F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 RECLAMO N. 140 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DELLA VENTURA MATTEO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.

 

RECLAMO N. 140 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DELLA VENTURA MATTEO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.

Con atto inviato a mezzo posta il 17.02.2016, la Società Sorrento Calcio Srl ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 231 dell’11.02.2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Della Ventura Matteo della somma di € 4.000,00, quale importo dovuto a saldo dell'accordo economico stipulato tra le parti per la stagione sportiva 2014/2015, relativamente al periodo dal 8/01/2015 al 30/06/2015, per complessivi € 10.808,19. Assume la reclamante di aver adempiuto a tutti i propri obblighi previsti dall’accordo economico, sostenendo, in particolare, di aver corrisposto al calciatore in data 17.01.2015 la mensilità di gennaio 2015 di € 2.000,00, in data 06.03.2015 la mensilità di febbraio 2015 di € 2.000,00, in data 03.04.2015 la mensilità di marzo 2015 di € 2.000,00, in data 24.04.2015 la mensilità di aprile 2015 di € 2.000,00 ed ulteriori € 880,00 in contanti per il complessivo importo di € 10.808,00. Produce documentazione asseritamente dimostrativa del pagamento di tale importo. Lamenta, altresì, la mancata notifica del ricorso in primo grado innanzi alla Commissione Accordi Economici LND, ai sensi dell’art. 149 c.p.c.. La Società conclude, pertanto, per la condanna del calciatore al risarcimento dei danni (da quantificarsi in separata sede) ed al pagamento delle spese del presente procedimento. Il calciatore Della Ventura ha regolarmente controdedotto contestando, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per la tardività della documentazione prodotta dalla reclamante, oltre che per la sua mancata allegazione all’atto di appello. Nel merito, contesta la ricostruzione dei fatti così come formulata dalla Società appellante e deduce la infondatezza del gravame, chiedendone l’integrale rigetto e la condanna della reclamante al pagamento delle spese del procedimento. La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 12.04.2016. Il reclamo in appello è manifestatamente inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 C.G.S., in quanto oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio. Solo per completezza, rileva inoltre questo Tribunale Federale la pacifica inammissibilità della documentazione prodotta dalla reclamante per la prima volta nella presente sede di gravame, considerato che la Sorrento Calcio Srl, pur ritualmente notiziata del ricorso del calciatore, non aveva presentato controdeduzioni dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., così precludendosi la possibilità di produrre in appello documenti che ben avrebbe potuto e dovuto depositare in primo grado (salvo la motivata allegazione di circostanze impeditive). A riguardo alcun rilievo può assumere la circostanza dedotta dalla reclamante della mancata ricezione in primo grado del ricorso proposto dal calciatore. Invero risulta in atti che il ricorso di primo grado è stato correttamente inoltrato all’odierna appellante con raccomandata del 13.10.2015 presso la sede della Società in Sorrento (NA), via Califano 7, 80067, anche se successivamente restituito al mittente per compiuta giacenza. Ne consegue che la notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata Per ulteriore completezza, rileva altresì questo Tribunale Federale che i documenti prodotti dalla Sorrento Calcio Srl (ricevute e assegni), quand’anche in ipotesi ammissibili, risulterebbero comunque inidonei a dimostrare il preteso pagamento in favore del calciatore Della Ventura, essendo assolutamente privi dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 30 C.G.S. secondo il quale i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la casuale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferiscono. La palese strumentalità ed inconsistenza dell’impugnazione impone ex art. 33, comma 14, C.G.S., la condanna della Società appellante alla rifusione delle spese del procedimento in favore dell’atleta Della Ventura, liquidate nella misura di € 500,00 oltre accessori. Tutto quanto sopra premesso. il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Sorrento Calcio Srl. Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori. Ordina incamerarsi la tassa.

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