F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 106 DELLA SOCIETÀ SSDARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIACINTI SANTE, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 106 DELLA SOCIETÀ SSDARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIACINTI SANTE, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

Con ricorso del 14 dicembre 2016 la SSD ARL Potenza Calcio ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 7 dicembre 2016, con la quale è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Giacinti Sante del complessivo importo di € 7.877,00 a titolo di saldo della somma dovuta in forza dell’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2015/2016.

In via preliminare il sodalizio sportivo eccepisce la violazione del contraddittorio e quindi il proprio diritto di difesa per non essere stata notiziata “(…) all’indirizzo pec (…) domicilio eletto per la presente procedura (…)” della data di discussione del ricorso innanzi alla Commissione Accordi Economici.

A supporto di tale eccezione deduce di aver saputo della decisione “(…) solo ed esclusivamente attraverso il fax inviato il giorno 7 dicembre 2016 da parte del Dipartimento Interregionale-LND (…)”. Invero, dalla documentazione in atti (analizzata dal collegio) risulta che la segreteria della Commissione Accordi Economici ha inviato la comunicazione della fissazione udienza ad un indirizzo pec diverso da quello indicato per l’elezione di domicilio.

Nel merito la SSD ARL Potenza Calcio deduce “genericamente” l’erroneità della quantificazione delle somme per essere state calcolate al lordo anziché al netto delle ritenute IRPEF e nulla produce per attestare l’avvenuto pagamento delle somme eccedenti a titolo di ritenute IRPEF.

Ciò posto la SSD ARL Potenza Calcio chiede: in via principale, la declaratoria di “(…) nullità della decisione impugnata per violazione del contraddittorio (…)”; in via subordinata, il rigetto della “(…) domanda del reclamante (…) condannando il sodalizio sportivo al solo pagamento della somma netta nei confronti del calciatore (…)”.

Il calciatore Giacinti Sante, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni chiedendo, con il favore delle spese di lite, in via preliminare l’inammissibilità dell’appello; nel merito la condanna del sodalizio al pagamento della somma di € 7.877,00 al lordo delle ritenute fiscali “(…) oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo (…) o a quella maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta di giustizia (…)”.

Più in particolare, il calciatore eccepisce la modifica della domanda nel quantum debeatur, poiché in fase di appello  la SSD ARL Potenza Calcio si è limitato a chiedere solo la condanna del sodalizio al netto delle ritenute fiscali (così rinunciando implicitamente a riproporre le eccezioni del primo grado).

Per quanto attiene alla mancata comunicazione della data di convocazione di udienza dinanzi alla CAE il calciatore evidenzia che la Società in primo grado non aveva “(…) espresso – ex art. 34 CGSla volontà di esser ascoltato all’udienza di discussione liberando l’organo giudicante da ogni obbligatorietà di convocazione (…)”. Peraltro, in primo grado aveva “(…) temerariamente avanzato la richiesta di depositare ulteriore documentazione alla data di udienza di fatto inammissibile ex art.25 bis Reg. LND (…)”.

Relativamente alla quantificazione delle somme il calciatore precisa che “(…) il Giudicante deve liquidare gli importi dovuti al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (…)” e solo in caso di prova documentale dell’avvenuto “(…) pagamento degli oneri fiscali(…)” le stesse vanno liquidate al netto.

Alla riunione del 8 marzo 2017, sentito il legale del calciatore, il reclamo è stato discusso e deciso.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere accolto in ordine alla eccezione preliminare.

Più in particolare, in atti è provato che la SSD ARL Potenza Calcio non è stata messa in condizione di conoscere la data di discussione del  ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza) e quindi il contradditorio tra le parti non è stato rispettato. Si è verificata quindi la lesione del diritto di difesa del sodalizio sportivo per intervenuta violazione dell’art. 25 bis del Regolamento LND.

Nel caso di specie ricorrono i presupposti dell’art. 36 bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità di rimettere le parti dinanzi al giudice di prime cure.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società SSDARL Potenza Calcio e, per l’effetto, rimette gli atti alla CAE-LND per l’esame del merito. Ordina restituirsi la tassa.

 

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