F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 10/TFN del 04 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 RECLAMO N°. 27 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 72 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PISCHEDDA GABRIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.
RECLAMO N°. 27 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 72 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PISCHEDDA GABRIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.
Con reclamo inviato il 15 settembre 2016, la ASDC Verbania ha impugnato la delibera del 15.07.2016 (comunicata in data 8.9.2016, ricorso n. 72 – C.U. n. 1/E) con la quale la Commissione Premi ha accolto il ricorso proposto dalla SSD Verbania Calcio, per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale effettuato il 25.09.2015 del calciatore Gabriele Pischedda, liquidando il complessivo importo di € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a titolo di premio ed € 677,50 a titolo di penale. La reclamante Società con unico motivo ha eccepito l’erroneità delle decisione impugnata – chiedendone l’annullamento - in quanto con provvedimento di cui al C.U. regionale n. 6 del 23.7.2016 - la SSD Verbania Calcio è stata dichiarata inattiva attesa la mancata iscrizione del sodalizio ad alcun campionato Federale per la corrente stagione 2016/2017; secondo la reclamante dunque la SSD Verbania Calcio non potrebbe più riscuotere e/o percepire crediti federali in quanto soggetto giuridico non più appartenente all’Ordinamento Federale. La SSD Verbania Calcio non ha inviato controdeduzioni. Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 27 ottobre 2016. Il reclamo non merita accoglimento in quanto infondato. La SSD Verbania Calcio - seppure inattiva – deve ad oggi ritenersi ancora un soggetto Federale affiliato alla FIGC, invero nessun provvedimento di revoca o decadenza dell’affiliazione risulta emesso a carico della SSD Verbania Calcio, che dunque appartiene ancora all’Ordinamento Federale. Il diritto di credito di cui al premio di preparazione indicato deve pertanto riconoscersi in capo alla SSD Verbania Calcio. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASDC Verbania e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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