F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 111 DELLA SOCIETÀ USD CASELLE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ SSD VICTORIA IVEST AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 227 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARDELLA SIMONE VINCENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27OTTOBRE 2016.

RECLAMO N°. 111 DELLA SOCIETÀ USD CASELLE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ SSD VICTORIA IVEST AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 227 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARDELLA SIMONE VINCENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27OTTOBRE 2016.

Con ricorso n. 227 del 29.06.2016 la Società SSD Victoria Ivest Srl adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società USD Caselle Calcio al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane dilettante”, per la stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Cardella Simone Vincenzo, nato il 30.01.1997.

Con delibera in C.U. 3/E del 27 ottobre 2016 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società USD Caselle Calcio al pagamento della somma di € 1.151,75, di cui € 921,40 in favore della Società SSD Victoria Ivest Srl a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale ed € 230,35 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 14.12.2016, la Società USD Caselle Calcio ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

Sostiene la reclamante di avere tesserato il calciatore nella stagione sportiva 2015/2016 e che nella precedente stagione 2014/2015 il calciatore non era stato tesserato da alcuna Società. Da tale circostanza la reclamante ne deduce, secondo quanto previsto dall’art. 96, 1° comma, NOIF, l’insussistenza del diritto al premio di preparazione preteso dalla SSD Victoria Ivest Srl. La SSD Victoria IvestSrl non ha depositato controdeduzioni e la vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 09.03.2017.

Il reclamo della USD Caselle Calcio è fondato e va quindi accolto.

Invero, dallo storico del calciatore Cardella Simone Vincenzo emerge che questi è stato tesserato con vincolo annuale come giovane dalla SSD Victoria Ivest Srl per la stagione 2012/2013 e dalla Società Leini per la stagione 2013/2014, mentre per la stagione sportiva 2014/2015 il calciatore medesimo non è stato tesserato da alcuna Società.

Solo il successivo 29.10.2015 (stagione sportiva 2015/2016) il Cardella è stato tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale dalla USD Caselle Calcio.

Orbene, poiché l’art. 96,comma NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio le Società che abbiano per la prima volta tesserato il calciatore come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista”, quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale, va da sé che la sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione.

Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

Senonché nel caso di specie, tra l’ultimo tesseramento con vincolo annuale ed il primo con vincolo pluriennale è intercorsa una stagione sportiva nel corso della quale il calciatore non è stato tesserato da alcuna Società, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma, NOIF.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società USD Caselle Calcio e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina restituirsi la tassa.

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