F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 RECLAMO N. 105 DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAURORISPESCIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 162 – BLANCHARD LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 16 NOVEMBRE 2015. Con reclamo del 18.12.2015 la Società Frosinone Calcio a r.l. ha
RECLAMO N. 105 DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAURORISPESCIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 162 – BLANCHARD LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 16 NOVEMBRE 2015. Con reclamo del 18.12.2015 la Società Frosinone Calcio a r.l. ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale la certificazione del 16.11.2015 (comunicata il 20.11.2015) con la quale la Commissione Premi, sul presupposto dell’esordio in serie A del calciatore Blanchard Leonardo avvenuto in occasione della gara Atalanta – Frosinone del 30.08.2015, ha certificato in € 90.000,00 il premio alla carriera in favore della ASD Saurorispescia quale titolare del tesseramento dilettantistico giovanile del calciatore nelle cinque stagioni sportive dalla 2001/2002 alla 2005/2006. Sostiene la reclamante che il premio non sarebbe dovuto per tre delle cinque stagioni rivendicate, e precisamente la 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, in mancanza della prova della sussistenza del tesseramento e dello svolgimento dell’attività da parte dell’atleta per le singole stagioni per intero, non potendosi al contrario ritenere esaustive, sotto tali profili, le certificazioni rilasciate dal Comitato Regionale Toscana F.I.G.C. Sostiene inoltre la reclamante che, in ogni caso, il premio alla carriera dovrebbe essere ridotto della somma che la ASD Saurorispescia avrebbe percepito dall’A.C. Siena Spa a seguito del tesseramento in favore di quest’ultima nella stagione sportiva 2006/2007. In ultimo, deduce che l’importo eventualmente dovuto, a fronte dell’esordio in Serie A intervenuto nel corso della stagione 2015/2016, sarebbe esigibile solo a far data dal 1° luglio 2016 così come prevede l’art. 99 bis N.O.I.F. La resistente ha presentato controdeduzioni rilevando innanzi tutto, in ordine alla prova del tesseramento per le stagioni contestate, che le certificazioni rilasciate dal C.R. Toscana risultano pienamente efficaci a tenore della circolare n. 7 del 4.9.2007 della LND relativa alle modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera. Quanto al presunto pagamento da parte della A.C. Siena spa, la resistente contesta che ciò sia mai avvenuto, tant’è che la reclamante non sarebbe stata in grado di dimostrarlo. Con ordinanza del 2.2.2016 è stato richiesto al Comitato Regionale Toscana di fornire chiarimenti circa l’attestazione del tesseramento relativo alla stagione sportiva 2001/2002. All’esito di tali chiarimenti, la vertenza è stata quindi trattata e decisa nella riunione del 12 aprile 2016. Il reclamo è infondato e deve essere conseguentemente respinto. Premesso che risulta pacifico che il calciatore Leonardo Blanchard ha fatto il suo esordio nella massima serie in occasione della gara Atalanta – Frosinone del 30.8.2015 (circostanza peraltro non contestata dalla reclamante), va rilevato che la prova del tesseramento del calciatore in favore della allora G.S. Sauro (Società che si è fusa con la Società Rispescia, dando vita alla attuale ASD Saurorispescia) anche per le stagioni sportive 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, risulta dalle attestazioni rilasciate dal Comitato Regionale Toscana FIGC, come da ultimo integrate dalla comunicazione dell’11.2.2016 con la quale sono state anche fornite le copie dei cartellini annuali per le stagioni 2001/2002 e 2002/2003. Peraltro, quanto attestato dal suddetto Comitato Regionale trova puntuale riscontro nelle risultanze dell’archivio storico federale, risultanze che confermano il tesseramento in capo alla odierna resistente anche per le suddette stagioni (con la sola esclusione della stagione 2001/2002, in quanto all’epoca i relativi dati ancora non venivano inseriti, fermo restando che per tale stagione il C.R. Toscana ne ha attestato il tesseramento in base al cartellino del calciatore che è stato trasmesso in copia). La storia della carriera del calciatore medesimo, come risultante appunto dall’archivio meccanografico del sistema AS/400, porta ad escludere che possa ritenersi irrilevante la formazione dilettantistica giovanile impartita dalla suddetta G.S Sauro (oggi ASD Saurorispescia) nelle prime tre stagioni di tesseramento e ciò ancor più in mancanza di allegazioni probatorie (il cui onere incombeva alla reclamante) dalle quali poter desumere, in tali stagioni, una durata del tesseramento non significativa ai fini della formazione, ferma l’unicità del tesseramento, per ciascuna stagione, in favore della medesima Società G.S. Sauro. Anche per quel che concerne la pretesa detrazione di somme che, a detta della reclamante, la ASD Saurorispescia avrebbe percepito dalla A.C. Siena spa in occasione del trasferimento che si sarebbe perfezionato nella stagione 2006/2007, si rileva che la circostanza è stata meramente dedotta senza l’allegazione di alcun supporto probatorio idoneo a superare la recisa negazione del fatto da parte della Società resistente. Era pertanto onere della reclamante fornire la prova del pagamento, tale da consentire non solo di individuarne la collocazione temporale ed il relativo ammontare, ma soprattutto il titolo che lo avrebbe originato, atteso che a tenore dell’art. 99 bis NOIF gli importi detraibili dal premio alla carriera sono quelli che la Società dilettantistica ha eventualmente percepito o a titolo di premio di preparazione ex art. 96NOIF, o di premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 NOIF, ovvero a titolo di trasferimento ex art. 100 NOIF. Considerato, infine, che la certificazione della Commissione Premi è volta esclusivamente ad accertare la sussistenza del diritto al premio alla carriera e la relativa quantificazione, è pacifico che la sua esigibilità si realizza solo al termine della corrente stagione sportiva 2015/2016, stante l’espressa previsione contemplata nell’art. 99 bis NOIF circa il termine entro il quale deve esserne effettuato il pagamento. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Frosinone Calcio Srl e conferma, per l’effetto, l’impugnata certificazione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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