CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 57 del 08/08/2017 – Hellas Verona F.C. S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Decisione n. 57

Anno 2017


IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT QUARTA SEZIONE

Composta da:

Dante D’Alessio - Presidente

Laura Santoro Relatrice

Giovanni Iannini

Cristina Mazzamauro

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2017, presentato, in data 16 giugno 2017, dalla società Hellas Verona F.C. S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Gianluigi Pellegrino,

 

contro

 

 

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Ferrari e Matilde Rota,

per la declaratoria dell’illegittimità

 

 

della pretesa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) di fare gravare sulla ricorrente un prelievo sulle risorse ad essa spettanti e in favore della complessiva Lega di Serie B, da valere a decurtazione delle somme che la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (L.N.P.A.) distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato, risultanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi; per la nullità/annullamento delle delibere dell'8 luglio 2009 e del 29 novembre 2012 della Assemblea della Lega di Serie B di approvazione della norma, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all'art. 1, punto 1.1, Capo I, posta a base del richiamato addebito e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o conseguenziale, nonché contro la nullità/annullamento degli atti di cessione di credito futuro con cui la ricorrente ha ceduto alla LNPB, a titolo di garanzia, tutti i crediti futuri che la società ricorrente maturerà nei confronti della LNPA.

Uditi, nel corso dell’udienza del 24 luglio 2017, per la parte ricorrenteHellas Verona F.C.

S.p.A.l’avv. Gianluigi Pellegrino, nonché il difensore della resistente –- LNPBavv. Matilde Rota;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, Prof.ssa Laura Santoro.

Ritenuto in fatto

 

 

La ricorrente, articolando un unico motivo di ricorso, contesta l’illegittimità dell’art. 1, punto 1.1, del Codice di Autoregolamentazione della Lega Serie B, che ha recepito la deliberazione della stessa Lega del 29/11/2012 (con la quale si è stabilito di aumentare l’importo del Contributo di Promozione, riferendolo a tre annualità sportive) “per contrasto con i principi di lealtà e regolarità sportiva; nonché per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. n. 9/08, dell’art. 16.1.j dello Statuto della Lega di Serie B e dell’Accordo di separazione dei proventi tra Lega A e Lega B di cui alla Delibera LNP del 25.8.09”.

La ricorrente, nella specie, contesta la natura discriminatoria della pretesa della Lega di Serie B a titolo di Contributo di Promozione, in quanto posta a carico soltanto di alcuni e non, invece, di tutti gli associati alla stessa Lega, nonché la sua contrarietà ai criteri di riparto dei proventi derivanti dalla negoziazione dei diritti audiovisivi di cui al D.lgs. n. 9/2008.

E’ detto, in proposito, che “il presupposto di cui alla delibera assembleare del 29.11.2012 (…) risulta gravemente iniquo e privo di qualsiasi fondamento giuridico”, donde discende “oltre la nullità della delibera in questione, la nullità degli atti di ricognizione del debito con cui l’Hellas Verona ha ceduto tutti i crediti futuri che maturerà nei confronti della LNPA”.

La ricorrente lamenta, inoltre, che l’estensione dell’obbligo di versamento del Contributo di Promozione anche ai due anni di  permanenza nella massima serie successivi all’anno seguente a quello in cui è maturata la promozione violerebbe lo Statuto della Lega di Serie B nella parte in cui è stabilito che le entrate della stessa possano essere costituite da “eventuali contributi a carico delle società ammesse a partecipare al Campionato di Serie A che nella stagione sportiva precedente erano associate alla Lega”.

L’Hellas Verona chiede, in conclusione, la “declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lega di Serie B di fare gravare sulla ricorrente un prelievo sulle risorse ad essa spettanti dalla Serie A e in favore della complessiva Lega di Serie B” e la “nullità/annullamento degli atti indicati in epigrafe”.

Con memoria del 26 giugno 2017, si è costituita la L.N.P.B. eccependo la legittimità della delibera assembleare del 29/11/2012, la quale risulta approvata all’unanimità dalle  “21 società presenti, tra cui lo stesso Verona, donde l’inammissibilità della domanda di annullamento avanzata dalla ricorrente.

La L.N.P.B. eccepisce, inoltre, la tardività del ricorso “essendo trascorsi quasi 5 anni dalla data in cui il Verona ha votato (esprimendosi a favore) la delibera impugnata”. Essa rileva, altresì, che la ricorrente, non soltanto “ha concorso ad approvare la suddetta delibera, ma vi ha addirittura dato correttamente esecuzione per tutte e tre le annualità trascorse consecutivamente in Serie A dalla s.s. 2013/14 alla s.s. 2015/16”, senza avere mai “mosso alcuna contestazione”.

La resistente rileva, inoltre, l’erronea qualificazione della domanda formulata dalla ricorrente, dove si afferma che la delibera del 29 novembre 2012 condizionerebbe l’iscrizione al campionato, donde se ne farebbe discendere il rilievo pubblicistico della presente controversia. Contesta, infine, “l’asserita violazione dei principi di lealtà e regolarità sportiva”, nonché la presunta violazione degli artt. 25 e 26 del Decreto Melandri e dell’accordo del 29 luglio 2009. Conclude, quindi, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso del Verona.

Con successiva memoria del 14 luglio 2017, la L.N.P.B. ha insistito sulla domanda di rigetto del ricorso, allegando una lettera a firma del Presidente del Verona, Maurizio Setti, “per ribadire come le contestazioni formulate dal Verona avverso il Contributo Promozione abbiano rilievo sotto un profilo di mera valutazione sull’opportunità di intervenire sul sistema economico e di ripartizione delle risorse nel mondo del calcio professionistico e non per (infondati) profili di illegittimità delle delibere che interessano il Contributo Promozione”.

 

Considerato in diritto

 

 

  • La ricorrente Hellas Verona ha adito direttamente questo Collegio di Garanzia, senza l’instaurazione di precedenti giudizi endofederali. Riveste, dunque, carattere preliminare l’accertamento della competenza di questo Collegio a decidere sulla controversia in esame, ai sensi dell’art. 54, comma 3, CGS, in combinato disposto con l’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 6.15 dello Statuto della Lega di Serie B.
  • Come è noto, l’art. 54, comma 3, CGS assegna alla competenza del Collegio di Garanzia la decisione, quale Giudice in unico grado, delle “controversie ad esso devolute (…) dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali”. L’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C. dispone che “Le controversie (…) per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali”.
  • Ciò premesso, la società Hellas Verona era associata alla Lega di Serie B al tempo dell’adozione della delibera in oggetto. L’art. 6.15 dello Statuto della Lega di Serie B prevede che “Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data dell’Assemblea da parte delle società presenti ed ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell’Assemblea. Le società che non hanno partecipato all’Assemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento del relativo verbale”.

Pertanto, la ricorrente, ove avesse voluto impugnare la delibera per cui è causa, avrebbe potuto valersi della procedura di cui all’art. 6.15 sopra citato, ciò che, invece, non ha fatto, ma, al contrario, vi ha rinunciato, votando a favore della stessa delibera.

Nel caso de quo, dunque, in assenza dell’esperimento dei gradi interni di giustizia federale, non è data azione innanzi a questo Collegio.

  • si può ritenere che i termini per impugnare la delibera in questione si siano riaperti per la ricorrente in relazione alla circostanza che la stessa, dopo aver partecipato al campionato di Serie A negli anni 2013/20142014/15 e 2015/16 (ed aver corrisposto il contributo promozione per tre annualità), è retrocessa in Serie B (al termine della stagione 2015/16) ed è poi nuovamente stata promossa in Serie A, per la stagione sportiva 2017/18, con la

conseguente rinnovata applicazione della regola, solo ora contestata, che l’Hellas Verona ha votato ed alla quale ha fatto più volte acquiescenza.

  • Restano assorbite tutte le altre domande ed eccezioni.

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese vengono liquidate nella misura di 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 luglio 2017.

 

Il Presidente                                                                                                 La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                             F.to Laura Santoro

Depositato in Roma in data 8 agosto 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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