CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30 del 26/04/2017 – Michele Gasparri/Federazione Italiana Pallacanestro


 

Decisione n. 30

 

Anno 2017


 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

PRIMA SEZIONE

 

 

 

 

composto da

Vito Branca - Presidente

Vincenzo Ioffredi - Relatore

Guido Cecinelli

Pier Giorgio Maffezzoli

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. n. 12/2017, presentato, in data 3 febbraio 2017, dal sig. Michele Gasparri, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Mandolesi,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana  Pallacanestro  (F.I.P.), rappresentata  e difesa dall’avv.  Giancarlo Guarino,

 

 

per l’annullamento della decisione della Corte Federale dAppello FIP n. 22, di cui al C.U. n. 721 del 3-5 gennaio 2017, con cui è stata confermata la sua esclusione, disposta con delibera n. 79 del Comitato Italiano Arbitri (CIA) FIP del 7 luglio 2016, dalla lista degli Arbitri designati a dirigere le gare del Campionato di Serie A2 maschile e di Serie A1 femminile per la stagione sportiva 2016/2017;

 

 

visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 31 marzo 2017, l’avv. Andrea Mandolesi per il ricorrente, sig. Michele Gasparri, e lavv. Giancarlo Guarino, per la resistente Federazione Italiana Pallacanestro;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Vincenzo Ioffredi.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

Con ricorso del 3 febbraio 2017, il Sig. Michele Gasparri ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport per l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIP, assunta con

C.U. n. 721 del 3-5 gennaio 2017 – C.F.A. N. 22 (pubblicata il 05/01/2017), e lannullamento, per l’effetto, della delibera n. 79 del C.I.A. FIP (C.U. n. 5 del 7 luglio 2016) avente ad oggetto la formazione delle liste arbitrali per la stagione sportiva 2016/2017, riconoscendo al ricorrente, siccome escluso, il diritto ad essere inserito nella Lista degli Arbitri designati a dirigere le Gare dei Campionati di Serie A2 maschile e A1 femminile per la stagione sportiva 2016/2017.

Avverso la suddetta delibera, il ricorrente aveva proposto ricorso avanti il Tribunale Federale FIP, lamentando la violazione e falsa applicazione dei criteri di impiego e valutazione, la carenza di motivazione e trasparenza in ordine ai principi e ai metodi utilizzati dagli organi preposti per stilare la lista degli arbitri, nonché la illegittimità dell’articolo 63 del Regolamento CIA FIP, che impedisce di proporre reclamo avverso le valutazioni di tipo tecnico del competente organo di valutazione.

Secondo il ricorrente, infatti, era stata violata la procedura imposta dallo stesso Regolamento CIA, che prevede una precisa applicazione di criteri prestabiliti di valutazione rispetto ai dati di fatto relativi all’operato di ciascun arbitro.

All’esito del procedimento di primo grado, il Tribunale Federale FIP aveva rigettato il ricorso, facendo esplicito riferimento alla relazione finale dellorgano tecnico sulla valutazione del Gasparri, rilevando che non vi erano state violazioni dei Criteri di Impiego e Valutazione” e che erano stati esercitati dei legittimi criteri di discrezionalità dell’Organo Tecnico.

Nei confronti di detta pronuncia il ricorrente Gasparri ha proposto reclamo avanti la Corte Federale dAppello FIP, lamentando il mancato accoglimento dei propri rilievi e chiedendo l’integrale riforma della decisione.

La Corte Federale di Appello, nel rigettare il reclamo, ha ritenuto la piena legittimità dell’art. 63 del Regolamento CIA, l’inesistenza delle lamentate violazioni degli artt. 17, 25, 59 del Regolamento e 5 e 6 dei Criteri, ribadendo comunque la titolarità in capo al CIA del potere di decidere in merito alle promozioni, al numero delle stesse, alla formazione delle liste, in virtù di scelte rimesse alla propria discrezionalità dal punto di vista tecnico, affermando altresì che In definitiva ad avviso di questa Corte, nella vicenda portata alla propria attenzione, non sono riscontrabili illegittimità o violazioni di legge e di regolamenti nella stesura delle schede di valutazione tecnica e degli altri provvedimenti relativi al tesserato C.I.A., mentre, per quanto riguarda il merito di dette valutazioni, il sindacato dello stesso esula dalle competenze di questa Corte”.

Con l’odierno ricorso, il Gasparri ha impugnato la descritta decisione avanti il Collegio di Garanzia dello Sport, censurando i capi della pronuncia per:

  1. omessa, contraddittoria, carente, irragionevole ed illogica motivazione della Corte Federale di Appello;
  2. violazione e/o errata – falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 54 del codice di giustizia C.O.N.I., in relazione agli artt. 17, 25 e 59 del reg.to C.I.A. e degli artt. 5 e 6 dei criteri dimpiego e valutazione;
  3. omessa, contraddittoria, carente, irragionevole ed illogica motivazione della Corte Federale di Appello in ordine alla mancata valutazione degli elementi di cui all’art. 5-6 dei criteri di impiego e valutazione;
  4. omessa, contraddittoria, carente, irragionevole ed illogica motivazione della Corte Federale di Appello in ordine ai principi e ai metodi utilizzati dal C.I.A. per stilare la lista degli arbitri per la stagione sportiva 2016/2017;
  5. omessa, contraddittoria, carente, irragionevole ed illogica motivazione in ordine alla mancanza di una vera e propria graduatoria tra tutti i tesserati.

Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro, con Atto del 14/2/2017, al quale ha fatto seguito una Memoria ex art. 60, 4° c., CGS, in data 20/2/2017.

Con l’Atto del 14/2/2017, la FIP si è limitata esclusivamente a concludere, “contestando ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo dichiararsi lavverso ricorso inammissibile e, nel merito, comunque infondato e non provato, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di cui allart. 60 del Regolamento dei giudizi innanzi al Collegio di Garanzia”.

Con la successiva memoria del 20/2/2017, la FIP ha invece svolto le proprie effettive difese, rassegnando  diverse  conclusioni:  In  via  principale:  respingere  lavverso  ricorso  in  quanto infondato,  confermando  i  provvedimenti  impugnati.  In  subordine:  nel  denegato  caso  di annullamento del provvedimento impugnato, rinviare il giudizio al Giudice Sportivo di primo grado, per fare salvo il principio del doppio grado di merito stabilito per i giudizi endofederali”. Con ordinanza del 2 marzo 2017, il Collegio, rilevato preliminarmente, e pregiudizialmente allesame di ogni altro profilo di fatto e di diritto della controversia, che la sentenza n. 23 del 5 gennaio 2017 della Corte Federale dAppello della FIP risulta sottoscritta solo dal Presidente e non anche dal Giudice relatore Daniele Di Marco, ha invitato le parti a contraddire sul punto mediante lo scambio di memorie da depositarsi fino alla data del 22 marzo p.v. onerando, altresì, la parte diligente di produrre entro il medesimo termine e con il medesimo mezzo la copia del verbale di udienza della CFA FIP del 3 gennaio 2017”, ha rinviato il procedimento per la discussione all’udienza del 31 marzo 2017.

Richiamando integralmente il contenuto del ricorso introduttivo, il ricorrente Gasparri, con memoria del 22 marzo 2017, ha ulteriormente eccepito, in via preliminare, la tardività della costituzione della FIP innanzi al Collegio di Garanzia, rilevando che la Federazione ha depositato il proprio Atto di costituzione in data 14 febbraio 2017, pertanto 11 giorni dopo il deposito del ricorso introduttivo ed in violazione del dettato dell’art. 60, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, con uno scritto privo di sostanziali motivi di diritto a sostegno della domanda di rigetto del ricorso  e riservando le proprie effettive difese alla citata Memoria, depositata l’ultimo giorno utile, il 20/2/2017, alle ore 21.45.

Tale circostanza, eccepisce il ricorrente, avrebbe irrimediabilmente compresso il proprio diritto di difesa, ponendolo nell’impossibilità di svolgere compiutamente ulteriori argomentazioni difensive.

Ha concluso, pertanto, per la inammissibilità della costituzione della FIP e per la sua estromissione dal procedimento.

Quanto alla questione preliminare sollevata ex officio dal Collegio in ordine alla mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice relatore di secondo grado, il ricorrente ha affermato la inapplicabilità dell’art. 132 c.p.c. in quanto in questo caso non si tratterebbe di una sentenza totalmente priva di sottoscrizione.

La sentenza priva di una delle due sottoscrizioni risulterebbe, a suo avviso, affetta esclusivamente da una nullità di fatto sanabile ex art. 161, comma 1, c.p.c. ed il motivo di nullità, secondo detta difesa, sarebbe stato sanato dalla mancata specifica eccezione rendendo, quindi, la sentenza di secondo grado perfettamente valida.

Alle medesime conclusioni, ma con diverse argomentazioni, attestandosi anche sul carattere di informalità del processo sportivo ex art. 2 Codice della Giustizia Sportiva, è pervenuta la Federazione nella propria Memoria Autorizzata.

 

 

Considerato in diritto

Rileva preliminarmente il Collegio, in ordine alla propria ordinanza ex art. 101, 2 comma, c.p.c., che solo a seguito della produzione del Verbale di  Udienza della Corte Federale FIP del 3/1/2017 è stato possibile fare chiarezza sulle particolari modalità di adozione della pronuncia e concludersi per la utilizzabilità della sentenza impugnata agli odierni fini decisionali, anche in relazione al principio di conservazione degli atti che non presentano profili di marcata violazione delle forme di legge ed al principio di economia processuale, come richiamato dall’art. 111 della Costituzione in tema di ragionevole durata del processo.

Invero le opposte difese, pur partendo da diverse valutazioni di diritto, sul punto concordano entrambe  per  la  legittimi della  sentenza  impugnata  ma,  ad  avviso  del  Collegio,  dette valutazioni non possono trovare accoglimento trattandosi di deduzioni erronee e parziali. Afferma, infatti, la difesa del ricorrente che la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte n. 11071 del 20/5/2014 avrebbe affermato il principio che la sentenza collegiale priva di una delle due sottoscrizioni è affetta da nullità sanabile, ai sensi dell’art. 161, primo comma, c.p.c. trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante” e che, pertanto, la pronuncia impugnata, in assenza di specifica domanda sul punto ed in presenza di espressa acquiescenza da parte del ricorrente, non può incontrare alcun rilievo di nullità, trattandosi di una sanatoria esplicita operata dalla parte legittimata a consentirla.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale posizione non può essere ritenuta condivisibile giacché trova origine in una parziale lettura della citata sentenza SS.UU., laddove detta pronuncia riguardava un caso del tutto peculiare, trattandosi di una sentenza la cui originaria nullità era stata direttamente sanata dal collegio con ladozione di una nuova sentenza compiutamente sottoscritta” (Cass., Sez. VI, Ord.za n. 23821 del 20/11/2015), e quindi del tutto avulso dalla odierna fattispecie in cui nessuna attività sanatoria ex post è stata compiuta dalla Corte Federale FIP.

A mente della citata pronuncia (n. 23821/15) della Suprema Corte, successiva, infatti, alla sentenza n. 11021/14 delle Sezioni Unite, non può che ribadirsi come una sentenza viziata per difetto di uno dei requisiti formali”, quale la sottoscrizione del Giudice, sia affetta da nullità assoluta e che, pertanto, “meriti di essere cassata, con conseguente rinvio al Giudice affinché provveda al rinnovo dellesame ed alladozione di una nuova pronuncia” nel solco della insuperata giurisprudenza di legittimiin argomento (ex multis Cass. Civ., n. 12167 del 25/5/2009).

A tale stregua nessun positivo rilievo, ivi compresa la rinuncia ad avvalersi del vizio, può essere attribuito alla posizione del ricorrente sul punto e parimenti nessun positivo rilievo può essere attribuito alla speculare posizione della resistente FIP sul medesimo tema.

Afferma, infatti, la resistente che il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva mitigherebbe drasticamenteil richiamo ai principi processualcivilistici” e che gli artt. 114 e 116 del Regolamento di Giustizia FIP non prevedono requisiti di forma delle decisioni del Tribunale o della Corte Federale, confermando il carattere di informalità (e comunque di inesistenza di forma “ad substantiam) del processo sportivo e dei provvedimenti che ad esso mettono capo”. Ma anche tale posizione si appalesa manifestamente erronea giacché proprio l’art. 116 del Regolamento  di  Giustizia  FIP  afferma  il  contrario  di  quanto  asserito  dalla  medesima Federazione, poiché prevede inequivocabilmente, al comma 11, che per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile”.

Si tratta, all’evidenza, di una norma di sbarramento che esclude ogni profilo di informalità per gli atti ed i provvedimenti del processo, ivi indicati, ed impone un netto ed incontestabile richiamo “ai principi regolatori del codice di procedura civile” ai quali il giudice endofederale deve attenersi.

Detti principi in tema di contenuto della sentenza sono quelli previsti, tassativamente, dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 119 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile e non possono essere in alcun modo derogati, come espressamente richiamati dal citato art. 116 R.G. FIP, sicché la posizione della resistente Federazione appare del tutto erronea e priva di oggettivo aggancio al medesimo codice che regola i relativi procedimenti interni di giustizia e quindi da ritenersi impropriamente richiamato agli odierni fini difensivi.

Affermata, pertanto, la inconsistenza delle avverse, ma coincidenti, conclusioni delle parti, deve, tuttavia, osservare il Collegio che la scrupolosa attiviistruttoria svolta mediante la citata ordinanza collegiale del 2 marzo scorso conduce, invece, a ritenere  ex officio la specifica irrilevanza della osservata carenza di sottoscrizione da parte del giudice Relatore nella impugnata sentenza.

All’uopo, dall’attento esame del verbale di udienza del 3 gennaio 2017 emerge che nel giudizide quo non viene indicato espressamente un giudice Relatore, prevedendo la composizione deCollegio esclusivamente la presenza del Presidente e dei Componenti, senza attribuzione ad alcuno dei medesimi Componenti del ruolo di Relatore, ai sensi dellart. 276 c.p.c. e degli artt. 131 e 141 Disp. Att. c.p.c.. Deve, quindi, ragionevolmente dedursi che l’esclusiva sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente abbia attribuito allo stesso il ruolo e la funzione di Estensore della pronuncia ai sensi delle citate norme, con assoluta inconducenza della indicazione in sentenza del nome di un diverso Relatore; indicazione alla quale non può che essere attribuita una funzione meramente interna allo stesso collegio, priva di qualsiasi rilevanza esterna.

In tali termini, nel senso che al Presidente deve essere oggettivamente attribuito anche il ruolo di Estensore, e non per le deduzioni delle parti può superarsi il rilevato profilo di nullità della impugnata pronuncia, la quale si appalesa, solo per i dedotti motivi, non inequivocabilmente censurabile alla stregua del rilevato (prima facie) vizio, ma di fatto conservabile” ai fini degli effetti che la stessa ha spiegato in un contesto processuale che richiederebbe, tuttavia, ben altra attenzione verso il proprio codice interno di giustizia (art. 116) e verso i principi del codice di procedura civile che ne regolano espressamente il funzionamento in parte qua.

Deve, invece, essere ritenuta meritevole di adeguata valutazione la doglianza della difesa del ricorrente Gasparri in ordine alla illegittimità del contegno difensivo della resistente Federazione che, sebbene immune da censura alla stregua della giurisprudenza del Collegio (SS.UU. n. 11/2015) sulla tardività dell’atto di costituzione, ha ritenuto di svolgere le proprie effettive difese solo con la memoria ex art. 60, 4° c., CGS, non contenendo l’Atto di costituzione della medesima resistente FIP del 14/2/2017 alcun sostanziale motivo di difesa, trattandosi di appena due pagine in cui la stessa resistente si è limitata ad una generica contestazione del ricorso con la sintetica domanda di rigetto descritta in premessa.

Le effettive difese della FIP sono state, quindi, svolte impropriamente ed irritualmente, mediante la memoria ex art. 60, 4° c., CGS, risultando in tal modo palesemente pretermesso il rispetto del principio del contenuto della memoria di costituzione imposto dall’art. 60, 1 e 2 c., CGS, che deve indicare c) le difese in relazione ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente, nonchè le conclusioni o istanze di cui, nel corso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti allorgano di giustizia che lha emessa, si domanda laccoglimento”.

Non può, infatti, ritenersi in alcun modo adempiuto tale precetto da parte della resistente FIP che si è, appunto, limitata (Atto del 14/2/2017) esclusivamente ad una mera contestazione del ricorso, formulando domande e conclusioni che poi ha addirittura modificato con la cennata Memoria ex quarto comma, pure già  descritte in premessa.

Con tale Memoria, depositata peraltro l’ultimo giorno utile ed in orario (ore 21.45) tale da non consentire neanche una sommaria replica da parte del ricorrente, la resistente FIP ha svolto, invece, tutte le proprie articolate difese, utilizzando un mezzo processuale che consente solo l’illustrazione e l’approfondimento di motivi già svolti con l’Atto introduttivo ed impedendo, in tal guisa, il diritto della controparte alla garanzia dell’instaurazione di un regolare contraddittorio pieno, e ciò in violazione dell’art. 2 dei Principi di Giustizia Sportiva (Deliberazione CONI n. 1519 del 15/7/2014) e dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, i quali prevedono tassativamente che “il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”, anche in forza di una lettura della norma costituzionalmente orientata nel solco tracciato dall’art. 111 della Costituzione.

Alla luce di tali rilievi, pur se non può accogliersi leccezione di inammissibilità della costituzione della Federazione resistente e la domanda di estromissione della stessa dal giudizio, deve ritenersi la illegittimità della contestata Memoria FIP siccome resa in violazione del quarto comma dell’art. 60 CGS, come richiamato dal primo e dal secondo comma della medesima norma, e la inutilizzabilità della stessa per i fini difensivi della posizione processuale della federazione resistente, la quale rimane fissata e cristallizzata nell’Atto di Costituzione del 14/2/2017 e nella domanda di rigetto ivi spiegata.

Ma la proposizione di tale sintetica domanda consente comunque al Collegio di esaminare, in contraddittorio, i motivi di impugnazione spiegati dal ricorrente Gasparri in ordine ai quali deve, tuttavia, concludersi per il rigetto degli stessi.

Invero, il ricorrente, come rilevato in premessa, affida sostanzialmente le proprie doglianze a due motivi di ricorso, ciascuno, poi, articolato in sotto-motivi.

Quanto al primo di essi, preliminarmente, precisa che non ha inteso sindacare e/o contestare quelle valutazioni che lOrgano Tecnico avrebbe stilato per qualificare (positivamente e/o negativamente) le sue prestazioni arbitrali ai fini, evidentemente, di deciderne le sorti sportive per lanno seguente”, bensì le modalità attraverso le quali è stato utilizzato il potere dal Consiglio Direttivo del CIA FIP che, al momento di redigere le liste nelle quali poi non è risultato incluso il ricorrente, non ha considerato gli altri elementi valutativi ai  qualiinvece, avrebbe dovuto uniformarsi”.

Il ricorrente censura la sentenza della Corte Federale di Appello, ritenendo che questultima non ha adeguatamente motivato la decisione” rispetto alla contestazione sollevata in ordine alle “modalità con cui è stata formata la lista arbitrale e i criteri utilizzati per la formazione della stessa da parte del CIA”.

Il Gasparri, sul punto, richiama l’art. 63 del vigente regolamento CIA, laddove uneventuale declaratoria di illegittimità del divieto ivi posto avrebbe determinato, secondo la ricostruzione offerta nel ricorso, la nullità della delibera del medesimo CIA di formazione delle liste arbitrali, oggetto di contestazione dinanzi al Tribunale Federale in primo grado.

Quanto al secondo motivo di impugnazione, ritiene viziata la decisione della Corte di Appello Federale poichè, a fronte della domanda “che fosse verificata la correttezza formale della condotta dellorgano tecnico, nella specie del CIA, onde appurare se le valutazioni tecniche fossero state assunte in modo corretto e rispettoso dei Regolamenti vigenti” e quindi della verifica della correttezza dell’operato dell’Organo Tecnico, la Corte non avrebbe motivato ovvero correttamente deciso.

Il ricorrente, richiamando testualmente gli articoli del Regolamento CIA di riferimento per la “classificazione degli arbitri” (art. 17), per lemodali” ed i criteri di impiego e valutazione” (art. 25 del Regolamento e, poi, art. 5 e 6 della Circolare relativa a detti criteri), ritiene che il Consiglio Direttivo del CIA, all’atto di decidere i nominativi dei soggetti da inserire nelle liste arbitrali dei vari campionati, doveva tener conto «oltre (ma non solo) che delle indicazioni formulate dallOrgano Tecnico competente, anche di una serie di altri rilevanti elementi, così come esplicitamente elencati nellart. 6 dei cosiddetti “Criteri di Impiego e Valutazione”». Si duole, infine, del fatto che non sia stata redatta «alcuna graduatoria tra i “concorrenti” aspiranti alla inclusione nella lista di appartenenza».

Ma entrambi i mezzi di gravame, con le proposte sotto-articolazioni, non possono trovare accoglimento da parte dell’odierno Collegio.

Preliminarmente si osserva che i motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente risolvendosi, entrambi, in dubbi e censure, emergenti sotto differenti profili, in ordine alla trasparenza ed all’imparzialità nel procedimento di valutazione dei tesserati arbitri che hanno portato all’esclusione del ricorrente dalla Lista degli arbitri designati a dirigere le gare dei campionati, per la stagione sportiva 2016/2017, nei quali il Gasparri aveva prestato in precedenza attività.

E’ da premettere che la nuova previsione nell’impianto regolamentare interno alla FIP, della quale il ricorrente pure riferisce, del sistema a punteggio numerico associato a ciascun arbitro per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere i futuri appartenenti alle liste delle varie categorie arbitrali, non consente di liquidare tout  court come illegittimo il precedente sistema con il quale, comunque, veniva garantita, con l’applicazione di un uniforme metro di valutazione, la parità di trattamento nella scelta tra tutti i soggetti arbitri, senza alcuna necessidi formazione di una graduatoria di merito. Tra l’altro è da osservare come in questa sede non si discute dell’illegittimità o meno dell’impianto regolamentare sulla cui scorta, per la stagione sportiva 2016/2017, è stata formata la lista degli arbitri.

Si discute invero, come a più riprese sottolineato dallo stesso ricorrente, se l’impianto regolamentare, al tempo vigente, sia stato o meno osservato nella formazione della richiamata lista.

La Corte di Appello Federale ha correttamente chiarito, da una parte, come nella vicenda portata alla propria attenzione, non sono riscontrabili illegittimità o violazioni di  legge e di regolamenti nella stesura delle schede di valutazione tecnica e degli altri provvedimenti relativi al tesserato CIA” e, dall’altra, come eventuali censure relative a valutazioni di natura tecnica” siano sottratte a valutazioni da parte di Organi Federali diversi dagli organismi preposti, pur puntualizzando che ciò ovviamente non significa che le condotte di competenza del CIA possano di fatto essere ispirate a criteri di arbitrio e di capriccio senza possibilidi essere sottoposte a controlli e a vagli da parte di altri Organi Federali ed in particolare da parte degli Organi di Giustizia: che le valutazioni tecniche, anche se non perfettamente esaustive e complete e anche se formalmente non ineccepibili non possono essere oggetto di valutazione critica da parte degli organi di Giustizia a meno che non poggino su dati oggettivi falsi o comunque non rispondenti al vero o ancora a meno che non siano il frutto di una evidente volontà per così dire persecutoria e/o discriminatoria, perché in tali casi le condotte del C.I.A. dovrebbero essere valutate non già nellottica dellintervento tecnico, bensì sotto altri profili di rilevanza disciplinare”.

Emerge, pertanto, che il ricorrente, attraverso una lettura non correttamente orientata delle norme preposte alla classificazione ed alla valutazione degli arbitri, ha agito dinanzi agli Organi di giustizia federale, prima, ed all’odierno Collegio, poi, per conseguire la rivisitazione di un giudizio valutativo di natura esclusivamente tecnica reso nei propri confronti e che lo ha portato all’esclusione dalla lista degli Arbitri.

Ma per quanto il ricorrente si sia prodigato nel chiarire che l’oggetto di quanto posto al vaglio di questo Collegio non attiene a profili di censura di carattere tecnico, è evidente, tuttavia, come le specifiche doglianze mirino oggettivamente a ribaltare in proprio favore le risultanze di un giudizio tecnico di inidoneità che non presenta alcun profilo discriminatorio o persecutorio. Secondo il ricorrente la valorizzazione (che ritiene essere stata omessa) degli elementi di cui all’art. 6 dei Criteri di Impiego e Valutazione avrebbe condotto ad un diverso risultato rispetto al definitivo giudizio di inidoneità emesso, con la delibera impugnata, dal Consiglio Direttivo del CIA e ciò sebbene il medesimo ricorrente non abbia superato il previsto giudizio tecnicoIn altri  termini,  il  Gasparri,  di  fronte  ad  un  giudizio  di  inidonei tecnica”,  ritiene  che  lvalorizzazione di altri elementi (che sarebbe stata omessa nel caso di specie) avrebbe consentito la propria abilitazione”.

Ma le argomentazioni del ricorrente devono essere disattese non potendosi le stesse tradurre nella fondatezza dei lamentati vizi avverso la contestata decisione giacché, se è vero che le previsioni di cui alla circolare  sui criteri di impiego e valutazione”  possono concorrere ad escludere dalla lista arbitrale un arbitro con positivo giudizio di idoneitecnica (si pensi ad un arbitro ritenuto tecnicamente valido, ma che abbia subito provvedimenti disciplinari o abbia rifiutato designazioni o non abbia partecipato a riunioni tecniche ecc.), è altrettanto vero che non è possibile consentire, come vorrebbe il ricorrente, il superamento di un giudizio negativo di “idoneità tecnica” sulla scorta di altri elementi di valutazione positiva, ma ininfluenti ai fini del giudizio negativo di inidoneitecnica.

Al riguardo deve altresì rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non risulta essere stato omesso da parte del Consiglio Direttivo del CIA il riferimento agli aspetti relativi ai criteri di impiego e valutazione”, poiché nella impugnata delibera il medesimo Consiglio Direttivo ha espressamente dichiarato di aver tenuto conto dei criteri di impiego e di valutazione (visti i criteri di impiego e valutazione), per poi prendere atto della relazione finale dell’Organo Tecnico, contenente la proposta per la formazione della lista arbitrale, e quindi (condividendola) di ritenerla meritevole di accoglimento. Lespresso richiamo ai criteri di impiego e valutazione” da parte del Consiglio Direttivo non consente di integrare, neanche formalmente, il vizio sollevato dal ricorrente, fin dal primo grado di giudizio, relativo ad una asserita omissione valutativa e deve peraltro evidenziarsi che, anche qualora non fosse stato espresso detto richiamo, la delibera non era parimenti da ritenersi viziata in considerazione della circostanza che, come sopra affermato, la valutazione tecnica” è da considerarsi assorbente rispetto agli ulteriori altri parametri valutativi.

L’iter logico e motivazionale della delibera del Consiglio Direttivo si appalesa, pertanto, corretto, così come corretta e immune da vizi è la decisione del primo Organo di giustizia nonché quella confermativa, di rigetto dell’appello, dell’Organo federale di secondo grado.

Per quanto concerne le spese ritiene, infine, il Collegio che, per la complessità delle questioni trattate e decise e per la specifica valutazione in ordine al contegno processuale della resistente, non può darsi conseguente seguito alla soccombenza della parte ricorrente e deve, pertanto, disporsene l’integrale compensazione.

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Rigetta il ricorso e, per leffetto, conferma la decisione impugnata. Dispone la compensazione delle spese, nei sensi di cui in motivazione.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 31 marzo 2017.

 

 

 

Il Presidente                                                                                      Il Relatore

 

F.to Vito Branca                                                                               F.to Vincenzo Ioffredi

 

 

Depositato in Roma in data 26 aprile 2017.

Il Segretario

 

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it