CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 80 del 06/11/2017 – Uberto Lupinetti/Federazione Italiana Sport Equestri
Decisione n. 80
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Giovanni Iannini
Antonio Massimo Marra
Alfredo Storto - Componenti
Laura Santoro - Relatrice
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 94/2017, presentato, in data 11 settembre 2017, dal sig.
Uberto Lupinetti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Iudica e Stefania Cappa,
contro
la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.),
avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FISE (in funzione di Corte Sportiva d'Appello) n. 2/2017 del 12 luglio 2017, pubblicata il giorno successivo, con la quale, in parziale riforma del giudizio di primo grado endofederale dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale, è stata irrogata al ricorrente la sanzione della sospensione da ogni carica e/o incarico sociale e/o federale per mesi quattro, per la violazione dell'art. 6, lett. e), del R.G. FISE.
Costituitasi in giudizio la Procura Federale FISE, con memoria del 21 settembre 2017, nella persona del Procuratore Federale, avv. Anselmo Carlevaro, e del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Cristina Varano;
uditi, nell'udienza del 20 ottobre 2017, gli avv.ti Fabio Iudica e Stefania Cappa, per il ricorrente, sig. Uberto Lupinetti; il Procuratore Federale Aggiunto FISE, avv. Cristina Varano, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Danila Noviello, all’uopo delegata dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, Prof. Laura Santoro.
Ritenuto in fatto
1. Con atto depositato l’11 settembre 2017, il sig. Uberto Lupinetti ha impugnato davanti al Collegio di Garanzia dello Sport la decisione, n. 2/2017 del 12 luglio 2017, con la quale la Corte Federale d'Appello FISE (in funzione di Corte Sportiva d'Appello), in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale, ha irrogato a suo carico la sanzione della sospensione da ogni carica e/o incarico sociale e/o federale per mesi quattro, per la violazione dell'art. 6, lett. e), del R.G. FISE.
2. Il sig. Lupinetti, nei confronti della decisione impugnata, ha sollevato i motivi di impugnazione della violazione di legge, in riferimento agli artt. 25, 26, 35, 38 e 39 del Regolamento di Giustizia della F.I.S.E., vigente all’epoca dei fatti in causa, e della omessa e/o insufficiente e/o contradditoria motivazione circa più punti decisivi della controversia.
2.1. Nello specifico, il ricorrente, dopo aver rilevato che le comunicazioni presentate dai signori Dagradi e Pontiggia, che hanno dato avvio al procedimento a suo carico, devono essere qualificate come istanze, ai sensi dell’art. 38, n. 1, lett. c, del Regolamento di Giustizia F.I.S.E, lamenta, in primo luogo, che la Corte Sportiva d’Appello avrebbe dovuto dichiararle inammissibili, giacchè indirizzate al Procuratore Federale in luogo del Giudice Sportivo, come prescritto dall’art. 39, n. 1, del citato R.G.
2.2. Il ricorrente rileva, inoltre, che “con riferimento all’istanza della signora Dagradi la stessa è pervenuta al Procuratore Federale in data 27 aprile 2017 e successivamente dallo stesso trasmessa al GSN in data 2 maggio 2017”; pertanto, ne discenderebbe la sua inammissibilità in quanto presentata oltre “il termine di tre giorni dal compimento dell’evento”, così come sancito dall’art. 39, n. 1, R.G. F.I.S.E.
2.3. Il ricorrente lamenta, altresì, la carenza di “una situazione giuridicamente protetta nell’Ordinamento Federale”, che è requisito che deve sussistere in capo a colui che presenta un’istanza ai sensi dell’art. 38, n. 1, lett. c. Il ricorrente richiama sul punto anche l’art. 100 c.p.c. che, come è noto, dispone che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Precisa, quindi, che tale interesse, in quanto “deve essere diretto, attuale e personale”, ove sottostante al reclamo in ordine allo svolgimento di una competizione sportiva, in primo luogo, non può che riferirsi ai soli “soggetti che vi hanno partecipato” e, in secondo luogo, deve “essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l’azione”. Pertanto, sarebbe da riconoscere la carenza di interesse in riferimento all’istanza del sig. Pontiggia, in quanto lo stesso non è un partecipante alla competizione, nonchè anche in riferimento all’istanza della sig.ra Dagradi, giacchè sua figlia “è stata regolarmente ammessa e ha regolarmente gareggiato, non subendo pregiudizio alcuno”.
2.4. Il ricorrente lamenta, infine, la violazione dell’art. 26 del R.G. F.I.S.E., allorchè la Corte Sportiva d’Appello ha escluso che, nel caso de quo, ricorra un’ipotesi di violazione dell’obbligo di versamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, ivi previsto, a motivo del fatto che tale disposizione non ricomprende nel suo ambito di applicazione le denunce, quali appunto vanno qualificate le comunicazioni inviate dai sigg. Pontiggia e Dagradi.
2.5. Il ricorrente conclude chiedendo, in via principale, “accertata e dichiarata l’inammissibilità e/o improcedibilità delle istanze promosse dai signori Dagradi e Pontiggia”, l’annullamento della sentenza impugnata; in via subordinata, l’annullamento con rinvio; in ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
3. La Procura Federale, con la sua memoria di costituzione, eccepisce l’infondatezza della doglianza del ricorrente concernente l’inammissibilità delle istanze dei sigg. Pontiggia e Dagradi, facendo espresso rinvio sul punto alle motivazioni espresse dalla Corte Sportiva di Appello; richiama, inoltre, un precedente della Corte Sportiva d’Appello (sentenza R.G. n. 9/2016), in cui viene affermata la tardività dell’istanza presentata alla Procura Federale oltre il termine di tre giorni dal compimento dell’evento e trasmessa dalla Procura Federale al Giudice Sportivo, là dove l’attività della Procura si sia limitata alla “mera trasmissione”.
La Procura Federale rileva sul punto che nessuna attività propriamente istruttoria può essere compiuta dalla stessa nei procedimenti davanti al Giudice Sportivo e che, nel caso de quo, il Procuratore che ha ricevuto le denunce dei sigg. Dagradi e Pontiggia ha svolto l’attività di “scrutinio preliminare della vicenda”, che fa sì che tale attività non possa considerarsi “mera trasmissione” delle stesse denunce.
Contesta, infine, anche le ulteriori doglianze in ordine alla carenza di interesse ed all’omesso versamento del contributo per l’accesso ai servizi della giustizia, richiamandosi alle argomentazioni svolte dalla Corte Sportiva d’Appello.
La Procura Federale conclude, quindi, con la richiesta di rigetto del reclamo e di conferma della sentenza impugnata.
- Con memoria ex art. 60, comma 4, CGS, il ricorrente sostiene che le eccezioni della resistente sono fondate su argomenti di puro merito e, come tali, inammissibili in questa sede. Richiama, inoltre, la decisione del Giudice Sportivo della F.I.S.E. del 3/10/2017, emessa nel procedimento n. 7/2017, in cui si ribadisce che, ai sensi dell’art. 39 R.G., “l’istanza del soggetto interessato deve essere proposta al Giudice Sportivo Nazionale entro il termine di 3 giorni dal compimento dell’evento a pena di inammissibilità” e, perchè ricorra l’ipotesi di cui all’art. 38, lett. b, R.G., la segnalazione della Procura Federale deve avvenire “in seguito ad un’attività propria” della stessa e non deve consistere nel “mero inoltro a mezzo mail della segnalazione” della parte istante. Richiama, inoltre, il precedente della Corte Sportiva d’Appello, già citato dalla resistente (sent. n. 9/2016), nella parte in cui si statuisce che “La trasmissione della segnalazione non può assurgere a segnalazione della Procura Federale che, lungi dal far proprio l’atto, non ha compiuto direttamente per la formazione dello stesso alcuna attività di indagine per valutare o meno la fondatezza della segnalazione ricevuta rispetto alla commissione o meno di un illecito sportivo – come nel caso che ci occupa”.
Contesta, infine, che la Procura Federale “ha sempre considerato la comunicazione della notizia di illecito sportivo della sig.ra Dagradi come un’istanza, salvo poi definirla come una segnalazione laddove si è resa conto che mancava una situazione giuridicamente protetta dall’Ordinamento federale quale presupposto della stessa”. In ordine all’istanza del sig. Pontiggia, rileva che la stessa Procura Federale ha “ritenuto insussistente l’interesse del signor Pontiggia”. Ribadisce, inoltre, l’argomento in ordine all’assoggettabilità delle istanze all’obbligo di versamento del contributo per l’accesso ai servizi della giustizia. Insiste, infine, su tutte le domande già formulate nell’atto introduttivo del presente giudizio.
Considerato in diritto
- La Corte Sportiva d’Appello, nell’esercizio del suo potere di qualificazione in diritto dei fatti, ha riconosciuto che gli atti a firma del sig. Pontiggia e della sig.ra Dagradi, indirizzati alla Procura Federale, hanno natura giuridica di denuncia, ai sensi dell’art. 3 del R.G. della F.I.S.E. e, correlativamente, ha aggiunto che l’inoltro degli stessi da parte della stessa Procura al Giudice Sportivo ha natura di autonoma segnalazione, ai sensi dell’art. 38, lett. b., del citato R.G.
Nella ricostruzione dei fatti, la Corte Sportiva d’Appello ha riconosciuto che “il Procuratore Federale, nell’esercizio della sua funzione di organo inquirente e requirente, ha (…) svolto uno scrutinio preliminare della vicenda portata alla sua attenzione per verificare la competenza degli Organi federali chiamati a decidere sui fatti denunciati, giungendo alla condivisibile decisione di trasmettere l’esposto al GSN per i fatti in esso descritti ritenuti di sua competenza (…), trattenendo invece alla propria attenzione i fatti relativi al mancato tesseramento dell’interessata (…) nonostante il pagamento delle quote”.
- Tale qualificazione risulta suffragata da elementi di fatto e da argomentazioni in diritto che questo Collegio ritiene pienamente condivisibili.
Quanto ai primi, va rilevato, tra l’altro, che sia il sig. Pontiggia che la sig.ra Dagradi negli atti a loro firma si riferiscono espressamente alla fattispecie della denuncia mediante l’impiego di tale termine accompagnato, in un caso, anche al rinvio all’art. 3 del R.G., che disciplina appunto l’obbligo di denuncia a carico dei tesserati.
Quanto alle seconde, la Corte Sportiva d’Appello ha puntualmente distinto gli ambiti di competenza delle attività della Procura Federale e del Giudice Sportivo, nella specie del Giudice Sportivo Nazionale, sottolineando come non sussista alcun termine per l’esercizio del potere di segnalazione del Procuratore Federale ai fini dell’avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 38, lett. b., del R.G.
- Al riguardo, si deve osservare che la citata disciplina federale prevede che il procedimento davanti al Giudice Sportivo, competente per i fatti riguardanti lo svolgimento di gare, può essere avviato o d’ufficio, su segnalazione della Procura Federale, o su istanza di un soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.
Il procedimento d’ufficio, su segnalazione della Procura Federale, può essere poi avviato anche a seguito di una denuncia che può essere fatta da un soggetto che è venuto a conoscenza di un illecito verificatosi nello svolgimento della competizione sportiva
- In particolare, come si evince anche dalla lettura delle norme regolamentari richiamate, vi è una distinzione sostanziale tra l’atto di denuncia, che è diretto a dare informazione in ordine ad “atti sanzionabili, commessi o in via di commissione”, al fine della loro repressione, e l’istanza, che mira invece a segnalare un’irregolarità nello svolgimento di una competizione al fine della salvaguardia del principio di regolarità delle gare. Da tale distinzione deriva la diversa disciplina sulla legittimazione attiva in ordine, da una parte, alla proposizione della denuncia, che ha carattere generale, giacchè è riconosciuta a tutti i tesserati, ed è declinata in termini di obbligo, ed alla proposizione, dall’altra parte, dell’istanza, che ha carattere speciale, giacchè è riconosciuta soltanto “al soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta” ed ha valenza facoltativa.
- Facendo applicazione di tale distinzione, la fattispecie oggetto del presente giudizio, secondo la qualificazione operata dalla Corte Sportiva d’Appello, che questo Collegio ritiene corretta, deve essere inquadrata fra i casi di denuncia e ricade quindi nell’ambito di applicazione degli artt. 3 e 38, lett. b, R.G., e non già degli artt. 38, lett. c, e 39, come invocato da parte del ricorrente.
- I precedenti della Corte Sportiva d’Appello della F.I.S.E., richiamati nel giudizio (sentenze nn. 9 e 10 del 2016), concernono, invece, la diversa fattispecie ricadente nell’ambito di applicazione degli artt. 38, lett c, e 39. Si tratta, infatti, di due casi, che traggono origine dalla medesima vicenda, in cui uno stesso soggetto, oltre il termine di cui all’art. 39 R.G., aveva presentato due istanze alla Procura Federale e questa si era limitata alla mera trasmissione delle stesse al Giudice Sportivo Nazionale.
La Corte Sportiva d’Appello, nelle citate decisioni, ha quindi ritenuto che “la mera trasmissione della Procura Federale al G.S.N. della segnalazione ricevuta da un soggetto interessato, oltre i termini perentori previsti, non possa sfuggire alla conseguente dichiarazione di inammissibilità della stessa”. “I termini e le modalità con le quali la Procura deve svolgere le proprie attività e funzioni sono disciplinati al Capo VI del Reg. Giust. cui l’Ufficio del Procuratore Federale deve attenersi, tenendo a mente come l’art. 61 Reg. Giust. sancisce chiaramente come l’Ufficio del Procuratore Federale «promuove la repressione degli illeciti disciplinari e sportivi». L’azione disciplinare viene esercitata all’esito di una ben precisa attività opportunamente regolamentata e si esplica con un atto formale a firma del Procuratore Federale. Rebus sic stantibus non si può ritenere, alla luce di quanto previsto dal Regolamento di Giustizia, che la Procura Federale possa esercitare l’azione disciplinare attraverso la mera trasmissione di un atto non proprio e non formatosi con l’osservanza delle norme regolamentari di cui al Capo VI”.
Nei casi sopradetti, dunque, l’avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo ha avuto origine dall’istanza del soggetto interessato e l’intervento della Procura Federale non ha acquistato il rilievo sostanziale di autonoma segnalazione, cosicchè la tardività dell’istanza si è riflessa anche sull’atto di trasmissione della Procura, determinando l’illegittimità del procedimento avviato innanzi al Giudice Sportivo.
A diversa conclusione si sarebbe potuto giungere qualora la Procura Federale, pur avendo ricevuto un’istanza oltre il termine perentorio di tre giorni sancito dall’art. 39 R.G., avesse ritenuto di dover qualificare come denuncia la segnalazione ricevuta ed avesse quindi ritenuto, facendola propria, di chiedere al Giudice Sportivo di pronunciarsi sulla vicenda.
- Per le ragioni esposte, le doglianze sollevate con i primi tre e centrali motivi dal sig. Uberto Lupinetti, in ordine alla erroneità del destinatario dell’istanza, alla tardività della stessa ed alla carenza di interesse, risultano infondate.
- Anche la doglianza, sollevata con i quarto motivo, riguardante l’omesso versamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia non merita accoglimento. Come adeguatamente motivato dalla Corte Sportiva d’Appello, l’art. 26 del R.G. pone tale contributo a carico di colui che propone un “ricorso dinanzi ad un Organo di Giustizia” ed entro tale previsione non può essere ricompreso anche il denunciante.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Federazione Italiana Sport Equestri.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 20 ottobre 2017.
Il Presidente La Relatrice
F.to Dante D’Alessio F.to Laura Santoro
Depositato in Roma in data 6 novembre 2017.
Il Segretario
F.to Alvio La Face