F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 103 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE D’AIELLO ROCCO, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

 

RECLAMO N°. 103 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE D’AIELLO ROCCO, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

Con ricorso del 29 agosto 2016 l’atleta tesserato Rocco D’Aiello ha adito la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la SSD Città Di Foligno 1928 Srl al pagamento della somma di € 17.700,00 sulla maggior somma pattuita di € 25.000,00 per la stagione 2015/2016 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall’art. 94 ter delle NOIF.

La Società resistente ha controdedotto eccependo la nullità ed illegittimità dell’accordo economico per violazione dell’art. 94 ter comma 6 NOIF poiché la norma indica quale limite massimo della somma lorda annua da corrispondersi ai giocatori € 28.158,00, ed il comma 2 prescrive che in ipotesi di opzione per la somma lorda annua questa debba essere corrisposta in dieci rate mensili di eguale importo, e quindi di importo pari ad2.815,80; l’accordo economico sottoscritto, al contrario, prevede, a fronte di un tesseramento di sei mesi, la corresponsione di una somma lorda di € 25.000,00, e quindi una rata mensile di € 4.166,67, superiore alla somma prevista per legge.

Conclude la Società affermando che il giocatore avrebbe diritto alla somma lorda annua di € 16.894,80.

Eccepisce inoltre, una compensazione di crediti sostenendo di avere pagato le spese di vitto ed alloggio del calciatore. A tal fine deposita contratti di locazione e un elenco di uscite e pagamenti asseritamente sostenuti dalla Società.

Rileva, altresì, che l’accordo non riporta la data di sottoscrizione il periodo di durata dello stesso; eccepisce infine, l’esistenza di un accordo integrativo che prevederebbe la corresponsione di una somma netta, violativo dell’art.94 ter, comma 1 delle NOIF.

Sostiene, infine, che la somma dovuta al calciatore vada decurtata della ritenuta d’acconto versata pari ad € 1.104,00, producendo come prova del versamento una certificazione unica relativa all’anno 2015.

La Commissione Accordi Economici, ha accolto la domanda evidenziando che l’accordo economico perfezionato tra le parti e regolarmente depositato innanzi alla LND, indica il periodo di efficacia del contratto con decorrenza dal 28/01/2016 al 30/06/2016, per un importo lordo di € 25.000,00.

Sostiene la CAE che la previsione convenzionale, liberamente e consapevolmente inserita ed approvata con la sottoscrizione delle parti, prevalga su ogni diversa circostanza ed assuma valore vincolante tra le stesse, e che la documentazione prodotta in atti offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrete, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato; conseguentemente ha condannato ASD Città di Foligno 1928 Srl al pagamento in favore del calciatore della somma di € 17.700,00.

Tale decisione, comunicata alla ASD Città di Foligno 1928 Srl in data 7/12/2016, è stata da questa impugnata con atto del 14/12/2016.

La Società ripropone, gli stessi motivi di censura già presentati innanzi alla CAE aggiungendo la censura relativa al difetto di motivazione della decisone.

Il calciatore D’Aiello ha controdedotto evidenziato l’assoluta pretestuosità della eccezione di carenza di motivazione del dispositivo CAE. Nel merito ha evidenziato che l’eccezione della Società in merito all’importo massimo della rata mensile non sia supportata da alcuna disposizione normativa. Il comma 2, infatti, detterebbe solo una modalità di pagamento, non già la somma massima erogabile con una singola rata.

Ribadisce che l’unico accordo economico esistente e valido è quello da lui prodotto e depositato presso la LND, il quale reca sia la durata che la data di sottoscrizione.

Sulla pretesa compensazione dei crediti eccepisce la genericità dei documenti depositati, che non fanno alcun riferimento al calciatore, e che, comunque, l’accordo economico non specifica nulla in merito. Eccepisce, inoltre, che la Società non abbia depositato quietanze ai sensi dell’art. 25 bis reg. LND con riferimento alle spese di vitto e alloggio pretesamente sostenute a favore del D’Aiello.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 8/03/2017.

Preliminarmente è da rigettare l’eccezione relativa alla carenza di motivazione del dispositivo CAE in quanto infondata e priva di pregio.

Nel merito si deve rilevare come l’unico accordo economico valido sia quello depositato presso la LND in data 22/02/2016 a cura del calciatore e da lui prodotto.

L’accordo economico è pienamente legittimo, vanno pertanto, rigettate tutte le eccezioni della Società.

Invero, il limite “annuale” di € 28.158,00 che il comma 6 dell’art. 94 ter delle NOIF prevede come importo massimo della somma lorda prevista dagli accordi economici, deve essere riferito alla stagione sportiva, non già all’anno solare.

In ordine all’eccezione di compensazione per pretesi pagamenti di vitto ed alloggio a beneficio del calciatore si rileva che la documentazione prodotta è del tutto generica e non è in grado di fornire prova dell’effettivo pagamento. Inoltre, non è stato prodotto alcun accordo in tal senso con il calciatore l’accordo economico fa menzione di ciò, né, infine, sono state prodotte quietanze di pagamento a firma del giocatore come espressamente impone l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, pertanto, l’eccezione non può trovare accoglimento.

Quanto alla questione della decurtazione dalla somma dovuta al giocatore della ritenuta d’acconto pari ad € 1.104,00 versata dalla Società, anche questa si rivela infondata. A sostegno della pretesa, ASD Città di Foligno 1928 Srl, deposita una Certificazione Unica 2016 riferita all’anno fiscale 2015, precedente a quello di vigore dell’accordo economico e quindi ad esso non riferibile.

Va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della C.A.E.L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore D’Aiello Rocco in500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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