CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva- coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 6/2019 del 11/11/2019 – (SU RICHIESTA FISE)
Parere n. 6
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA
Composta da
Virginia Zambrano - Presidente
Giuseppe Albenzio - Relatore
Pierpaolo Bagnasco
Barbara Agostinis
Amalia Falcone - Componenti
Ha pronunciato il seguente
PARERE N. 6/2019
Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 3/2019, presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. CE13061985125188PU del 13 giugno 2019.
La Sezione
Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;
vista la richiesta di parere n. 3/2019, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in data 13 giugno 2019 (prot. n. CE13061985125188PU), ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in seguito alla nota 7 giugno 2019 della Federazione Italiana Sport Equestri;
visto l’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l’altro, l’adozione di pareri su richiesta del CONI;
visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo;
esaminati gli atti e udito il relatore, avv. Giuseppe Albenzio, ha rilasciato il seguente parere:
Fatto
La Federazione Italiana Sport Equestri-FISE chiede parere sulle questioni di diritto come di seguito esposte.
«L'art. 11, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva (riprodotto dall'art. 31, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE), prevede che “tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata”; il successivo comma 2 (riprodotto dall'art. 31, comma 2, del Regolamento di Giustizia FISE) prevede che “gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati preso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti” precisando, peraltro, che "in ogni caso la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo", dunque a permetterne la conoscibilità al destinatario.
Alla luce di quanto precede, i quesiti da noi sottoposti sono i seguenti:
- quali atti del procedimento disciplinare possono essere qualificati come “prima comunicazione” ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del Codice della Giustizia Sportiva?
- può ritenersi “idonea al raggiungimento dello scopo" una comunicazione inviata a un indirizzo email non certificato, ma registrato nel database federale dall'affiliato o del singolo tesserato che non abbia invece comunicato "l’indirizzo di posta elettronica certificato eletto per le comunicazioni" ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva?
quali sono le forme che rispondono alla predetta idoneità al raggiungimento dello scopo?
Fermo restando quanto sopra richiesto, in particolare il rilievo del principio di “idoneità al raggiungimento dello scopo", nonché quanto stabilito dall'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva e dall'art. 156 c.p.c., in particolare, al comma 3, si chiede altresì:
a) la tempestiva costituzione dell'incolpato nel giudizio disciplinare certifica la “idoneità al raggiungimento dello scopo” dell'atto di deferimento e degli atti ad esso prodromici a prescindere dalle modalità di comunicazione?
b) Come noto, la modifica all'art. 11 del Codice della Giustizia Sportiva introdotta con deliberazione n. 1590 del 9 aprile 2018 - rispetto alla quale si è in attesa dei relativi e conseguenti adempimenti necessari all'entrata in vigore e al successivo recepimento nei regolamenti di giustizia federali - prevede che "al fine di garantire l'attuazione della disposizione di cui al presente comma l'adozione di un indirizzo di posta elettronica certificata costituisce condizione per l’affiliazione". A tal fine, nelle more dell'entrata in vigore della suddetta modifica:
1. con quali modalità debbano essere comunicati gli atti del procedimento alle società?
2. quali conseguenze derivano all'affiliato dalla mancata comunicazione alla Federazione "dell’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni" ai sensi dell'art. 1 del Codice della Giustizia Sportiva? Occorre definire una violazione disciplinare per tale mancata indicazione all'atto dell'affiliazione o l'omessa e/o incorretta indicazione di una casella PEC così come la sua perdita di validità in corso di rapporto, costituisce semplicemente motivo di diniego e/o revoca dello status di parte affiliata?».
Diritto
Tanto premesso, la Sezione risponde nei termini che seguono ai quesiti posti:
1. L’atto di “prima comunicazione” in un procedimento disciplinare è quello con il quale si rende edotto il destinatario per la prima volta dell’avvio del procedimento a suo carico, ancorché senza la completa formulazione della contestazione.
2. In mancanza di un indirizzo PEC, la comunicazione inviata al semplice indirizzo email non è di per sé idonea al raggiungimento dello scopo, ancorché l’indirizzo sia registrato nel database della Federazione, salvo che il destinatario con il suo comportamento non dia prova sicura di aver ricevuto la comunicazione (ad esempio, rispondendo alla stessa).
3. La forma di comunicazione idonea al raggiungimento dello scopo della comunicazione, in mancanza di PEC, deve ritenersi quella a mezzo raccomandata.
4. Come già detto in risposta al quesito n. 2, il comportamento concludente del destinatario della comunicazione (pur non effettuata nelle forme prescritte e certificate) che si sia costituito tempestivamente nel procedimento disciplinare è idoneo ad attestare il raggiungimento dello scopo della detta comunicazione informale.
5. Nelle more dell’effettiva entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte per l’art. 11 del CGS dalla deliberazione n. 1590/2018, gli atti del procedimento disciplinare devono essere comunicati alle Società presso l’indirizzo di posta elettronica certificata che è stato dalle stesse comunicato o, in mancanza, a mezzo raccomandata, come sopra detto per l’affiliato.
6. Vero è che, ai sensi e per gli effetti di cui al nuovo disposto dell’art. 11 CGS, comma 2, l’adozione dell’indirizzo PEC è “condizione per l’affiliazione”, sì che l’inadempimento all’obbligo di comunicazione alla Federazione dell’indirizzo PEC, da parte dell’affiliato, comporterebbe la reiezione della domanda di affiliazione o, per eventi che sopravvengano durante il rapporto, la revoca dello status di affiliato. Ma sì è ancora nelle more di approvazione della delibera n. 1590 da parte della Presidenza del Consiglio, sì che ancora pendente è la modifica dell’attuale dato normativo.
PQM
Si rilascia il presente parere.
Deciso nella camera di consiglio del 5 luglio 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Virginia Zambrano F.to Giuseppe Albenzio
Depositato in Roma, in data 11 novembre 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face