/GC/BLP  DELL’8.4.2019  (Delibera  del  Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019)

Con nota prot n. 11178/1072 pf18-19/GP/GC/blp dell’8.4.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Umberto Ottaviani, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società AS Lucchese Libertas 1905 S.r.l. e la stessa società, per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 10, comma 3, C.G.S, in relazione all’art. 85 NOIF, lettera C), paragrafo IV), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato entro il 18.3.2019 gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di gennaio e febbraio 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Umberto Ottaviani, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas Srl; per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V), delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..

Con ulteriore nota prot. n. 11183/1073 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019 i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di gennaio e febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18.3.2019, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Umberto Ottaviani, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società AS Lucchese Libertas Srl; per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V), delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18.3.2019, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..

Nell’instaurato procedimento disciplinare intervenivano, con memorie del medesimo tenore depositate il 18.4.2019, la A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l., chiedendo l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta in virtù sia del principio della continuazione delle violazioni contestate, sia della circostanza che le predette violazioni contestate riguardano un solo bimestre (gennaio/febbraio).

Alla seduta del TFN, svoltasi il 19.4.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 5 (cinque) per il sig. Umberto Ottaviani;

- punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corso dell’attuale campionato professionistico 2018/2019 (2 punti per ognuna delle violazioni ascritte) e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la contestata recidiva (€ 500,00 per ognuna delle violazioni) per la società.

La difesa dei ricorrenti si riporta a quanto dedotto con le memorie, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019, in questa sede impugnata, il Tribunale ha dichiarato fondato il deferimento.

Così si legge nella decisione fatta oggetto di gravame da parte della A.S. Lucchese Libertas S.r.l.

«Preliminarmente non si può fare a meno di rilevare che le memorie presentate dalla società deferita sono inammissibili in quanto depositate tardivamente, oltre il termine di  cui  al  secondo comma dell’art. 42 del C.G.S. della F.I.G.C., ai sensi del quale “Pervenuti gli atti al Tribunale federale competente, il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell’atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall’art. 38, dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa”.

Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note del 29.3.2019 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione. In particolare, quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato pagamento, entro il termine normativamente previsto del 18.3.2019, di quelli riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2019. Quanto ai contributi INPS e ritenute IRPEF, ha riscontrato il mancato pagamento, anche in questo caso entro l’anzidetto termine del 18.3.2019, di quelli relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio 2019, nonché il permanere alla medesima data della mancata evidenza documentale relativa al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di novembre e dicembre 2018.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, oltre ad essere accertato dalla Co.Vi.So.C. nelle richiamate note, risulta confermato dal contegno del sig. Ottaviani che  ha  omesso  di  espletare  qualsivoglia attività difensiva e dalle difese della Società che ha ammesso di non aver effettuato i dovuti pagamenti.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, pertanto, la responsabilità dei deferiti può ritenersi sufficientemente  provata.

Del comportamento ascritto al sig. Umberto Ottaviani, legale rappresentante della società al momento dei fatti contestati, risponde anche la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S. e a titolo di responsabilità propria, in quanto l’art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata. Infatti, le sanzioni già comminate alla Società, nell’ambito dei procedimenti n. 42 pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31/10/2018) e del procedimento n. 674 pf18-19 (C.U. 45/TFN del 18/02/2019), configurano ipotesi di recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. in quanto attengono a violazioni della stessa natura, appartenendo al mancato rispetto degli adempimenti gestionali che disciplinano i criteri economico finanziari di governo delle società.

Ritenuto, infine, a mente delle richiamate norme, che ognuna delle violazioni contestate comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica, le sanzioni richieste dalla procura federale appaiono congrue. Stante il chiaro tenore della disposizione richiamata secondo il quale  ogni inadempimento, deve essere autonomamente sanzionato non si ritengono applicabili, né il principio di continuazione, né i precedenti della Corte d’Appello circa  le  condotte  omissive  poste  in  essere  nello stesso   bimestre».

Il TFN ha, pertanto, irrogato, nei confronti della società A.S. Lucchese Libertas S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro mille di ammenda, ed al Sig. Umberto Ottaviani, la sanzione della inibizione di mesi 5.

Avverso la predetta pronuncia ricorre la A.S. Lucchese Libertas S.r.l., chiedendo l’annullamento delle sanzioni o, in subordine, la loro riduzione.

Alla seduta fissata innanzi a questa Corte per il giorno 7.5.2019 sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale hanno, che hanno chiesto rigettarsi il ricorso, nonchè l’avv. Salvatore Civale, per la reclamante, che ha insistito nelle richieste difensive in atti.

Concluso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti

MOTIVI

Questa Corte ritiene solo parzialmente fondato il ricorso, nei termini che seguono.

Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inesistenza della motivazione svolta dalla reclamante.

L’eccezione è priva di pregio.

La motivazione della decisione del TFN è, infatti, congrua e, comnunque, sufficiente, anche alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il vizio di “mancanza di motivazione” si configura quando «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio o da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum» (così Cassazione, Sezioni Unite, 7.4.2014, n. 8053)

In ogni caso, come più volte già affermato da questa Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, occorre osservare come, in un contesto più generale di progressiva “dequotazione” delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell’istituto. Ne consegue che la motivazione – garanzia dell’equo processo - deve essere correlata alle relative risultanze istruttorie e, atteso che la stessa rappresenta il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall’esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dall’indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa.

Orbene, ciò premesso ritiene, questa Corte, che il Tribunale di prime cure abbia adeguatamente motivato la propria decisione, argomentando, seppur in modo sintetico, come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all’art. 2, comma 5, del codice di giustizia sportiva del Coni, le ragioni che hanno condotto all’accoglimento del deferimento della  Procura federale, con specificazione dei principali elementi a supporto del proprio convincimento. Pertanto, la decisione impugnata potrà essere giudicata corretta o meno, come meglio sarà indicato più avanti, ma, di certo, la stessa non è affetta dal vizio di inesistenza della motivazione.

Nel merito, appaiono pacifici i fatti di rilievo ai fini della decisione. In particolare, è accertato che:

- la società non ha versato, entro il termine del 18.3.2019, le ritenute Irpef ed i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019;

- la società non ha versato, entro il termine del 18.3.2019, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019;

- la società non ha corrisposto, neppure entro il termine del 18.3.2019, le ritenute  Irpef  ed  i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti – per le mensilità di novembre e dicembre 2018 – ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Va, dunque, premesso, in primo luogo, che le violazioni contestate, ossia il mancato pagamento degli emolumenti,  sopra  indicati,  dovuti a tesserati  dipendenti e collaboratori,  nonché,  il  mancato versamento, all’Erario ed al competente ente previdenziale, rispettivamente delle suddette ritenute Irpef e dei contributi assicurativo-previdenziali e, comunque, la mancata documentazione alla Co.Vi.So.C. di aver provveduto ai predetti pagamenti nei termini di cui alla normativa federale in materia.

In via generale è possibile osservare che ciò che rileva, ai fini del presente giudizio disciplinare, è l’oggettivo inadempimento degli obblighi previsti dall’art. 85 delle Noif i quali (cfr. Collegio di Garanzia Coni n. 9/2016), sono “elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive”.

D’altro canto, lo stesso tenore letterale dell’art. 85 NOIF, nella sua  complessiva  architettura, depone in modo chiaro e netto circa l’oggettività della previsione, senza che qualsivoglia elemento psicologico, insito nell’attore, possa influire sulla concretizzazione della fattispecie che, proprio per la sua essenzialità nell’assicurare il raggiungimento delle finalità sportive, non ammette deroghe o ordinarietà dei termini.

La conseguenza è che lo stesso legislatore sportivo ha voluto inasprire la sanzione di cui all’art. 10, comma 3, CGS, portandola da “almeno un punto” ad “almeno due punti”, proprio in virtù del rispetto di questa ratio e allo scopo di assicurare parità delle condizioni in cui debbono operare le società calcistiche.

Occorre, poi, sempre sul piano generale, aggiungere che la permanenza del mancato adempimento è fonte di sanzione, autonoma e aggiuntiva, per ogni bimestre di ritardo in quanto tale è la volontà del legislatore federale che impone la sanzionabilità (cfr. art. 85 NOIF) per il mancato avvenuto pagamento del bimestre d’interesse e “per quelli precedenti ove non assolti prima”. Deve, dunque, escludersi qualsivoglia pericolo di violazione del ne bis in idem, in quanto trattasi di violazione che si perpetua e si aggrava nel tempo, senza che la sua cognizione, avvenuta la prima volta, escluda la possibilità di un suo successivo apprezzamento col decorrere del tempo, proprio perché il perpetuarsi dell’inadempimento è connotato da uno specifico disvalore che ne aggrava la lesività per l’ordinamento federale.

Tutte le doglianze volte, dunque, all’affermazione della insussistenza (o della parziale insussistenza) delle violazioni contestate devono essere disattese.

La A.S. Lucchese Libertas S.r.l. censura, poi, la mancata applicazione del principio della continuazione, del favor rei e delle circostanza attenuanti.

Il motivo è solo parzialmente fondato.

Come detto, sono contestate, nel presente procedimento, le violazioni attinenti al mancato versamento, sia degli emolumenti, sia delle ritenute Irpef e contributi Inps.  Come  correttamente rilevato dalla reclamante società, le condotte omissive di cui trattasi si riferiscono  al  medesimo periodo (bimestre gennaio – febbraio 2019) e appaiono legate dal nesso relativo alle difficoltà finanziarie.

Permane, poi, alla medesima scadenza del 18 marzo 2019, la violazione connessa al mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativamente al periodo novembre e dicembre 2019, violazione già sanzionata, con la penalizzazione di punti 2 in classifica, dal TFN con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019.

Orbene, ciò premesso in fatto e preso atto che le violazioni sopra indicate rivestono la medesima natura giuridica e sono evidente effetto di medesime ragioni e cause, occorre osservare, in diritto come, in effetti, ricorrono i presupposti per una mitigazione della sanzione in applicazione del principio della continuazione.

Inoltre, pur in presenza di quanto previsto dalle norme surrichiamate e, in particolare, di quanto indicato dall’art. 10, comma 3, C.G.S. (allorchè prevede, come detto, che la condotta omissiva è assoggettata alla «… sanzione di cui all’art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva»), deve ammettersi e darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, allorché si è affermato il convincimento che, posta la sanzione nella misura minima edittale per il primo inadempimento (sempreché non abbiano ingresso ragioni per disporre una sanzione più grave), a fronte della permanenza dello stesso inadempimento, non può escludersi che l’ulteriore e addizionale pena possa andare esente da puntuali modulazioni, in melius e in peius, avendo riguardo alle circostanze di tempo, luogo e personali che contraddistinguono la condotta.

In questo senso, il Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte di cui al C.U. n. 49/2015, ha inteso punire gli inadempimenti successivi al primo periodo, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno due punti per la prima inadempienza.

Nello stesso senso, questa Corte, Sezioni Unite, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 047/CFA 2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016.

Affermato quanto precede e facendone applicazione alla presente fattispecie, visto l’art. 10, comma 3, C.G.S., secondo cui la sanzione deve essere applicata, ai sensi della disposizione di cui all’art. 16 stesso C.G.S., tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le complessive circostanze che connotano la vicenda e la recidiva, si deve allora sanzionare la società A.S. Lucchese Libertas S.r.l., con una misura proporzionale alle violazioni contestate, che, applicato il principio della continuazione, questa Corte reputa congruo determinare nella penalizzazione di complessivi punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. La complessiva sanzione di punti sei in classifica irrogata dal Tribunale con la decisione fatta oggetto di gravame nel presente procedimento di appello, deve, dunque, essere ridotta dai predetti sei punti di penalizzione a quattro, sempre da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

Dichiarati inconferenti o assorbiti gli altri motivi, il reclamo deve, pertanto, essere parzialmente accolto nei termini indicati.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4, conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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