F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 RECLAMO N. 143 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 500 – ARTURIA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. 16) RECLAMO N. 144 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 524 – FERRO ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. 17) RECLAMO N. 145 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 532 – GIANGRANDE COSIMO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. 18) RECLAMO N. 146 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 582 – TAGLIA MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche – SS 2015-2016 19) RECLAMO N. 164 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 633 – MONTEROSSO ENRICO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

 

RECLAMO N. 143 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 500 – ARTURIA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. 16) RECLAMO N. 144 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 524 – FERRO ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. 17) RECLAMO N. 145 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 532 – GIANGRANDE COSIMO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. 18) RECLAMO N. 146 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 582 – TAGLIA MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche - SS 2015-2016 19) RECLAMO N. 164 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 633 – MONTEROSSO ENRICO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

Con separati reclami del 18 febbraio 2016 la Società ASD Città di Siracusa ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale altrettante delibere della Commissione Premi, pubblicate nel C.U. 6/E del 28 gennaio 2016, con le quali sono stati accolti i ricorsi proposti dalla ASD Hellenika A.S. per il pagamento dei premi di preparazione ex art. 96 NOIF dovuti in seguito al tesseramento pluriennale da parte di essa reclamante, dei calciatori Alessio Arturia, Antonio Ferro, Cosimo Giangrande, Matteo Taglia ed Enrico Monterosso. Lamenta la ASD Città di Siracusa, in tutti i reclami, che le decisioni della Commissione Premi andrebbero annullate in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla ASD Hellenika A.S., i calciatori sarebbero stati tesserati “con cartellini pluriennali e che ogni anno la Società ASD Hellenika A.S. prevedeva a fine anno a svincolare e tesserare nuovamente l’anno successivo”. Lamenta inoltre che la ASD Hellenika non avrebbe fornito la prova del tesseramento del calciatore, omettendo la produzione dell’originale del suo cartellino. La Società controparte, ritualmente notiziata dei gravami, non ha inviato controdeduzioni e non ha partecipato alla presente fase di appello. La ASD Città di Siracusa in data 1 maggio 2016 ha inoltre inviato note integrative agli appelli contenenti ulteriori motivi di gravame, da dichiararsi tuttavia inammissibili in quanto tardive e non autorizzate. In via preliminare, i n. 5 reclami proposti dall’ASD Città di Siracusa devono essere riuniti per evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva. Gli appelli così riuniti, devono essere rigettati in quanto infondati. Il motivo di gravame afferente ai cartellini pluriennali dei calciatori che, per effetto di svincoli successivi, avrebbero in realtà comportato dei tesseramenti di durata annuale con la medesima ASD Hellenika, è del tutto inconferente. Detto motivo infatti, si riferisce a circostanza che, anche se in ipotesi rispondente al vero, nulla inciderebbe sulla applicazione dell’art. 96 delle NOIF e sulla insorgenza del diritto al premio di preparazione, il cui presupposto è rappresentato dalla contrazione del primo tesseramento pluriennale da parte del calciatore, indipendentemente dalla sua effettiva durata successiva. Del pari inammissibile e comunque infondato è il secondo motivo di gravame: inammissibile perché la relativa eccezione avrebbe dovuto essere ritualmente proposta, a pena di decadenza, dinanzi alla Commissione Premi; infondato perché la ASD Hellenika, in luogo degli originali, aveva comunque prodotto le copie dei cartellini autenticate dalla Delegazione Provinciale L.N.D. di Siracusa. Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, previa riunione per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, rigetta i reclami della ASD Città di Siracusa e conferma, per l’effetto, le impugnate decisioni della Commissione Premi. Ordina incamerarsi le tasse.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it