F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 RECLAMO N. 168 DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA DILETTANTANTISTICA MONTERUSCELLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 170 – PEZZELLA GIUSEPPE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

RECLAMO N. 168 DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA DILETTANTANTISTICA MONTERUSCELLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 170 – PEZZELLA GIUSEPPE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

Con reclamo in data 21.3.2016 la US Città di Palermo Spa ha adito il Tribunale Federale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la certificazione in data 24.2.2016, con la quale la Commissione Premi della F.I.G.C. ha quantificato in € 72.000,00 il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF che la US Città di Palermo dovrebbe corrispondere alla Polisportiva Dilettantistica Monteruscello in seguito all’esordio in serie A – avvenuto in data 6.12.2015 in occasione dell’incontro Atalanta-Palermo – del calciatore Pezzella Giuseppe, già tesserato da essa Polisportiva Dilettantistica Monteruscello con vincolo dilettantistico giovanile nelle stagioni sportive 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, La Società reclamante, pur non contestando di dover corrispondere il premio in relazione alle stagioni sportive sopra indicate, osserva che dall’importo complessivo del premio, calcolato in € 72.000,00, la Commissione Premi avrebbe dovuto detrarre l’importo di € 20.000,00 + Iva corrisposto dalla US Città di Palermo alla Polisportiva Monteruscello in occasione del trasferimento del medesimo calciatore Pezzella, avvenuto ai sensi dell’art. 101 NOIF Osserva altresì la US Città di Palermo che la stessa Società Monteruscello, in sede di richiesta del premio alla carriera, aveva espressamente riconosciuto di aver percepito dall’attuale reclamante il suddetto importo di € 20.000,00 per il trasferimento del calciatore in questione. Chiede pertanto la Società reclamante che il Tribunale Federale adito, operata la detrazione dell’importo di € 24.385,00 (20.000,00 + IVA) già percepito dalla Polisportiva Monteruscello, ridetermini l’importo del premio alla carriera in € 47.615,00. In data 24.3.2016 la Società resistente ha presentato proprie controdeduzioni con le quali, pur non opponendosi alla rideterminazione del premio, sottolinea come la detrazione richiesta andrebbe limitata al solo importo di € 20.000,00, al netto cioè dell’IVA. Il reclamo, discusso e deciso nella riunione del 5.5.2016, è parzialmente fondato. Osserva il Tribunale Federale che dalla documentazione depositata dalla Società reclamante si ricava che in effetti, in data 1° agosto 2013, il calciatore Giuseppe Pezzella veniva trasferito dalla Polisportiva Monteruscello alla Società Città di Palermo a titolo temporaneo e con diritto di opzione e che, a fronte di tale operazione, essa reclamante versava alla Monteruscello l’importo di € 5.000,00 + Iva, riservandosi peraltro l’esercizio del diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore dietro pagamento dell’importo di € 15.000,00. Emerge altresì dall’allegata documentazione che in data 17.6.2014 la US Città di Palermo esercitava il predetto diritto di opzione versando l’importo pattuito nell’accordo e rendendo così definitivo il trasferimento del calciatore. È dunque del tutto evidente che dall’importo complessivo del premio, calcolato dalla Commissione Premi in € 72.000,00, deve essere detratto l’importo complessivo (al netto dell’IVA) pagato dalla US Città di Palermo alla Polisportiva Monteruscello per il trasferimento del calciatore, pari appunto ad € 20.000,00. A nulla rileva infatti la circostanza che l’art. 99 bis, nella parte in cui stabilisce che dall’importo del premio vanno detratte le somme in precedenza percepite dalla Società richiedente per il trasferimento del calciatore, faccia esclusivo riferimento all’art. 100 NOIF e non menzioni esplicitamente gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione regolati dal successivo art. 101 NOIF È del tutto evidente infatti, in base al tenore testuale e alla ratio dell’art. 99 bis, che l’art. 100 è richiamato nel corpo della norma in quanto disposizione generale che regola tanto i trasferimenti a titolo definitivo quanto i trasferimenti a titolo temporaneo, risultando così confermato che la detrazione va operata per le somme comunque ricevute dalla Società avente diritto al premio in relazione a qualsiasi tipologia di trasferimento del calciatore, ivi compresi gli accordi di trasferimento temporaneo con diritto di opzione specificamente regolati dall’art. 101 NOIF È altrettanto pacifico che la detrazione deve essere calcolata al netto dell’IVA versata dalla US Città di Palermo, non essendo gli importi pagati a titolo di anticipazione di imposta (di cui la Società dilettantistica non ha evidentemente beneficiato) computabili nelle detrazioni da applicare rispetto alla determinazione del premio. Ne consegue pertanto che l’importo del premio alla carriera relativo al calciatore Pezzella Giuseppe che la Società US Città di Palermo è tenuta a corrispondere alla Polisportiva Monteruscello entro la fine della presente stagione sportiva, calcolato dalla Commissione Premi in € 72.000,00 (Euro settantaduemila/00), deve essere rideterminato in € 52.000,00 (Euro cinquantaduemila/00). Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo della Società US Città di Palermo Spa e, per l’effetto, determina in € 52.000,00 (Euro cinquantaduemila/00) l’importo del premio alla carriera relativo al calciatore Pezzella Giuseppe, da corrispondersi alla Polisportiva Dilettantistica Monteruscello entro il 30.6.2016. Ordine restituirsi la tassa.

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