F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 RECLAMO N° 156 DELLA SOCIETÀ APD RIBELLE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SPADARO DARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

RECLAMO N° 156 DELLA SOCIETÀ APD RIBELLE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SPADARO DARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Con ricorso del 15.10.2014, il calciatore Dario Spadaro adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la APD Ribelle 1927 Calcio al pagamento in proprio favore dell’importo di € 4.350,00, quale saldo ancora dovuto a fronte della complessiva somma pattuita di € 7.500,00 con accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2014/2015, La APD Ribelle 1927 Calcio non controdeduceva. La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 88 CAE 2015/2016 del 2.3.2016, condannava la APD Ribelle 1927 Calcio al pagamento della somma di € 4.350,00 in favore del calciatore ricorrente. Tale decisione veniva comunicata alla Società il 3.3.2016 ed è stata da questa impugnata con reclamo del 9.3.2016. Assume in questa sede la Società reclamante di non aver ricevuto in copia l’accordo economico invocato, né la tassa reclamo; di aver corrisposto la somma di € 3.150,00 e di aver concordato transattivamente con il calciatore che la residua somma non sarebbe stata corrisposta; assume altresì di aver comunque sostenuto, per conto del calciatore, spese per il materiale tecnico e per la manutenzione del suo alloggio presso la sede della Società e di aver stipulato polizza assicurativa per € 1.656,60 in favore di esso calciatore. Conclude pertanto per l’annullamento della decisione impugnata. Ha controdedotto il calciatore Dario Spadaro, con propria memoria, contestando la prospettazione della Società reclamante e rilevando comunque la tardività delle eccezioni, anche di compensazione, sollevate per la prima volta in sede di gravame. Sostiene di aver rimesso alla Commissione Accordi Economici sia l’accordo sottoscritto – peraltro ben noto alla Società - sia la prevista tassa reclamo, precisando che non sussiste alcun obbligo di trasmissione di detti documenti alla controparte. Nega infine la sussistenza di alcun accordo transattivo e nega altresì di aver usufruito di alcun alloggio presso la sede della Società, posto che egli risiedeva a pochi chilometri dal luogo di allenamento. Rilevando quindi la temerarietà e strumentalità dell’impugnazione, ne ha chiesto il rigetto con condanna della Società al pagamento delle spese sia ex art. 33, comma 14 CGS che ex art. 16, comma 5, CGS, per la temerarietà della lite. Il reclamo, discusso e deciso nella riunione del 5.5.2016, è palesemente infondato e deve conseguentemente essere respinto. Premesso che l’accordo economico in questione, sottoscritto il 15.9.2014, risulta tempestivamente depositato il 26.9.2014, non sussiste all’evidenza alcun onere di “invio” di tale documento alla controparte (che lo ha sottoscritto e che è già in possesso della relativa copia), così come non sussiste alcun onere di analogo invio della tassa, trattandosi di accertamento rimesso alla competenza esclusiva dell’organo decidente. Quanto al merito, osserva questo Tribunale che le eccezioni di inadempimento e di compensazione, così come le relative produzioni documentali di asserito supporto, sono pacificamente inammissibili. L’art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede che la Società resistente deve inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso. Non avendo in tale sede la Società dedotto alcunché, né depositato alcun documento, correttamente la Commissione Accordi Economici ha accolto il ricorso del calciatore alla stregua della documentazione in atti (l’accordo economico). È del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possano certo essere sanate con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio. Ne consegue che le eccezioni di presunto adempimento (peraltro parziale) formulate dalla APD Ribelle 1927 Calcio per la prima volta in questa sede, sono certamente inammissibili, così come inammissibili sono i documenti prodotti (le copie dei bonifici). Attesa la palese infondatezza e temerarietà del gravame, anche per le ragioni tardivamente e strumentalmente opposte dalla Società reclamante, la APD Ribelle 1927 Calcio va sanzionata ai sensi dell’art. 16, comma 5, CGS e condannata alla rifusione delle spese di difesa in favore del calciatore ex art. 33, comma 14, il tutto nella misura di cui al dispositivo. Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della APD Ribelle e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D. Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore in complessivi € 1.200,00 (Euro milleduecento/00), di cui € 500,00 (Euro cinquecento/00) ai sensi dell’art. 16, comma 5 CGS, ponendole a carico della Società soccombente. Ordina incamerarsi la tassa.

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