CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44 del 13/06/2017 –Procura Generale CONI/Omissis/Federazione Italiana Sport Equestri CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 45 del 21/06/2017 – Olga Finetti/Federazione Italiana Pallacanestro Ferdinando Minucci//Federazione Italiana Pallacanestro Paola Serpi/Federazione Italiana Pallacanestro Luca Anselmi/Federazione Italiana Pallacanestro Cesare Lazzeroni/Federazione Italiana Pallacanestro Polisportiva Mens Sana Basket 1871/Federazione Italiano Pallacanestro Mens Sana Basket 1871 a r.l./Federazione Italiano Pallacanestro
Decisione n. 45
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Giovanni Iannini - Relatore
Laura Santoro - Relatore
Alfredo Storto - Relatore
Cristina Mazzamauro Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nei giudizi riuniti iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 4/2017, presentato, in data 23 gennaio 2017, dalla sig.ra Olga Finetti contro la decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 (C.F. n. 21), notificata il giorno seguente, con cui la ricorrente è stata ritenuta responsabile dell'illecito di cui agli artt. 1, 59, comma 1, lett. b), 3 e 16 del Regolamento di Giustizia FIP e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, punita con la sanzione dell'inibizione per tre anni (fino al 7 ottobre 2019);
- al R.G. ricorsi n. 5/2017, presentato, in data 26 gennaio 2017, dal sig. Ferdinando Minucci contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Paola Serpi, Olga Finetti, Cesare Lazzeroni, Luca Anselmi e della Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a r.l., avverso e per la riforma della decisione n. 21 della Corte d'Appello Federale della FIP, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, comunicata il giorno seguente, con cui, a conferma della decisione di primo grado endofederale, il ricorrente ha subito la sanzione della radiazione dalla FIP, con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica, a qualunque attività federale o sociale nell'ambito della FIP, per la violazione dell’art. 59, commi 1
b) e 3, del Regolamento di Giustizia della FIP;
- al R.G. ricorsi n. 8/2017, presentato, in data 1° febbraio 2017, dalla sig.ra Paola Serpi contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché contro i sigg. Ferdinando Minucci, Olga Finetti, Cesare Lazzaroni, Luca Anselmi e le società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a r.l., per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIP (n. 21, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017), con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale, è stata irrogata, nei confronti della ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari ad 3 anni (fino al 7 ottobre 2019) per la violazione dell'art. 59, commi 1, lett. b) e 3, nonché dell'art. 16 del Regolamento di Giustizia FIP;
- al R.G. ricorsi n. 9/2017, presentato, in data 2 febbraio 2017, dal sig. Luca Anselmi contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Ferdinando Minucci, Paola Serpi, Olga Finetti, Cesare Lazzeroni e le società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a r.l., avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIP n. 21, pubblicata con C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, notificata il giorno seguente, con cui, a conferma della decisione del Giudice di prime cure, è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione della inibizione per anni tre, fino al 7 ottobre 2019, per la violazione degli artt. 1, 59, comma 1, lett. b) e 3, nonché dell’art. 5 del Regolamento di Giustizia della FIP;
- al R.G. ricorsi n. 10/2017, presentato, in data 2 febbraio 2017, dal sig. Cesare Lazzeroni contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Ferdinando Minucci, Olga Finetti, Luca Anselmi, Paola Serpi e delle società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a r.l., avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIP, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 - C.F. n. 21 - comunicata il 4 gennaio u.s., con la quale il ricorrente stesso è stato ritenuto responsabile dell'illecito di cui agli artt. 1, 59, comma 1, lett. b), e 3, del Regolamento di Giustizia FIP e, per l'effetto, punito con la sanzione dell'inibizione per anni 3, fino al 7 ottobre 2019;
- al R.G. ricorsi n. 13/2017, presentato, in data 3 febbraio 2017, dalla Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S., in persona del rappresentante pro tempore, Antonio Saccone, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIP n. 21, pubblicata con C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, notificata il giorno seguente, con cui, a conferma della decisione del giudice di primo grado, sono stati revocati alla ricorrente i titoli sportivi conseguiti nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 (scudetti), la Coppa Italia 2012 e 2013, nonché la Supercoppa 2013;
- al R.G. n. 27/2017, presentato il 24 febbraio 2017 dalla società Mens Sana Basket S.p.A. avverso la sentenza della Corte d’Appello Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, n. 21, pubblicata con C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, comunicata in data 4 gennaio 2017, con cui è stata integralmente confermata - in riferimento alla società de qua - la sentenza del Tribunale Federale FIP del 7 ottobre 2016, con la quale sono stati revocati i titoli sportivi nei confronti della società Mens Sana Basket S.p.A.;
nonché sull’istanza di remissione in termini e contestuale differimento di udienza, depositata davanti al Collegio di Garanzia, in data 24 febbraio 2017, dall’avv. Daniela Nardo, nell’interesse della società Mens Sana Basket 1871 a r.l., in relazione al ricorso della medesima società, allegato alla suddetta istanza e iscritto al R.G. n. 27/2017.
Si è costituita la Federazione Italiana Pallacanestro, con distinte memorie nei singoli giudizi. La Federazione ha, altresì, depositato una memoria congiunta in riferimento ai giudizi R.G. nn. 4/2017, 5/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017 e 13/2017, nonché altra memoria conclusiva riferita ai predetti giudizi, oltre al giudizio R.G. n. 27/2017.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza dell’11 aprile 2017, quanto ai ricorsi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 4/2017, il difensore della parte ricorrente – sig.ra Olga Finetti – avv. Nicola Madìa; gli avv.ti Alberto Angeletti e Leonardo Gnisci, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- al R.G. ricorsi n. 5/2017, i difensori della parte ricorrente – sig. Ferdinando Minucci, anch’egli presente in aula – avv.ti Riccardo La Cognata e Francesca Montone; gli avv.ti Alberto Angeletti e Leonardo Gnisci, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- al R.G. ricorsi n. 8/2017, il difensore della parte ricorrente – sig.ra Paola Serpi, anche lei presente in aula – avv. Alessandro Fusco; gli avv.ti Alberto Angeletti e Leonardo Gnisci, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- al R.G. ricorsi n. 9/2017, i difensori della parte ricorrente – sig. Luca Anselmi – avv.ti Lorenzo de Martino e Beniamino Valerio Schiavone, giusta delega all’uopo ricevuta dagli stessi ad opera dell’avv. Enrico de Martino; gli avv.ti Alberto Angeletti e Leonardo Gnisci, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- al R.G. ricorsi n. 10/2017, il difensore della parte ricorrente – sig. Cesare Lazzeroni – avv. Niccolò Cecchini; gli avv.ti Alberto Angeletti e Leonardo Gnisci, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- al R.G. ricorsi n. 13/2017, il difensore della parte ricorrente – Polisportiva Mens Sana 1871
S.S.D.S. – avv. Bruno Tassone; gli avv.ti Alberto Angeletti e Leonardo Gnisci, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- al R.G. ricorsi n. 27/2017, il difensore della parte ricorrente - Società Mens Sana Basket 1871 a r.l. – avv. Daniela Nardo; gli avv.ti Alberto Angeletti e Leonardo Gnisci, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
uditi, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno ed in quella del 18 aprile 2017, i Relatori Cons. Alfredo Storto, Cons. Giovanni Iannini e Prof. Laura Santoro.
Ritenuto in fatto
1. I ricorrenti Olga Finetti, Ferdinando Minucci, Paola Serpi, Luca Anselmi, Cesare Lazzeroni, Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S. e Mens Sana Basket 1871 a r.l. hanno sollevato, nei confronti della decisione impugnata, una serie di motivi, dei quali alcuni analoghi tra loro, che, pertanto, per ragioni di sintesi espositiva, vengono qui di seguito accomunati e sinteticamente ricordati.
1) Istanza di assegnazione alle Sezioni Unite (ricorrenti Anselmi, Minucci e Lazzeroni, quest’ultimo in via preliminare; le società Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S. e Mens Sana Basket 1871 a r.l. ne fanno menzione nell’intitolazione dei ricorsi, ma non formulano apposita istanza nel corpo degli stessi).
I ricorrenti Anselmi, Minucci e Lazzeroni hanno formulato istanza di assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite affinché queste si pronuncino in ordine alla configurabilità dell’illecito di frode sportiva in presenza di irregolarità contabili e/o fiscali, stante il contrasto tra le decisioni assunte in seno all’ordinamento della FIP e quelle assunte per fatti pressoché analoghi nell’ordinamento della FIGC, in relazione alla c.d. ‘Inchiesta Fuorigioco’.
I ricorrenti Lazzeroni e Minucci hanno fondato la presente istanza anche sull’ulteriore questione relativa al significato da assegnare al termine “decisione” ai fini del computo dei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia FIP a pena di estinzione dell’azione disciplinare.
Il ricorrente Minucci, infine, ha fondato la presente istanza sull’ulteriore motivo in ordine alla necessità di definire i limiti di accessibilità al procedimento sportivo e, dall’altro, di chiarire se una Federazione Sportiva Nazionale possa “introdurre norme restrittive e in concreto più penalizzanti come quelle risultanti dalla comparazione tra l’art. 34, comma 2, CGS e l’art. 113, comma 2, R.G. FIP”.
2) Nullità delle decisioni di primo e di secondo grado in ragione dell’intervenuta estinzione del procedimento disciplinare, ex art. 118, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIP (motivo sollevato da tutti i ricorrenti).
Osservano, in proposito, i ricorrenti che l’azione disciplinare è stata esercitata il 18 luglio 2016 (mediante la comunicazione dell’atto di deferimento) e la decisione del Tribunale Federale è stata comunicata in data 18 ottobre 2016 e, quindi, quando era decorso il termine stabilito dall’art. 118, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIP. Quanto alla sentenza di secondo grado, i ricorrenti denunciano il mancato rispetto del termine di sessanta giorni stabilito dal citato art. 118, comma 2, R.G. FIP, stante che la Corte Federale di Appello “ha adottato la decisione qui impugnata il 3 gennaio 2017” e, pertanto, “a distanza di 61 giorni dalla proposizione dell’ultimo reclamo”.
In proposito i ricorrenti osservano che, al fine del computo dei termini stabiliti dall’art. 118, comma 2, R.G. FIP, occorre fare riferimento alla data di pubblicazione della sentenza completa di motivazioni e richiamano a sostegno delle loro argomentazioni il precedente del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite (decisione n. 27/2016).
3) Nullità del procedimento e della decisione adottata per mancata integrazione del contradditorio (ricorsi Anselmi, Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S., Mens Sana Basket a r.l., Finetti e Minucci).
Lamentano i sopra detti ricorrenti che sia il Giudice di prime cure che quello di appello non hanno ammesso l’intervento in giudizio della società Mens Sana 1871 a r.l. in quanto giudicata realtà societaria diversa e non in rapporto di continuità rispetto alla società, fallita e sanzionata, Mens Sana Basket S.p.A. Rilevano, al riguardo, i ricorrenti che la sanzione della privazione dei titoli esplica i suoi effetti non più sulla società fallita, bensì su quella che vi è succeduta sotto il profilo della titolarità storica dei trofei in questione, da valutarsi alla stregua di un vero e proprio avviamento della Mens Sana 1871 a r.l.
4) Nullità della decisione per violazione del diritto di difesa in ragione della genericità e imprecisione dell’addebito (ricorsi Anselmi, Lazzeroni, Polispostiva Mens Sana 1871 S.S.D.S., Mens Sana Basket a r.l. e Finetti).
Lamentano i sopra detti ricorrenti la mancata specificazione, da parte della Procura Federale, in ordine alla condotta configurabile l’illecito di frode sportiva, stante che la stessa, in pendenza del giudizio penale su dati fatti, si sarebbe limitata ad affermare genericamente la rilevanza degli stessi fatti anche in sede disciplinare.
I ricorrenti Lazzeroni, Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S. e Mens Sana Basket a r.l. sul punto contestano, altresì, l’inesistenza di correlazione tra il capo di incolpazione e la decisione di condanna. In particolare, Lazzeroni contesta che l’incolpazione per frode sportiva, operata dalla Procura Federale a suo carico, era correlata al comportamento attivo, consistente nella sottoscrizione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2012, mentre la sentenza del Tribunale Federale fondava la decisione di condanna su “un comportamento quantomeno omissivo”; tale circostanza è stata oggetto di specifico motivo di impugnazione in appello, rispetto al quale – lamenta il ricorrente – la Corte Federale di Appello non avrebbe “speso una sola parola”, con “evidente difetto di motivazione”.
La Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S. e la Mens Sana Basket a r.l. sostengono poi che il Giudice di merito si sarebbe pronunciato su una contestazione mai formulata nell’atto di deferimento; in particolare, le ricorrenti rilevano che non era stato mai “contestato alla Mens Sana di essersi potuta iscrivere ai Campionati di Serie A solo e soltanto per via di bilanci non corretti”.
5) Violazione dell’art. 59, comma 1, lett. b, R.G. FIP (ricorrenti Anselmi, Lazzeroni, Finetti, Minucci, Serpi); omessa o insufficiente motivazione in ordine all’insussistenza della frode sportiva, ex art. 59, comma 1, lett. b, R.G. FIP (ricorrente Serpi).
I sopra detti ricorrenti evidenziano che l’illecito di frode sportiva si articola sulla diade composta da una condotta (nel caso de quo, il falso in bilancio) e da un evento (l’illecito vantaggio) causalmente collegato alla prima. Lamentano, quindi, che la condanna per frode sportiva è stata fondata sulla sola condotta rappresentata dal falso in bilancio, al di là di qualsiasi dimostrazione circa la sua effettiva incidenza sull’iscrizione ai campionati, che rappresenterebbe l’illecito vantaggio. I ricorrenti rilevano poi che il contestato inserimento in bilancio di costi fittizi non può in alcun modo comportare un miglioramento della situazione economica riportata nel bilancio della società, posto che tale risultato potrebbe semmai ottenersi indicando fittiziamente costi inferiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti o entrate maggiori rispetto a quelle effettivamente percepite.
6) Insussistenza della frode sportiva e derubricazione dei fatti contestati in violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva, ex art. 2 R.G. FIP. Declaratoria di intervenuta prescrizione. Errata valutazione delle risultanze processuali; carenza della motivazione in ordine alla mancata derubricazione della contestazione formulata e declaratoria di prescrizione della violazione disciplinare (ricorrenti Anselmi, Lazzeroni, Finetti e Minucci).
I sopra detti ricorrenti evidenziano che, in assenza dei presupposti per l’addebito a titolo di frode sportiva, ove si volesse comunque addossare agli stessi una qualche responsabilità sportiva in relazione al dissesto della società Mens Sana S.p.A., si dovrebbe derubricare la contestazione a violazione della lealtà sportiva, con conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione.
2. I ricorrenti hanno, inoltre, formulato ulteriori distinti motivi specifici a ciascun ricorso che, qui di seguito, si riportano brevemente:
1) Nullità del procedimento e della decisione adottata per violazione dei principi del giusto processo, ex artt. 108 e 111 Cost. (ricorso Anselmi).
Il ricorrente lamenta che il procedimento di giustizia sportiva federale difetta dei requisiti della indipendenza e imparzialità dell’organo giudicante, posto che la nomina dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura Federale rientra tra le funzioni del Consiglio Federale; ad avallo dell’eccezione in ordine all’assenza dei requisiti di indipendenza e imparzialità nel procedimento innanzi agli Organi di giustizia sportiva, il ricorrente richiama la sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2016, n. 215.
2) Violazione dell’art. 119, comma 7, R.G. FIP (ricorso Lazzeroni) e dell’art. 295 c.p.c. (ricorsi Finetti e Serpi) in relazione alla mancata sospensione del procedimento disciplinare, in attesa della definizione del giudizio penale.
Il Lazzeroni lamenta che, a fronte della richiesta di sospensione del giudizio disciplinare in attesa della definizione del processo penale, avanzata nei giudizi di merito, sia in primo che in secondo grado, si è “sempre risposto in termini negativi, adducendo motivazioni irragionevoli, contradditorie o comunque meramente apparenti”. La Finetti rileva che la Corte d’Appello Federale “travisando il contenuto del reclamo (…) ha sottolineato l’insussistenza di qualsiasi obbligo giuridico in tal senso, non avvedendosi come nel reclamo si fossero invocate esclusivamente ragioni di opportunità”. La Serpi lamenta l’assenza di adeguata motivazione nel provvedimento impugnato in ordine al rigetto della richiesta di sospensione del giudizio disciplinare in attesa di definizione di quello penale, “al di là del laconico richiamo all’art. 119 del Regolamento di Giustizia”.
3) In subordine, mancata deduzione e insussistenza dei presupposti della c.d. “responsabilità oggettiva” (ricorsi Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S e Mens Sana Basket a r.l.).
Partendo dall’assunto che “nel diritto sportivo (…) la responsabilità oggettiva indica i casi in cui una società sportiva è chiamata a rispondere per il comportamento di altri soggetti (dai dirigenti, agli atleti fino ai tifosi), senza che ciò escluda il rilievo del dolo o della colpa della prima”, le ricorrenti contestano che delle condotte costituenti la frode sportiva la Mens Sana non possa essere considerata in alcun modo partecipe.
4) In ulteriore subordine, prescrizione per intervenuto decorso del termine di 5 anni decorrente dalla commissione del fatto, ai sensi dell’art. 53 del R.G. vigente ratione temporis (ricorsi Finetti, Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S. e Mens Sana Basket a r.l.).
Le ricorrenti sollevano l’eccezione di prescrizione, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento di Giustizia vigente all’epoca dei fatti in causa, secondo cui “le infrazioni di frode sportiva di cui all’art. 43 si prescrivono nel termine di 5 anni dalla commissione del fatto”. Pertanto, secondo le stesse, considerato che l’atto di deferimento è stato comunicato alla Curatela in data successiva al 18 luglio 2016 (data dello stesso), il potere di sanzionare i comportamenti compiuti prima dei cinque anni precedenti a tale data deve ritenersi prescritto.
5) In via gradata, mancata allegazione e prova del nesso fra le condotte contestate e il conseguimento dei titoli sportivi, nonché vizio di motivazione della sentenza di appello (ricorsi Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S e Mens Sana Basket a r.l.).
Le ricorrenti lamentano la mancata allegazione e prova della sussistenza del nesso causale fra le condotte poste a base dell’incolpazione e il conseguimento dei titoli sportivi, richiamando sul punto “i principi pacifici che regolano la responsabilità penale” ritenuti applicabili “anche a quella sportiva”, nonché “il criterio civilistico del più probabile che non”.
6) Sul principio di proporzionalità e progressività delle sanzioni (ricorsi Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S e Mens Sana Basket a.r.l.).
Le ricorrenti osservano che “l’Atto di deferimento non richiedeva l’applicazione di alcuna specifica sanzione in caso di accertamento delle richiamate condotte di illecito sportivo e frode sportiva”, pervenendo alla conclusione che “nessuna sanzione era irrogabile o, al più, doveva essere irrogata quella più lieve prevista dal Regolamento di Giustizia FIP”. In subordine, rilevano che l’applicazione della sanzione doveva comunque procedere in stretta osservanza del principio di proporzionalità fra illecito e sanzione e, pertanto, la sanzione della revoca dei titoli sportivi “si sarebbe potuta irrogare solo ove si fosse accertato che le descritte condotte integrassero gli estremi del più grave in assoluto fra gli illeciti sportivi che i dirigenti di una società potevano commettere”. Le ricorrenti osservano, d’altra parte, che la circostanza dell’assenza di precedenti a carico della società Mens Sana avrebbe dovuto comunque portare all’applicazione di una sanzione minima.
7) Omessa motivazione con riferimento all’eccezione di difetto di legittimazione passiva (ricorso Serpi).
La ricorrente lamenta che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, dalla stessa formulata nel giudizio di merito, è stata disattesa sulla base del solo richiamo all’art. 1 del R.G. FIP, nel quale è enucleata la nozione di “tesserato di fatto”, senza verificare che tale norma vigesse anche all’epoca del fatti in causa.
8) Difforme ricostruzione del contenuto della difesa orale svolta nell’udienza del 18/12/2016 (ricorso Serpi).
La ricorrente lamenta che, nelle pagg. 39 e 40 dell’impugnata sentenza, è stata erroneamente riportata un’affermazione svolta in udienza dalla sua difesa, così da attribuire alla stessa il riconoscimento che “nei fatti attribuiti agli incolpati potrebbe ravvisarsi una frode sportiva”. Chiede, quindi, che il provvedimento impugnato venga riformato con la corretta trascrizione della difesa orale svolta.
9) Tardività del deposito della motivazione – violazione dell’art. 114 R.G. FIP (ricorso Serpi).
La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 114 R.G. FIP, con conseguente nullità della sentenza impugnata, per il fatto che il termine ivi previsto per il deposito delle motivazioni non è stato rispettato e tale termine avrebbe natura perentoria.
3. I ricorrenti chiedono, in conclusione, nella sostanza, seppur con diverse formulazioni letterali e ordine di gradazione, che sia dichiarata l’estinzione del procedimento disciplinare per decorso dei termini processuali; nel merito, che sia annullata la decisione impugnata per i motivi esposti nei ricorsi, con proscioglimento dalla contestazione di frode sportiva; in subordine, che, previa derubricazione dei fatti contestati, sia dichiarata l’avvenuta prescrizione della violazione del principio di lealtà, ex art. 2 R.G. FIP.
4. La Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) ha contestato tutti i motivi dei ricorsi ed ha, tra l’altro, eccepito la tardività del ricorso proposto dalla Mens Sana 1871 a r.l., atteso che “agli atti della Segreteria del Collegio risulta che la stessa ha depositato in data 24/2/2017 (e perciò ben oltre il termine prescritto dal C.G.S.) un’istanza di remissione in termini, con allegato il ricorso, asserendo di averlo trasmesso a mezzo PEC in data 3.2.2017, ma che non risulta essere mai pervenuto alla Segreteria del Collegio di Garanzia”.
La FIP, in particolare, a fondamento della sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti ascritti ai deferiti e il fine conseguito dell’illecita iscrizione ai Campionati, ha evidenziato che i bilanci della società Mens Sana Basket sin dall’anno 2011 risultavano “viziati per la mancata rilevazione di imposte arretrate, che, ove correttamente iscritte, avrebbero già da quell’anno condotto alla chiusura del bilancio con l’azzeramento del patrimonio netto”, con conseguente difetto dei requisiti indispensabili per l’ammissione al Campionato di competenza. A sostegno dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva della Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S., la FIP ha rilevato che la stessa non è titolare di una posizione tutelata dall’ordinamento federale, e, comunque, la questione implicherebbe un accertamento che attiene al merito della controversia, come tale estraneo all’ambito di competenza di questo Collegio. La stessa Federazione ha sollevato, in proposito, anche l’eccezione di inammissibilità dell’atto di intervento in giudizio, perché proposto oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 113 del Regolamento federale; ha, altresì, rilevato l’autonomia tra la società fallita e la società Mens Sana Basket 1871 a r.l., la quale, pertanto, non potrebbe vantare alcuna pretesa sui titoli sportivi conquistati dalla società fallita.
La FIP ha concluso, quindi, chiedendo che tutti i ricorsi siano respinti in quanto infondati in fatto e in diritto e non provati, con vittoria di spese e onorari del giudizio.
5. Hanno depositato memorie ex art. 60 CGS i ricorrenti Serpi, Mens Sana Basket 1871 a r.l. e Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S., insistendo sui motivi svolti nei rispettivi ricorsi ed insistendo per l’accoglimento degli stessi.
Considerato in diritto
1. Va in primo luogo confermata la riunione di tutti i ricorsi indicati in epigrafe – già disposta con provvedimenti del Presidente della Sezione del 27 febbraio 2017 (prot. n. 00173/17) e del 7 aprile 2017 (prot. n. 00301/17) – sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva tra gli stessi.
2. Sempre in via pregiudiziale, va accolta l’istanza di rimessione in termini depositata il 24 febbraio 2017 dalla Mens Sana Basket 1871 a r.l. in relazione al ricorso iscritto al R.G. col n. 27/2017, tenuto conto che della spedizione via PEC, in data 3 febbraio 2017, dell’atto introduttivo dell’impugnazione proposta innanzi a questo Collegio è stata fornita prova da parte dell’istante, nel mentre l’evento della mancata ricezione telematica dell’atto risulta esclusivamente imputabile e si esaurisce nella sfera delle dotazioni informatiche di quest’Organo giudicante destinatario il quale, comunque nell’integrità del contraddittorio con tutte le parti del procedimento, è stato messo in grado ad ogni buon conto di avere completa cognizione dei documenti versati e delle difese articolate dalle stesse.
Il ricorso della Mens Sana Basket 1871 a r.l. va dunque dichiarato ammissibile.
3. Venendo al merito delle impugnative riunite, assume senz’altro rilievo determinante l’esame delle doglianze articolate dalla Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S. (R.G. n. 13/17) e dalla Mens Sana Basket 1871 a r.l. (R.G. n. 27/17) per l’intelligenza delle quali è opportuno ricostruire, sul piano soggettivo e nei suoi tratti essenziali, la complessa vicenda che ha condotto alla revoca, oggi contestata, degli scudetti conseguiti nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013, delle “Coppa Italia” 2012 e 2013 e della “Supercoppa” 2013.
Questi trofei erano stati conseguiti sotto la gestione della società “Mens Sana Basket S.p.A.” la quale, partecipata fin dall’impianto dalla Polisportiva Mens Sana 1871 Società Sportiva Dilettantistica Senese (S.S.D.S.), era stata dapprima posta in liquidazione e poi dichiarata fallita dal Tribunale di Siena nel 2014.
In conseguenza, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), nella seduta del 18 luglio 2014, aveva contestualmente deliberato di non ammettere al Campionato di Serie A, per l’anno sportivo 2014/2015, la Società Mens Sana Basket Siena S.p.A. (delibera n. 1/2014) e di ammettere invece al campionato di Serie B, per il medesimo anno sportivo 2014/2015, la neocostituita Società Mens Sana 1871 ASD che aveva fatto istanza in tal senso.
Il 26 giugno 2015 (cfr. visura camerale in atti), la medesima Società Sportiva Dilettantistica (da qui in poi “Polisportiva”) aveva quindi provveduto a costituire e rendere attivo il successivo 24 agosto (con la progressiva partecipazione alla compagine anche di altri soggetti del tessuto locale senese) un nuovo soggetto, la Mens Sana Basket 1871, Società Sportiva Dilettantistica a r.l., con oggetto sociale principale identificato nell’esercizio di attività sportive, nonché nella promozione e nell’organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività riguardante la disciplina della pallacanestro.
Era, pertanto, avvenuto il passaggio della gestione a quest’ultima società per l’iscrizione al Campionato di Serie A2 dalla stagione sportiva seguente.
3.1 Ciò premesso, in esito all’indagine federale avviata nel 2014 a seguito della messa in liquidazione della Mens Sana Basket S.p.A., la Procura federale FIP, con atto del 18 luglio 2016, aveva deferito innanzi al Tribunale Federale, oltre ai dirigenti sportivi oggi parti in causa, anche il fallimento della predetta società, in persona del curatore, «per responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva ed illecito sportivo ex art. 61 R.G.».
L’atto di deferimento non era stato, invece, notificato né alla Polisportiva né alla “Mens Sana Basket a r.l.”, nei confronti delle quali neppure era stato reso integro il contraddittorio, nonostante la sollecitazione delle altre parti.
Dal giudizio che ne era conseguito, il Tribunale Federale aveva infatti estromesso, con ordinanza del 6 ottobre 2016, la Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S., la quale si era frattanto costituita autonomamente.
In particolare, il Tribunale aveva ritenuto la predetta società, sui piani giuridico e sportivo, soggetto terzo sia rispetto a quella fallita (la cui curatela, peraltro, neppure si era costituita in giudizio), sia rispetto alla società “Mens Sana 1871”, nei confronti della quale gli altri soggetti deferiti avevano pure chiesto l’integrazione del contraddittorio.
Per quanto si apprende dalla ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza d’appello, neppure era stata ammessa l’integrazione del contraddittorio nei confronti della “Mens Sana Basket a r.l.”
«sul presupposto che non si ravvisavano elementi da cui presupporre una ininterrotta continuità con la Mens Sana Basket S.p.A.» e con la “Mens Sana 1871 a r.l.”, cosicché essa non avrebbe avuto alcuna legittimazione né a rivendicare i titoli sportivi (recte i trofei) conquistati dalla S.p.A., né ad assumere in giudizio la posizione di litisconsorte necessario.
Il medesimo Tribunale, con decisione del 7 ottobre 2016, aveva poi revocato in capo al “Fallimento Mens Sana Basket S.p.A. in liquidazione” i trofei sportivi più sopra menzionati.
3.2. Con atto da valere anche quale eventuale opposizione di terzo o intervento in giudizio, la pronuncia era stata reclamata innanzi alla Corte Federale di Appello, tra gli altri, sia dalla “Mens Sana Basket a r.l.” (negli atti spesso menzionata come “Mens Sana 1871 a r.l.”) sia dalla “Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S.”, con la riproposizione, in limine, del tema dell’autonoma legittimazione a contraddire e della conseguente integrità del contraddittorio.
Nel merito della questione, veniva dedotto dalle interessate come la “Mens Sana Basket a r.l.”, sin dal tempo del deferimento, gestisse in via esclusiva la squadra di basket cittadina denominata Mens Sana e fosse, anche alla luce del legame col territorio senese e con i sostenitori della compagine sportiva, l’unica vera titolare dell’eredità storico-sportiva della precedente società di capitali dichiarata fallita.
In tale veste la stessa – che continuava ad utilizzare la denominazione distintiva della squadra con i suoi colori sociali e ad utilizzare il palazzetto dello sport cittadino, nel quale erano detenuti ed esposti anche i trofei poi revocati – non poteva che essere considerata quale parte necessaria del giudizio avviato con l’atto di deferimento.
Inoltre, quanto alla Polisportiva, ne era ripercorsa la storia, con particolare riguardo al ruolo continuativo assunto nella propulsione e nella partecipazione in ciascuna delle altre compagini sportive in parola, per trarne la conclusione che questa non potesse essere considerata estranea alla società fallita e alle sue vicende, alle quali avrebbe comunque potuto partecipare quantomeno in via di surroga della curatela inerte.
Con decisione del 3 gennaio 2017, il Giudice d’appello confermava, nella sostanza, le determinazioni assunte sul punto dal giudice di prime cure.
In particolare, facendo leva sulla lettera dell’art. 113 del Regolamento di giustizia (rubricato “Intervento del terzo” e volto a consentire l’intervento innanzi al Tribunale Federale soltanto al terzo in capo al quale sia ravvisabile «una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale») la Corte aveva ritenuto che entrambe le reclamanti fossero soggetti eterogenei rispetto alla società fallita con la conseguenza che, in capo a queste, non era ravvisabile alcuna situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale con riguardo alla vicenda oggetto di deferimento.
3.3. L’intera questione relativa all’integrità del contraddittorio è stata, infine, riproposta innanzi a questo Collegio di garanzia.
4. Così sinteticamente ricostruiti i fatti sulla scorta delle deduzioni e delle produzioni di parte, considera il Collegio come il fallimento della Mens Sana Basket S.p.A., alla stregua delle regole dell’ordinamento sportivo, abbia necessariamente comportato la fuoriuscita dal predetto ordinamento di questa società, mediante la revoca dell’affiliazione.
Dispone infatti l’articolo 132, comma 2, del vigente Regolamento della FIP (ma sovrapponibile era la previsione dell’art. 129 della versione precedentemente in vigore) che, in caso di fallimento della società sportiva, «il Consiglio federale delibera la revoca dell’affiliazione» i cui effetti (per il caso in cui sia disposta la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa) decorrono «dal termine dell’anno sportivo nel corso del quale sia stato dichiarato il fallimento, o da quella data anteriore nella quale il titolo sportivo sia stato attribuito ad altra Società».
Per comprendere meglio la portata di questa disposizione, occorre soppesare la definizione di “titolo sportivo” che l’articolo 131, comma 1, del medesimo Regolamento individua nel
«riconoscimento da parte della FIP delle condizioni tecniche e sportive che consentono la partecipazione di una Società ad un determinato Campionato», disponendone in ogni altro caso, diverso dal fallimento, l’incedibilità e l’insuscettibilità di valutazione economica.
Dette previsioni sono, inoltre, sicuramente coerenti con i “Principi Generali in materia di cessione del Titolo Sportivo negli sport di squadra” approvati dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 1344 del 23 ottobre 2006, laddove prevedono che: a) ove per qualsiasi motivo una società sportiva cessi di appartenere alla relativa Federazione sportiva nazionale, la Federazione delibera l’assegnazione del titolo ad altra società sportiva affiliata secondo le norme federali; b) in caso di fallimento, la Federazione potrà attribuire il titolo sportivo ad altra società sportiva appartenente alla stessa città o, a discrezione della Federazione stessa, ad altra società sportiva facente parte della medesima regione o area geografica.
A completamento del quadro ordinamentale di riferimento, occorre richiamare anche le norme contenute negli articoli 6, comma 5, e 7, comma 1, del Regolamento Esecutivo – Gare della FIP. La prima di esse prevede che «la Società neoaffiliata può partecipare esclusivamente ad un Campionato a libera partecipazione», nel mentre la seconda specifica che «sono considerati Campionati a libera partecipazione quelli dove per iscriversi non viene chiesto alcun titolo sportivo».
Infine, sempre nel Regolamento Esecutivo – Gare è collocata la significativa VI Disposizione generale, rubricata «Società “Campione d’Italia”», la quale, al comma 3, prevede che «la Società che nell’arco della sua storia sportiva raggiunge il numero di 10 scudetti tricolori è autorizzata a fregiarsi, permanentemente e eventualmente accanto allo scudetto, della stella d’oro. Per ulteriori 10 successivi tricolori la Società è autorizzata a fregiarsi di una aggiuntiva stella d’oro».
La lettura sistematica di queste disposizioni, nel raffronto con i fatti che emergono incontestati dalle produzioni e dalle deduzioni delle parti, consente a questo punto di trarre un duplice ordine di conclusioni.
In primo luogo, confermata l’estromissione della Mens Sana Basket Siena S.p.A. dall’ordinamento sportivo per effetto della dichiarazione di fallimento, con la conseguente revoca dell’affiliazione alla FIP e la non ammissione al Campionato di Serie A per l’anno sportivo 2014- 2015 (delibera n. 1/2014 sopra richiamata), occorre prendere in considerazione la posizione della neo affiliata Mens Sana Basket 1871 a r.l. e della Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S., che aveva costituito la società poi fallita e che oggi, assieme ad una variegata compagine rappresentativa della realtà sportiva e sociale senese, partecipa la prima.
Per quanto attiene specificatamente alla Mens Sana Basket 1871 a r.l., non può non considerarsi come l’iscrizione della stessa al campionato di Serie B per l’anno sportivo 2014- 2015 (v. delibera n. 74/2014 sopra richiamata) non sia potuta che avvenire, essendosi verificate numerose vacanze nel relativo campionato, sulla scorta di un idoneo titolo sportivo, trattandosi di un campionato non a libera partecipazione.
La lineare sequenza che emerge tra le due delibere del Consiglio Federale della FIP, ordinate in una sorta di progressione nella quale la prima sembra assumere carattere pregiudiziale rispetto alla seconda, lascia fondatamente ritenere che l’iscrizione al campionato di Serie B della Mens Sana Basket 1871 a r.l. sia avvenuto, nell’ambito di una fattispecie unitaria, ancorché realizzata attraverso decisioni autonome, sulla scorta del titolo sportivo precedente, ricorrendo tutti i presupposti ordinamentali per il suo passaggio.
In particolare, da un lato ricorreva indubbiamente la peculiare situazione legittimante costituita dalla dichiarazione di fallimento, mentre dall’altra, in armonia con i principi generali in materia sopra richiamati, sussisteva il pregnante elemento rappresentato dalla medesimezza del contesto cittadino senese che, di per sé, valeva a identificare con sicuro tratto di continuità l’intera operazione.
Non va, infatti, dimenticato che il complesso reticolo normativo appena evocato costituisce l’indispensabile presidio che l’ordinamento sportivo erige a difesa e incentivo del collegamento tra le società sportive e il territorio il quale le esprime e le supporta e che, secondo modalità quanto mai variegate, si alimenta di ogni aspetto che tale realtà geografica mostra come autoctono.
In altre parole, la specificità di un territorio in termini sociali, culturali e imprenditoriali non può che riflettersi con necessità anche sull’epifenomeno sportivo, condizionandolo in termini affatto peculiari e contestualmente attraendolo nel continuo processo creativo della tradizione locale. Le disposizioni richiamate appaiono dunque profondamente imbevute di tali principi e rendono ragione dell’intero processo fin qui descritto, tanto intimamente connaturato ai valori che innervano l’ordinamento sportivo quanto eterogeneo rispetto al sistema giuridico di diritto privato in punto di segni distintivi e di soggettività degli enti.
4.1. Da tali prime conclusioni se ne possono indurre di ulteriori, non appena si aggiunga che il mantenimento del rapporto ininterrotto col territorio senese e con la realtà sportiva precedente (peraltro saldate sul piano ordinamentale proprio dalla continuità del titolo sportivo) sono attestate nei fatti non soltanto dalla iterazione del nome sociale, che ormai identifica nell’ambiente cestistico la stessa città di Siena, o dal fil rouge costituito dalla spinta propulsiva e partecipativa della Polisportiva che ha percorso dall’inizio le vicende di tutte le compagini sportive del basket cittadino oggi in rilievo.
Se ve ne fosse ulteriore bisogno, risalta infatti in questo percorso il dato assai significativo costituto dalla continuità di utilizzo, da parte della Mens Sana Basket 1871 a r.l., degli stessi colori sociali della precedente società e la continuità di utilizzo dello storico palazzetto dello sport di Siena nel quale continua a essere custodito il corpus mechanicum dei prestigiosi trofei revocati dal giudice sportivo e identificati oggi con la nuova compagine sociale.
Ciò che, con ultima battuta, induce a considerare come proprio la rilevata assenza di una cesura storico-sportiva, che si riflette per quanto qui interessa sulla continuità sportiva tra le società in comparazione, finisce per attrarre nella sfera di competenza della società che prosegue l’attività sportiva anche i trofei conseguiti nel corso della storia del basket cittadino.
La circostanza non è di poco momento e non può sfuggire all’esame del Giudice sportivo non appena si consideri che, proprio alla luce della VI disposizione generale del Regolamento esecutivo – gare sopra richiamata, il numero di 10 scudetti tricolori conseguito da una società vale a farle conseguire l’ulteriore trofeo della “stella d’oro” affiancata, nel caso del conseguimento di ulteriori 10 scudetti, da un’altra “stella d’oro”.
Tale disposizione costituisce dunque, in una perfetta saldatura con le altre norme richiamate, l’immaginifica conferma del particolare rilievo che, segnatamente nell’ordinamento della pallacanestro, è attribuito alla continuità della storia e della tradizione sportive.
4.2. Dall’insieme delle considerazioni si qui svolte emerge in conclusione come la valutazione effettuata dai giudici di primo e di secondo grado in ordine alla estraneità della Mens Sana Basket 1871 a r.l. (e della Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S.) alla fallita Mens Sana Basket Siena S.p.A. abbia costituito l’erroneo presupposto per estromettere dal giudizio, ovvero per non consentire la partecipazione al medesimo giudizio delle predette compagini le quali, sia per la continuità storico-sportiva appena argomentata, sia per l’attrazione alla propria sfera dei trofei revocati, costituivano invece parti necessarie di quei giudizi nei quali avrebbero dovuto essere coinvolte sin dalla fase del deferimento.
4.3. La disintegrità costituzionale del contraddittorio comporta, dunque, assorbita ogni altra doglianza e questione, la nullità della pronuncia di appello, la quale ha deciso nel merito la controversia senza rilevare il medesimo vizio di invalidità che aveva afflitto anche la decisione del giudice di primo grado cui, pertanto, aveva omesso di rimettere gli atti.
4.4. Facendo applicazione dei principi di rango generale scolpiti dal terzo comma dell’art. 383 del codice di procedura civile («La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo») e non occorrendo, peraltro, alcun previo chiarimento nomofilattico delle Sezioni Unite sulle questioni esaminate, vanno dunque oggi annullate sia la decisione di primo grado sia quella resa in appello, disponendo la rimessione del giudizio al Tribunale Federale perché provveda in conseguenza, uniformandosi ai principi declinati nei capi 4., 4.1., 4.2., 4.2.1., 4.2.2.
5. La nullità così rilevata determina, comunque, il travolgimento anche di tutte le statuizioni rese, in entrambi i gradi, nei confronti delle altre parti processuali (alcune delle quali avevano a loro volta lamentato, nel corso dell’intera vicenda processuale, la disintegrità del contraddittorio), tenuto conto che la mancata partecipazione al giudizio delle società ingiustamente estromesse ha impedito il pieno dispiegamento del diritto di difesa anche delle altre parti processuali, tutte coinvolte a vario titolo nella dirigenza della Mens Sana, sia sotto il profilo della completezza della rappresentazione, nella continuità temporale, delle vicende di fatto rilevanti per la decisione, sia con riguardo alle questioni giuridiche complessivamente ritraibili in chiave oppositiva da tale ricostruzione.
6. Le spese del giudizio, tenuto conto della complessità e della sostanziale novità delle questioni decise, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Conferma la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, per connessione oggettiva.
Annulla le decisioni di primo e di secondo grado endofederali e rinvia al Giudice di primo grado.
Spese compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, nelle camere di consiglio dell’11 e del 18 aprile 2017.
IL PRESIDENTE I RELATORI
F.to Dante D’Alessio F.to Alfredo Storto
F.to Giovanni Iannini F.to Laura Santoro
Depositato in Roma, in data 21 giugno 2017.
IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face
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