F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 96 DELLA SOCIETÀ ASD NUOVA POL. TORRENOVESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD FREE TIME CLUB AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 272 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANGANO ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

RECLAMO N°. 96 DELLA SOCIETÀ ASD NUOVA POL. TORRENOVESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD FREE TIME CLUB AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 272PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANGANO ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso N. 272 del 28.6.16 la Società ASD Free Time Club adiva la Commissione Premi per ivi sentirsi ottenere la condanna della ASD Nuova Polisportiva Torrenovese al pagamento della somma di1.084,00, quale premio di preparazione ex art 96 NOIF, relativo all’atleta Alessio Mangano, dovuto per la stagione 2013/2014, quale unica Società ad averlo tesserato, prima del tesseramento con vincolo pluriennale con la Società resistente, avvenuto per la successiva stagione 2015/2016.

La Commissione Premi con decisione n. 3/E del 27.10.96, accertata la regolarità e legittimità della documentazione, riteneva come dovuta la somma di1.084,00, oltre162,60 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l’effetto condannava la ASD Nuova Polisportiva Torrenovese al pagamento della relativa somma.

La decisione veniva comunicata alle parti il 15.11.16.

Con atto del 22.11.16, la ASD Nuova Polisportiva Torrenovese impugnava la decisione assumendo a) di non aver avuto notizia del giudizio, essendo la nuova presidenza subentrata soltanto il 13.8.16 nella gestione societaria; b) che il ricorso sarebbe nullo per la mancata identificazione del sottoscrittore e per al indecifrabilità della sua firma; c) che non sarebbe stata allegata in atti la cartolina di ricevimento al ricorso introduttivo; d) che la Commissione Premi avrebbe errato nel considerare la ASD Free Time Club come unica Società, laddove l’atleta sarebbe stato tesserato con essa appellante con vincolo annuale per la precedente stagione 2014/2015.

Concludeva per la sospensione della esecutività della decisione, per la nullità del ricorso introduttivo, per la nullità del procedimento, e comunque per la riforma della decisione riducendo il premio a € 433,60, quale penultima Società, e non unica Società.

Alla udienza del 31.1.17 le vertenza veniva decisa.

L’appello va rigettato, in quanto infondato, per i motivi che seguono.

Ritiene questo Tribunale di dover analizzare singolarmente i motivi di doglianza, che peraltro si palesano tutti infondati.

Preliminarmente la ASD Nuova Polisportiva Torrenovese contesta di non aver potuto prendere conoscenza e visione della vertenza, essendo il Presidente, legale rappresentante e firmatario del gravame, subentrato nella gestione soltanto il 13.8.16.

L’eccezione è inammissibile e infondata; essa non è tradotta in una specifica richiesta nel petitum, ed in ogni caso il mutamento degli organi sociali non rileva sulla conoscenza legale degli atti presso la Società destinataria di essi; si tratta di un problema tutto interno alla Società appellante, cui questo procedimento è assolutamente estraneo.

Parimenti inammissibile, tardiva e infondata è la censura relativa alla mancata identificazione e indicazione del soggetto firmatario del ricorso introduttivo, trattandosi di eccezioni di parte che, eventualmente dovevano essere formulate immediatamente innanzi al Commissione Premi, e non certo tardivamente e inammissibilmente in sede di gravame, e dinanzi a questo Tribunale.

Anche il terzo motivo si palesa infondato: l’art 96 comma3 prescrive che al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte.

Dalla lettura della norma non si riscontra l’obbligo di deposito dell’avviso di ricevimento, essendo la prescrizione limitata al sola ricevuta di spedizione.

Infine anche il quarto motivo, strettamente di merito, è infondato, in ragione del fatto che, avendo la appellante ASD Nuova Polisportiva Torrenovese tesserato successivamente alla ASD Free Time Club, e per la stagione 2014/2015, il calciatore ma con vincolo annuale e per il periodo sino al tesseramento pluriennale avvenuto per la stagione 2015/2016, la stessa ASD Free Time Club è comunque correttamente stata indicata come unica Società avente diritto al premio.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Nuova Pol. Torrenovese e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it