F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 114 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 408 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COSENTINO SEBASTIANO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.
RECLAMO N°. 114 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 408 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COSENTINO SEBASTIANO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.
Con ricorso del 12 luglio 2016, la Società ASD Real Gela ricorreva contro la Società Gela Calcio Spa, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell’art. 96 delle NOIF conseguente al tesseramento effettuato in data 22 luglio 2015 per il calciatore Cosentino Sebastiano.
Con lettera del 24 novembre 2016, la ASD Real Gela comunicava alla Commissione Premi che il premio di preparazione oggetto del ricorso era stato chiesto a Gela Calcio Spa ma che la richiesta dovesse essere presentata al Gela Calcio Srl e che tale ultima Società aveva cambiato denominazione in SSD Città di Gela a r.l.
La Società resistente non compariva innanzi alla Commissione Premi e non controdeduceva alcunché.
La Commissione Premi, esaminata la documentazione pervenuta e ritenuta attendibile la richiesta, accoglieva la domanda della ASD Real Gela dichiarando la Società SSD Città Di Gela a r.l. inadempiente e condannandola a corrispondere la somma di € 3387,50 a titolo di premio di preparazione per il giocatore Cosentino Sebastiano, di cui € 2.710,00 da corrispondersi alla Società ASD Real Gela a r.l. quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 667,50 da corrispondersi alla F.I.G.C. a titolo di penale.
Tale decisione, comunicata alla SSD Città di Gela a r.l. in data 28/12/2016, è stata da questa impugnata con atto del 2/01/2017.
Con il reclamo la Società eccepisce di essere nata nel luglio del 2016 dalla scissione della Società Gela Calcio Srl
Sostiene pertanto, di non dover corrispondere il premio poiché nella stagione di riferimento non esisteva e che comunque non ha avuto notizia del procedimento instaurato innanzi alla Commissione Premi e pertanto, non è stata messa in condizioni di contraddire, né di difendersi in alcun modo, né tantomeno, di trovare un accordo con ASD Real Gela.
Ha chiesto, conseguentemente, l’annullamento della decisione della Commissione Premi per violazione delle norme sul contraddittorio ai sensi dell’art. 36 bis, comma 4, CGS.
La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 30/03/2017.
L’eccezione di difetto di contraddittorio avanzata dalla Società SSD Città di Gela a r.l. è fondata e va accolta nei termini che seguono.
La Società è nata dalla scissione di Gela Calcio S.S.A.D.R.L. in SSD Città di Gela a r.l., e Gela Calcio Srl.
La scissione risale al luglio del 2016 e la Società è stata affiliata in data 5/07/2016.
Il reclamo della Società ASD Real Gela, datato 12 luglio 2016, quindi a scissione già avvenuta, aveva come unica destinataria la Società Città di Gela Srl ed è stato notificato nella sua sede legale.
La ricorrente non è stata parte del procedimento innanzi alla Commissione Premi, pur venendo condannata all’esito del procedimento.
Si rileva, pertanto una violazione delle norme che regolano il contraddittorio tra le parti, che vizia la decisione della Commissione Premi.
La decisione pertanto va annullata ai sensi dell’art. 37, comma 4 Codice di Giustizia Sportiva della FI.G.C., con rinvio alla Commissione Premi che, instaurato correttamente il contraddittorio tra le parti, provveda ad esaminare il merito della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo della Società SSD Città Di Gela a rl e, per l’effetto, rinvia alla Commissione Premi per l’esame in contraddittorio del merito. Ordina restituirsi la tassa.
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