CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 4 del 19/02/2021 – Andrea Cattoli/Luigi Canotto
Lodo n. 4
Anno 2021
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Cons. Manuela Sinigoi
PRESIDENTE designato ex art. 2 del Regolamento arbitrale
Prof. Avv. Ilaria Pagni
ARBITRO nominato dall’istante
Prof. Avv. Laura Marzano
ARBITRO nominato ex art. 2, comma 5, del Regolamento per l'intimata
Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. Arbitrati n. 19/2020, promosso, in data 10 settembre 2020, dall’Agente Sportivo, sig. Andrea Cattoli, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Signorini, del Foro di Pisa, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 50144, Firenze (FI),
- Parte istante -
contro
il calciatore Luigi Canotto, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Aversa, al Viale J.F. Kennedy, n. 13,
- Parte intimata -
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte con modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
In Fatto
Con istanza depositata in data 10 settembre 2020, rivolta al Collegio di Garanzia dello Sport, il signor Andrea Cattoli, agente sportivo iscritto nei competenti registri del CONI e della FIGC, ha promosso arbitrato irrituale ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi nei confronti del calciatore signor Luigi Canotto, esponendo che quest’ultimo, con atto spedito in data 22 luglio 2019, gli aveva revocato l’incarico professionale conferitogli con contratto di mandato, di durata biennale, stipulato in data 25 novembre 2019, senza assolvere, però, al pagamento della penale pattuita di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), che andava effettuato “entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di revoca”.
Nel rappresentare di avere reiteratamente sollecitato il calciatore ad adempiere a tale clausola contrattuale, senza pur tuttavia ottenere quanto di spettanza, ha, pertanto, conclusivamente chiesto la condanna del calciatore medesimo al pagamento in suo favore della “somma di € 50.000,00 lordi oltre iva se dovuta a titolo di penale…, cui debbono aggiungersi gli interessi maturati e maturandi nonché onorari e spese della… procedura arbitrale (comprese le spese amministrative e di funzionamento del Collegio arbitrale)”.
Come arbitro di parte ha indicato l’avv. prof. Ilaria Pagni, traendone il nominativo dall’elenco dei componenti il Collegio di Garanzia dello Sport.
Il signor Canotto ha dimesso memoria difensiva per contestare la fondatezza della richiesta ex adverso avanzata, asserendo che la revoca è stata disposta per giusta causa, in quanto l’odierno istante avrebbe disatteso, sotto plurimi profili, gli impegni contrattuali assunti, finanche venendo meno al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui al Codice della Giustizia Sportiva e delle norme deontologiche che avrebbero dovuto informare la sua condotta. Un tanto troverebbe conferma anche nella circostanza che quest’ultimo lo ha indotto a stipulare un nuovo contratto di mandato a soli otto mesi di distanza dal primo stipulato, al solo scopo di inserire clausole a sua esclusiva tutela, accentuando lo squilibrio tra le parti contrattuali ovvero tra agente sportivo quale parte forte e calciatore quale parte debole.
Analoga censurabile condotta l’agente sportivo istante avrebbe, poi, tenuto in occasione della revoca dell’incarico che qui viene in rilievo, in quanto avrebbe omesso di informarlo della penale dovuta e delle modalità e dei termini da osservare per l’eventuale riconoscimento della giusta causa.
Ha, inoltre, posto l’accento – sempre nell’intento di sottolineare il disallineamento delle obbligazioni delle parti – sulla circostanza che nessuna penale era prevista in caso di recesso dell’agente sportivo dall’incarico e, in ogni caso, sulla sproporzione dell’ammontare della penale posta a suo carico per il caso di revoca sia rispetto ai compensi previsti a suo favore dal contratto di prestazione sportiva in quel momento in essere, stipulato con l’assistenza dell’odierno istante, che al compenso pattuito a favore di quest’ultimo nel contratto di mandato, pari al 5% (cinque per cento) del suo reddito lordo complessivo risultante dai contratti stipulati nel corso della durata del mandato.
Ha, infine, fatto appello al potere giudiziale di riduzione equitativa della penale, laddove eccessivamente onerosa, avuto riguardo alla sua misura e all’interesse del creditore al suo adempimento, richiamando a supporto la giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi sulla disposizione di cui all’art. 1384 cod. civ..
Ha, quindi, concluso, invocando l’accertamento e/o la dichiarazione dell’esistenza di una giusta causa di revoca del mandato conferito all’agente sportivo Andrea Cattoli e, per l’effetto, la dichiarazione della legittimità della revoca disposta, con conseguente declaratoria che nulla deve al predetto a titolo di indennizzo. In via subordinata, ha invocato che venga dichiarato che è tenuto a corrispondere all’agente sportivo istante, a titolo di indennizzo, la minor somma ritenuta equa e di giustizia.
Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha nominato quale arbitro della parte intimata, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale, il consigliere di T.A.R., avv. Laura Marzano, componente del Collegio di Garanzia dello Sport.
Su proposta degli arbitri di parte istante e di parte intimata, è stata nominata presidente del Collegio Arbitrale il consigliere di T.A.R., dott.ssa Manuela Sinigoi, pure componente del Collegio di Garanzia dello Sport, la quale ha ottenuto in data 24 novembre 2020 l’autorizzazione necessaria all’espletamento dell’incarico dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Tale data assume rilievo ai fini della formale costituzione del Collegio Arbitrale. Alla prima udienza del 9 dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, hanno partecipato, con collegamento da remoto, i componenti del Collegio Arbitrale, nonché l’avv. Lorenzo Signorini, difensore della parte istante, e l’avv. Giuseppe Bova, difensore della parte intimata, oltre ai componenti della Segreteria del Collegio di Garanzia, dott. Gabriele Murabito e dott. Dario Bonanno.
Il Collegio, preso atto che entrambe le parti hanno provveduto al pagamento dei diritti e onorari di funzionamento dell’Organo Arbitrale, ha esperito, quindi, il tentativo di conciliazione, ex art. 5 del Regolamento, che ha dato, tuttavia, esito negativo, come da sintesi a verbale, cui si rinvia. Ha, quindi, fissato per la definizione del procedimento arbitrale l’udienza del 4 gennaio 2021, concedendo termini alle parti per lo scambio di memorie difensive e rammentando alle medesime l’esigenza di provvedere, per il prosieguo della procedura, all’assolvimento degli oneri di cui ai punti 1.2.a e 1.2.b della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese", approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 4 del 27 gennaio 2020, impregiudicata, in ogni caso, la loro facoltà di addivenire medio tempore a un’intesa transattiva.
Nei termini fissati, entrambe le parti hanno dimesso memorie, ma la sola parte istante ha provveduto al pagamento dei diritti amministrativi a suo carico.
L’affare è stato, quindi, chiamato all’udienza su indicata, tenutasi sempre in videoconferenza mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, alla quale sono risultati presenti, con collegamento da remoto, i componenti del Collegio Arbitrale, nonché l’avv. Lorenzo Signorini, difensore della parte istante, e l’avv. Giuseppe Bova, difensore della parte intimata, oltre ai componenti della Segreteria del Collegio di Garanzia, dott. Gabriele Murabito e dott. Dario Bonanno.
In esordio d’udienza il presidente del Collegio, ottenuta conferma, da parte della Segreteria, che parte intimata nemmeno successivamente al deposito della memoria autorizzata ha provveduto al versamento dei diritti amministrativi dovuti ai sensi del citato punto 1.2.b della Tabella, ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità di ogni sua attività difensiva, ex art. 10, comma 2, del Regolamento e, dunque, comunicato il necessario stralcio dagli atti del procedimento arbitrale della memoria in questione, nonché l’impossibilità per l’avvocato della medesima di spiegare difese orali nel corso dell’udienza e/o comunque di partecipare attivamente alla stessa, atteso, tra l’altro, il fallimento del tentativo esperito dal medesimo, seduta stante, di contattare il proprio assistito per ottenere assicurazione del reale impegno ad assolvere agli oneri a suo carico.
Nel prosieguo dell’udienza, l’avvocato di parte istante ha rappresentato che, nelle more della sua celebrazione, parte intimata aveva formulato a mezzo pec una proposta volta al componimento bonario della controversia, nei seguenti termini: pagamento all’Agente Sportivo istante della penale nella misura ridotta del valore di € 20.000,00, da versare in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 oppure, in alternativa, del valore di € 30.000,00, da versare in due ratei da € 15.000,00, rispettivamente entro il 28 febbraio 2021 ed entro il 28 febbraio 2022, ferma restando, in ogni caso, la corresponsione della somma dovuta al medesimo per l'opera professionale prestata, già oggetto di atto di precetto emesso in esito ad autonomo e separato procedimento monitorio.
Aveva fatto seguito, quale controproposta, la richiesta della parte istante di ottenere il pagamento dilazionato, anziché immediato, della penale di € 50.000,00.
Le parti non avevano, però, raggiunto alcuna intesa.
Per il resto, l’avvocato di parte istante si è riportato agli scritti di difesa sin qui dimessi. L’affare è stato, quindi, introitato per la decisione.
In pari data, il Collegio arbitrale, all’esito della camera di consiglio, ha emesso il dispositivo, riservandosi la pubblicazione delle motivazioni, che qui di seguito si riportano.
In Diritto
Va preliminarmente dato atto, a migliore intelligenza del rilievo formulato a parte intimata nel corso dell’odierna udienza e delle conseguenze che se ne sono state tratte, che la mancata corresponsione da parte della medesima dei diritti amministrativi dovuti, ai sensi del punto 1.2.b della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese”, comporta l’improcedibilità di ogni attività difensiva afferente alla fase della decisione, alla stregua di quanto espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 10 del Regolamento Arbitrale, il cui tenore testuale impone ragionevolmente “di assumere <improcedibile> qualunque (<ogni>) attività difensiva <delle parti> (e, dunque, anche della parte intimata) che non sia corroborata dal puntuale pagamento dei diritti amministrativi pertinenti a ciascuna fase della procedura arbitrale (oltre che degli onorari arbitrali, ove richiesti) e, dunque, tanto alla fase di conciliazione quanto alla fase (eventuale) di decisione <nel merito>” (lodo n. 6/2020 in data 8 settembre 2020 nel procedimento arbitrale G. Arbitrati n. 13/2020).
Nel caso di specie, pare, peraltro, potersi affermare che la parte intimata, nel disattendere
l’onere a suo carico del versamento dei diritti amministrativi in questione, abbia consapevolmente accettato le conseguenze pregiudizievoli cui è, di fatto, incorsa, atteso che:
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- come già dianzi evidenziato, il Collegio, in occasione del tentativo di conciliazione, aveva richiamato l’attenzione di entrambe le parti su quanto disposto ai punti 1.2.a e 1.2.b della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" in vista della successiva fase della procedura arbitrale (vedi verbale tentativo conciliazione in data 4 dicembre 2020);
- nelle more della celebrazione dell’odierna udienza, la Segreteria del Collegio, con pec in data 30 dicembre 2020, ha, in ogni caso, trasmesso a parte intimata la corrispondenza intercorsa con parte istante relativa a tale specifico profilo (pec parte istante in data 11 dicembre 2020 e pec Segreteria del Collegio in data 14 dicembre 2020), ovvero sostanzialmente chiarito quali fossero gli adempimenti economici da espletare anche in funzione del deposito della memoria autorizzata e ciò ha fatto allo specifico ed espresso fine di “ristabilire la par condicio informativa sulle modalità di svolgimento del procedimento arbitrale”, dato che tale corrispondenza, agli atti del procedimento arbitrale, non risultava in altro modo accessibile e/o visionabile, stante l'insussistenza di un fascicolo digitale.
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Nel merito, la pretesa dell’agente sportivo istante è fondata, seppur nei sensi e limiti di seguito precisati, avendo il medesimo fornito prova documentale della consistenza della propria pretesa. La penale di cui invoca l’esatto adempimento risulta, infatti, pattuita nel contratto di mandato stipulato per iscritto con il calciatore intimato in data 25 novembre 2019, dimesso agli atti, che, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 21, comma 8, del Regolamento degli agenti sportivi del CONI e 5.3 del Regolamento degli agenti sportivi della FIGC allora vigenti, risulta accompagnato dal “modello riepilogativo” (executive summary), firmato da entrambe le parti contrattuali, e depositato presso l’organo di controllo federale competente, dietro versamento dell’importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Trattasi, dunque, di contratto che, a seguito della conseguente registrazione, ha acquisito piena idoneità ad assolvere alla funzione sua propria nell’ambito dell’ordinamento sportivo e, al contempo, a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico statuale (Cass. civ., Sez. III, sentenza 17 marzo 2015, n. 5216).
Nello specifico, l’art. 2 (Durata) stabilisce, al comma 3, che “il calciatore può revocare l’incarico all’agente sportivo con un preavviso di trenta giorni…” e, al comma 4, che “in caso di revoca, oltre all’integrale pagamento del corrispettivo maturato e maturando…, sarà dovuta in favore del procuratore sportivo una penale forfettariamente determinata nella misura pari ad Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) da corrispondersi entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di revoca”.
Analogamente documentato è l’avvenuto esercizio della facoltà di revoca da parte del calciatore, dato che il medesimo, con atto inviato a parte istante in data 22 luglio 2020, ha dichiarato “di revocare, come in effetti revoca, … il contratto di mandato sottoscritto in data 25 novembre 2019”.
Per converso, quest’ultimo non ha fornito nemmeno un indizio di prova a supporto delle generiche deduzioni svolte.
Invero - pur apparendo, in effetti, singolare che a distanza di pochi mesi dalla stipula del primo contratto di mandato, avvenuta il 28 marzo 2019, le parti abbiano avvertito la necessità di rivedere, in parte, il regolamento negoziale – non vi sono elementi che possono indurre a ritenere che l’intento perseguito dall’agente sportivo sia stato quello di accentuare lo squilibrio tra le parti o che il calciatore non abbia liberamente e consapevolmente assunto le obbligazioni a suo carico, inclusa quella che qui viene in rilievo. Non consta, inoltre, che il signor Canotto abbia sollevato alcuna riserva né al momento della stipula del contratto (e/o della sottoscrizione delle clausole vessatorie nello stesso contenute, incluso l’art. 2 proprio per quanto concerne “modi e termini di revoca” e “penale”), né al momento della sottoscrizione dell’executive summary, né in seguito.
Del pari nessun riscontro di carattere documentale assiste la invocata ricorrenza dei presupposti della giusta causa di revoca, non essendovi, invero, traccia alcuna delle violazioni e/o inadempienze in cui sarebbe asseritamente incorso l’agente sportivo.
Il che – anche a prescindere dal fatto che il calciatore intimato non ha comunque dato tempestivamente impulso alla rituale procedura stabilita per il riconoscimento della giusta causa di revoca (vedi art. 2, comma 6, contratto di mandato: “La parte che intenda ottenere il riconoscimento della giusta causa di revoca deve, a pena di decadenza, iniziare l’azione di accertamento contro la parte interessata entra trenta giorni dall’invio della comunicazione di revoca”), incorrendo in decadenza, con conseguente impossibilità per il Collegio chiamato a dirimere la successiva controversia di svolgere ogni indagine sul merito delle cause della revoca (in termini TNAS, Lodo Carpeggiani vs. Schelotto 31 ottobre 2011 - 10 novembre 2011; id., Lodo 15 novembre 2010 Albrighi vs. Ramirez Merino) – vale di per sé ad escludere la possibilità di esimerlo dall’obbligo di corresponsione della penale.
La circostanza, poi, che penale dovuta e modalità e termini da osservare per l’eventuale riconoscimento della giusta causa siano stati oggetto delle pattuizioni contrattuali e, dunque, da ritenersi, in assenza di idonea prova contraria, liberamente determinati dalle parti e (naturalmente) conosciuti dalle stesse, porta anche a ritenere insussistenti obblighi informativi di sorta a carico dell’agente sportivo istante circa la previsione della penale e/o la procedura da osservarsi per il riconoscimento della giusta causa di revoca e, conseguentemente, l’inconsistenza delle deduzioni con cui il calciatore intimato pretenderebbe di assumerne la violazione.
Può, pertanto, ritenersi accertato che il signor Canotto ha revocato il mandato al signor Cattoli senza giusta causa.
Da ciò consegue, in astratto, il diritto di quest’ultimo ad ottenere il pagamento della penale prevista nell’ambito del contratto di mandato, anche se – come ci si appresta ad evidenziare – merita apprezzabile considerazione la (dal calciatore) invocata riduzione della stessa.
Deve, infatti, ritenersi che – pur non potendosi propriamente ricondurre la penale che qui viene in rilievo alla clausola di cui all’art. 1382 cod.civ. (cui si riferisce la giurisprudenza citata dal calciatore istante sul potere di riduzione giudiziale espressamente assentito dall’art. 1384 cod.civ.), essendo indubbio che diversi sono i presupposti applicativi delle due fattispecie – la funzione di ristorare/indennizzare la controparte che, comunque, accomuna la previsione di siffatte clausole, pare, in ogni caso, in grado di giustificare il potere arbitrale di ricondurle ad equità, laddove manifestamente eccessive, anche nell’ipotesi della revoca del mandato in assenza di giusta causa, che qui ricorre.
Nel caso di specie, l’ammontare della penale stabilito nel contratto di mandato s’appalesa, in effetti, eccessivamente sproporzionato avuto riguardo al valore del corrispettivo pattuito, all’art. 3 del contratto, per la prestazione professionale (“Il corrispettivo dell’agente sportivo per la sua attività è pattuito… nella misura percentuale del 5%... sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dai contratti stipulati dal medesimo nel corso della durata del mandato…”).
Al momento della stipula del contratto di mandato (25 novembre 2019), nel cui ambito è prevista la penale qui in discussione, il calciatore aveva, infatti, in essere il contratto di prestazione sportiva con la S.S. Juve Stabia s.r.l. in data 7 agosto 2019, sottoscritto avvalendosi dei servizi dell’agente sportivo istante, che prevedeva:
- a titolo di retribuzione fissa, un compenso lordo per la stagione 2019/2020 di € 106.000,00 (campionato di serie B) e un compenso lordo per la stagione 2019/2020 di € 199.500,00 (campionato di serie A o B) o di € 154.000,00 (campionato di Divisione unica);
- a titolo di retribuzione variabile, compensi, per ciascuna stagione sportiva, di diversa entità a seconda del risultato sportivo o di squadra raggiunto specificamente indicato, ma, come tali, non certi;
- indennità di trasferta sino a un massimo di € 12.000,00 per ciascuna stagione sportiva.
Il corrispettivo spettante all’agente era, dunque, facilmente quantificabile in un importo complessivo compreso tra un minimo di € 14.200,00 e un massimo di € 16.475,00 (calcolato sulla scorta della retribuzione fissa e dell’indennità di trasferta previste), oltre all’eventuale percentuale sui compensi effettivamente riconosciuti ed erogati al calciatore a titolo di retribuzione variabile, che, anche nell’ipotesi in cui il calciatore avesse maturato il diritto a percepirli tutti, non avrebbe, comunque, consentito all’agente di percepire un importo superiore a ulteriori € 7.500,00.
E’ evidente, dunque, la manifesta sproporzione tra l’ammontare della penale stabilita per la revoca del contratto di mandato e il compenso che l’agente sportivo istante aveva complessivamente titolo a percepire nel corso del periodo contrattuale.
La penale può, quindi, essere rideterminata nella più equa misura di € 32.000,00 (trentaduemila/00).
Sulla scorta di quanto sin qui osservato e considerato, la domanda dell’agente sportivo istante, volta all’ottenimento del pagamento della penale prevista per la revoca del mandato senza giusta causa, va, pertanto, accolta nei sensi e limiti dianzi precisati.
Per l’effetto, il calciatore intimato, signor Luigi Canotto, è condannato al pagamento, in favore dell'agente sportivo istante Andrea Cattoli, della somma di € 32.000,00 (trentaduemila/00), oltre interessi moratori dalla richiesta al saldo.
Il pagamento dei diritti amministrativi, delle spese di difesa di parte istante, degli onorari dell’Organo Arbitrale e delle spese generali, determinati, in ossequio alla Tabella vigente, sulla base del valore della controversia e dell’attività dell’Organo Arbitrale conseguente al peculiare svolgimento del presente procedimento, segue la soccombenza e viene posto a carico del calciatore intimato, come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'istanza arbitrale nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il soccombente Luigi Canotto al pagamento in favore dell'istante Andrea Cattoli della somma di € 32.000,00 oltre interessi moratori dalla richiesta al saldo.
Condanna il soccombente a rifondere a parte istante i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Stabilisce a carico del soccombente il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 4.000,00, ripartiti secondo le percentuali stabilite nella Tabella su indicata (Presidente € 1.600,00 e a ciascun Arbitro € 1.200,00, oltre IVA e CPA, nella misura di legge, se dovute), fermo restando il vincolo di solidarietà tra le parti, con diritto di rivalsa a favore della parte diligente.
Stabilisce a carico del soccombente il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della Tabella, pari ad € 400,00, nonché il versamento dei diritti amministrativi, nella misura di € 1.500,00, di cui al punto 1.2.b della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese”, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020.
Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 4 gennaio 2021.
Il Presidente
F.to Manuela Sinigoi
Trieste, 19 febbraio 2021
L’Arbitro
F.to Ilaria Pagni
Firenze, 19 febbraio 2021
L’Arbitro
F.to Laura Marzano
Roma, 19 febbraio 2021
Pubblicato in data 19 febbraio 2021.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport