F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 117/CFA DEL 14/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 101/CFA DEL 10 MAGGIO 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD MASSA VESUVIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA ALLA SIG. BOCCARUSSO ANTONIO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38, COMMA 4 NOIF E 40, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO; AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8495/229 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 12.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 114 del 8.4.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD MASSA VESUVIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA ALLA SIG. BOCCARUSSO ANTONIO ALL’EPOCA  DEI  FATTI PRESIDENTE DELLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS,  COMMA  1  C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38, COMMA 4 NOIF E 40, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO; AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8495/229 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL

12.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 114 del  8.4.2019)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 12.2.2019, è diretto in via principale alla riforma della decisione di primo grado con conseguente proscioglimento del Sig. Antonio Boccarusso e della ASD Massa Vesuvio per insussistenza delle violazioni ascritte e con annullamento delle sanzioni agli stessi inflitte. In subordine, la Società reclamante chiede, nell’ipotesi in cui si dovessero ritenere sussistenti gli addebiti, la riduzione delle  sanzioni  inflitte  al  minimo edittale.

Il reclamo è articolato su due motivi. Con il primo si deduce la contraddittorietà della decisione di primo grado per la carenza di motivazione; con il secondo si deduce l’infondatezza delle contestazioni mosse dal Procuratore Federale, in particolare la non ascrivibilità ai deferiti di alcuna violazione delle norme in materia di tesseramento non sussistendo alcun riscontro probatorio attendibile. Con entrambi i motivi la Società reclamante assume le gravi lacune dell’istruttoria della Procura Federale e l’assoluta mancanza di prove degli addebiti ascritti al Presidente Sig. Antonio  Boccarusso  e  alla Società reclamante. Nel merito si deduce la non veridicità della denuncia da parte del Presidente della ASD Torre del Greco Futsal che aveva segnalato una presunta “doppia attività” svolta dall’allenatore Sig. Vito Letizia durante la Stagione Sportiva 2017/2018.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, appare fondato. Infatti, la decisione del giudice di primo grado appare contraddittoria. Da un lato è detto espressamente in motivazione che “non si evince dagli atti di indagine della Procura” che il Sig. Vito Letizia, tesserato con altra Società, si sarebbe occupato stabilmente della preparazione atletica e della cura dell'aspetto tattico della ASD Massa Vesuvio, quale allenatore della stessa. In secondo luogo, nella stessa motivazione si precisa che “non appare accertata la presenza dello stesso Letizia sugli spalti del terreno di gioco durante la gara” in quanto tale circostanza risulta “contraddetta dalle documentazioni che ne attesterebbe la presenza in altra città”. Nel merito, la decisione di primo grado ha completamente stravolto le dichiarazioni rese dal calciatore Sig. Alessandro Borriello il  quale, essendo il giocatore più esperto della squadra, svolgeva la duplice funzione di allenatore-giocatore. Invece, la decisione di primo grado da tale circostanza ha desunto che il calciatore Borriello fosse

semplicemente un allenatore di fatto ignorando che nelle indicazioni in distinta, predisposta per le gare ufficiali, figurava il solo Presidente quale soggetto legittimato a sedere in panchina. La distinta è la prova più eloquente che il Sig. Letizia non era l’allenatore della squadra, altrimenti avrebbe dovuto necessariamente essere indicato come tale in distinta. Alla luce di quanto sopra, manca qualsiasi prova che il Sig. Letizia abbia svolto la funzione di allenatore della ASD Massa Vesuvio, anzi le risultanze probatorie dimostrano esattamente il contrario. Pertanto, la decisione di primo grado deve essere completamente riformata prosciogliendo da ogni addebito i soggetti deferiti nei confronti dei quali le sanzioni inflitte dal giudice di primo grado devono essere  annullate.  L’accoglimento  del reclamo con conseguente riforma totale della decisione di primo grado comporta la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Massa Vesuvio di Massa Di Somma (NA), annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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