F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 RECLAMO N. 070 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PECORARI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 159/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

RECLAMO N. 070 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PECORARI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 159/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

Con reclamo dell’11 novembre 2015, la US Arezzo Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 4 novembre 2015, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Pecorari Marco del complessivo importo di euro 4.275,25 a titolo di saldo, considerati gli acconti già percepiti di euro 20.724,75, del maggior importo di euro 25.000,00 dovuto in forza dell'accordo economico del 16 ottobre 2013 stipulato per la stagione sportiva 2013/2014. La reclamante Società eccepisce in via preliminare la nullità della impugnata decisione per violazione del contraddittorio in quanto, dopo essersi regolarmente costituita innanzi alla Commissione Accordi Economici LND con elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore Avv. Mattia Grassani, la comunicazione della data di trattazione del ricorso era stata inviata dalla CAE - LND solo presso la sede della US Arezzo Srl e non presso il domicilio eletto, ciò che avevo precluso al proprio difensore la partecipazione alla discussione. Nel merito, la US Arezzo Srl, come già dedotto ed eccepito innanzi alla Commissione Accordi Economici LND, assume che il ricorso del calciatore Bricca sarebbe infondato in quanto la somma di euro 25.000,00 portata dall’accordo economico deve essere considerata al lordo delle imposte: sicché il riconoscimento della intera differenza di euro 4.275,25 (rispetto alla somma già percepita) non terrebbe conto delle ritenute fiscali che la Società è tenuta ad operare. In particolare, poiché tali ritenute ammonterebbero a euro 3.048,75 ed avendo la Società già corrisposto al calciatore la somma di euro 20.724,75, a quest’ultimo spetterebbe un residuo netto di euro 1.226,50 e non già di euro 4.275,25 come deciso nella gravata decisione della CAE - LND. Eccepisce inoltre la US Arezzo Srl, il difetto di legittimazione attiva del calciatore a rivendicare il pagamento di somme, quali le ritenute fiscali, che potrebbero essere richieste solo dall'erario. Ha concluso, pertanto, in via preliminare per l’annullamento della decisione impugnata e per la remissione degli atti alla Commissione Accordi Economici LND per violazione del contraddittorio ovvero per la riforma della decisione medesima, con riduzione ad euro 1.226,50 del saldo dovuto al calciatore. Il calciatore Pecorari ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: a) l'assenza di qualsiasi vulnus al contraddittorio tenutosi innanzi alla Commissione Accordi Economici LND in quanto la stessa reclamante aveva dichiarato che l’avviso di trattazione del ricorso era stato comunque inviato presso la sede della US Arezzo Srl, così come consente l'art. 38, 8° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in alternativa al domicilio eletto per le comunicazioni; b) la inammissibilità dei motivi e delle allegazioni del reclamo in appello in quanto mentre innanzi alla CAE - LND la US Arezzo Srl si era difesa limitandosi ad eccepire, peraltro erroneamente, l’obbligo di versamento delle ritenute conteggiate sull’intero arco della stagione sportiva 2013/2014 e non già sull'anno solare, come previsto dalla normativa fiscale in materia, solo in questa sede avrebbe modificato le proprie difese e prodotto documenti, addirittura modificando il petitum nel senso della riduzione della somma dovuta e non già dell’integrale rigetto della domanda; e) la mancanza di prova in ordine alle presunte trattenute fiscali operate; d) la propria legittimazione a richiedere il pagamento delle ritenute non versate dalla Società, stante la propria posizione di soggetto coobbligato nei confronti del Fisco. Ha quindi concluso il calciatore per il rigetto del reclamo e per la conferma della impugnata decisione, con condanna della US Arezzo Srl al pagamento delle spese del procedimento ex art. 33 comma 14, del Codice di Giustizia Sportiva. Con Ordinanza del 14 gennaio 2016 questo Tribunale Federale ha richiesto alle parti chiarimenti circa i conteggi effettuati nelle rispettive difese. All’esito di tali chiarimenti, resi con memorie autorizzate, il reclamo è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 12 aprile 2016. Il primo motivo di reclamo, relativo alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per non avere la Società ricevuto rituale avviso dell’udienza di discussione dinanzi alla C.A.E., risulta fondato. É pacifico in atti che la US Arezzo Srl si era regolarmente costituita in primo grado a mezzo dell’Avv. Mattia Grassani, eleggendo domicilio presso il suo studio (via DÉ Marchi n. 4/2 – Bologna) ed indicando altresì numero di fax e indirizzi di posta elettronica e di posta certificata per le comunicazioni. É altrettanto pacifico che la C.A.E. ebbe ad inviare la comunicazione con la quale le parti venivano avvisate della fissazione dell’udienza di discussione, al calciatore Pecorari presso il suo difensore domiciliatario Avv. Ilaria Pasqui mentre alla U. S. Arezzo Srl presso la sede sociale (in Arezzo viale Gramsci). Ritiene questo Tribunale Federale, peraltro modificando il proprio precedente orientamento sul punto, che la convocazione della Società (che aveva fatto regolare richiesta di essere sentita) effettuata con le suddette modalità, abbia effettivamente arrecato un vulnus al principio del contraddittorio, compromettendo l’esercizio del diritto di difesa della Società medesima, il cui difensore non ha potuto prendere parte alla discussione del ricorso. Tale vizio comporta le conseguenze previste dall’art. 37, 4° comma, C.G.S. (norma procedurale di generale applicazione ai giudizi di appello). E difatti, se è ben vero che l’art. 38, 8° comma C.G.S., prevede espressamente che in tutti i procedimenti sportivi le comunicazioni alle Società possono essere effettuate in via alternativa sia nel domicilio eletto che presso la sede della Società, non può ignorarsi che l’art. 25 bis Reg. L.N.D., nel disciplinare lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede addirittura l’obbligo per le parti (4° comma) di eleggere il proprio domicilio “anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e indicare un proprio indirizzo e-mail”. Tale obbligatorietà (“devono”), espressamente prevista dalla norma speciale destinata a regolare il solo procedimento dinanzi alla C.A.E. – L.N.D., oltre che apparire evidentemente incompatibile con l’alternativa offerta dall’art. 38 C.G.S., non può che prevalere su tale ultima disposizione, invece destinata a regolare il procedimento sportivo in generale. La decisione impugnata pertanto, in quanto viziata dalla menomazione della regolarità del contraddittorio, deve essere annullata e gli atti rimessi alla Commissione Accordi Economici L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti e ferme restando le preclusioni e decadenze eventualmente determinatesi. Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società US Arezzo Srl e annulla, per l’effetto, l’impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D. Visto l’art. 37, comma 4 C.G.S., dispone rimettersi gli atti alla medesima C.A.E. – L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti che ne hanno fatto richiesta. Ordina restituirsi la tassa.

 

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