CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 79 del 24/10/2017 – Procura Generale dello Sport CONI/Jose Louis Castezana Correa/Federazione Italiana Sport Equestri
Decisione n. 79
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Giovanni Iannini
Antonio Massimo Marra
Laura Santoro - Componenti
Alfredo Storto - Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 98/2017, presentato, in data 25 settembre 2017, dalla Procura Generale dello Sport preso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello,
contro
il sig. Josè Luis Castezana Correa
e nei confronti
della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.)
avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FISE del 26 luglio 2017, resa nel procedimento P.A. 35/2017, promosso a carico dei sigg. Filomena Palomba e Josè Luis Castezana Correa, con la quale la Corte, in riforma della decisione assunta dal Giudice di primo grado endofederale, ha irrogato, nei confronti dello stesso sig. Correa, la sanzione della sospensione per 3 mesi dall'attività agonistica e da ogni carica o incarico sociale e federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché dell'autorizzazione a montare o di altre forme di tesseramento federale.
udita, nell'udienza del 20 ottobre 2017, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Daniela Noviello, all’uopo delegata dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Cons. Alfredo Storto.
Ritenuto in fatto
- Con atto dell’8 maggio 2017, la Procura Federale presso la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ha deferito innanzi al Tribunale Federale i tesserati Filomena Palomba e José Luis Castezana Correa per rispondere della violazione dell’art. 1.1. del Regolamento di Giustizia federale, con l’aggravante di cui all’art. 8, lettera h).
In particolare, alla prima veniva contestato di aver consegnato, nella piena consapevolezza della sua falsità, una patente B agonistica e un certificato recante doppio timbro A.C.T.P. Old West al Castezana Correa al quale era a sua volta contestato di aver certificato, ai fini della presentazione di una domanda di reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno nell’esercito, il possesso di un brevetto B agonistico, pur essendo consapevole di non aver mai conseguito alcuna formazione per le discipline olimpiche.
1.1. Il Tribunale Federale, con la sentenza n. 8/2017 del 21 giugno 2017, ha applicato alla Palomba la sanzione della sospensione per due anni dall’attività agonistica e da ogni carica e incarico sociale o federale, condannandola altresì al pagamento di un’ammenda di € 3.000,00, nel mentre, riconoscendone l’affidamento incolpevole, ha mandato assolto il Castezana Correa, per il quale la Procura aveva invece chiesto nove mesi di sospensione ex art. 6, lettera f), del Regolamento di Giustizia della FISE.
1.2. Parzialmente diverso è stato l’avviso della Corte Federale d’Appello, la quale, con decisione del 26 luglio 2017, pubblicata lo stesso giorno, ha parzialmente accolto il reclamo: a) della Palomba, riducendo la sospensione a nove mesi e l’ammenda a € 1.000,00; b) della Procura Federale, dichiarando il Castezana Correa responsabile dei fatti contestati e condannandolo
«alla pena della sospensione per mesi tre dall’attività agonistica e da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, e dell’autorizzazione a montare o di altre forme di tesseramento federale».
1.2.1. La Corte Federale, quanto a quest’ultimo capo, ha così testualmente motivato: «passando ora alla pena, considerando che il Correa non ha più coltivato l'interesse alla equitazione, né risulta aver rinnovato il tesseramento, sembra congrua la sanzione della sospensione per mesi tre dall’attività agonistica e da ogni carica o incarico sociale o federale».
2. La Procura Generale dello Sport presso il CONI ha presentato ricorso innanzi a questo Collegio con riguardo alla posizione del solo José Luis Castezana Correa, lamentando:
1) la violazione e la falsa applicazione dell’art. 9 del Regolamento di Giustizia della FISE, in quanto il Giudice d’Appello, pur avendo correttamente ricostruito i fatti contestati, debitamente ascrivendoli all’incolpato, avrebbe invece applicato una circostanza attenuate («non avere il Correa più coltivato l'interesse alla equitazione, né rinnovato il tesseramento») estranea al numerus clausus declinato dall’art. 9 del Regolamento di Giustizia e, in ogni caso, fondata su un elemento di fatto erroneamente e irragionevolmente valutato per attenuare la sanzione invece che, correttamente, quale circostanza aggravante, perché chiaramente rivelatrice dell’intento di conseguire fraudolentemente un falso titolo da spendere in una procedura di selezione pubblica;
2) l’omessa e insufficiente motivazione, in quanto le ragioni che hanno indotto la Corte Federale a discostarsi dalla richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura sarebbero state dalla prima liquidate in poche righe e con l’esclusiva indicazione di anodìne circostanze di fatto, non altrimenti assistite da alcuno sviluppo argomentativo.
Per queste ragioni, la ricorrente chiede, in via principale, che il Collegio applichi al Castezana Correa la sanzione della sospensione per mesi 9 prevista dall’art. 6, lettera f), del Regolamento di Giustizia ovvero, in subordine, annulli la pronuncia impugnata, rinviando il processo alla Corte Federale con l’enunciazione del principio di diritto.
2.1. Non si è costituito in giudizio il resistente.
3. All’udienza del 20 ottobre 2017, sentite le parti comparse, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in diritto
1. Non può essere accolto il primo motivo di ricorso col quale la Procura Generale deduce l’illegittima applicazione, dal parte del Giudice d’Appello, di una circostanza attenuante non contemplata dall’art. 9 del Regolamento di Giustizia della FISE e, comunque, erroneamente valutata per alleggerire l’entità della sanzione invece che, correttamente, per inasprirla.
1.1. Infatti, occorre rilevare che la Corte Federale d’Appello, con la decisione oggi in esame, non ha apprezzato il fatto di non avere il Castezana Correa più coltivato l'interesse alla equitazione, né rinnovato il tesseramento, alla stregua di una circostanza attenuante, in quanto tale non inclusa nel catalogo perentorio dell’art. 9, ma ha invece proceduto alla valutazione del dato in questione nella diversa ed eterogenea attività discrezionale di commisurazione della sanzione, alla stregua di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento.
Recita questa disposizione che «ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato e deve contenere (…) l’indicazione delle sanzioni la cui applicazione deve essere proporzionata alla gravità degli illeciti commessi, tenuto conto della qualifica e/o del ruolo, e/o della carica rivestiti dal responsabile, degli effetti della sua condotta e delle sue motivazioni».
E che la valutazione effettuata dal Giudice di Appello sia da ascrivere all’attività di adeguamento proporzionale della sanzione al fatto esaminato (e per il quale l’interessato è stato ritenuto sanzionabile) emerge inequivocabilmente anche dal tenore letterale del capo della decisione, laddove la Corte Federale, «passando ora alla pena», ne effettua una tipica valutazione di mera adeguatezza («sembra congrua la sanzione») alla luce di una circostanza evidentemente tenuta per rivelatrice della tenuità degli effetti della condotta e che, a sua volta, disvelerebbe un impianto volitivo dell’incolpato privo di rilevante offensività (per quanto riguarda il rapporto con la Federazione).
1.2. Ciò posto, occorre considerare che l’apprezzamento favorevole per l’incolpato di una circostanza di fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, costituisce esplicazione di una attività squisitamente discrezionale del Giudice di merito, come tale non censurabile col ricorso innanzi a questo Collegio allo scopo di farne invece scaturire una diversa valutazione in termini di disvalore.
2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, col quale la Procura Generale sostanzialmente lamenta l’omessa motivazione della decisione proprio con riguardo all’ellitticità e all’insufficienza delle ragioni che hanno indotto il Giudice di seconde cure a non accogliere per intero la richiesta dell’accusa.
Infatti, pur nella sua stringatezza, la motivazione esposta nella decisione di appello con riguardo alla commisurazione della sanzione lascia cristallinamente emergere, attraverso il duplice dato di fatto evocato (la cui valutazione in favore dell’incolpato, come si è detto, non è più discutibile nella sede di legittimità), le ragioni dell’apprezzamento compiuto dal giudicante nei termini della meritevolezza di una sanzione meno afflittiva (rispetto alla richiesta della Procura), in relazione ad una minore offensività del fatto per il mondo dell’equitazione.
Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso va dunque respinto.
- Nulla deve essere liquidato a titolo di spese del giudizio, anche tenuto conto della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Respinge il ricorso. Nulla per le spese.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 20 ottobre 2017.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Alfredo Storto
Depositato in Roma in data 24 ottobre 2017.
Il Segretario
F.to Alvio La Face