F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 24/TFN-SVE del 04 Maggio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 139 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE NAPPELLO UMBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7 MARZO 2017.

RECLAMO N°. 139 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE NAPPELLO UMBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7 MARZO 2017.

Con atto 7 marzo 2017, la FC Grosseto SSD a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Umberto Nappello, del complessivo importo di euro 8.602,71, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

La FC Grosseto SSD a rl, chiede che la impugnata decisione venga annullata per i seguenti motivi:

  • la CAE, erroneamente, non avrebbe sospeso il proprio giudizio, come richiesto dalla Società, in attesa della definizione degli esiti della istruttoria in corso presso la Procura Federale nei confronti di alcuni calciatori della FC Grosseto SSD a rl, tra i quali il Nappello, che avrebbero reso dichiarazioni lesive della immagine della Società con possibili conseguenze risarcitorie del danno patrimoniale da porre in eventuale compensazione, anche in via di eccezione ex art. 1460 cod. civ.;
  • la CAE, erroneamente, non avrebbe detratto dal residuo compenso dovuto la somma di euro 2.950,00, da essa sostenuta a titolo di contributo per il canone di locazione dell’immobile occupato dal calciatore;
  • la CAE, infine, sempre erroneamente, non avrebbe tenuto in considerazione le liberatorie depositate tardivamente in prime cure, omettendo di avvalersi dei poteri istruttori straordinari previsti dal Codice di giustizia sportiva.

Chiede quindi, la reclamante Società, di rimettere gli atti alla CAE disponendo la sospensione del giudizio in attesa dell’esito delle indagini della Procura Federale ovvero di ridurre il quantum richiesto dal calciatore in base alle suesposte considerazioni.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato controdeduzioni eccependo l’infondatezza di ogni motivo del gravame chiedendone il rigetto, con la conferma della impugnata decisione della CAE.

Alla riunione del 4 maggio 2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso. Il reclamo deve essere rigettato.

In primo luogo, non sussistono i presupposti normativi per disporre l’invocata sospensione del giudizio in quanto i profili disciplinari non inferiscono in alcun caso con quelli economici.

Anche in ipotesi di responsabilità disciplinare che possa portare al ristoro di un danno economico, questo è privo di ogni requisito per poter essere posto in compensazione con il credito oggi vantato dal calciatore: detto ipotetico e futuro credito della Società infatti, non è certo, liquido, esigibile.

detto eventuale futuro credito, derivante da danno aquiliano, può essere collegato alla richiamata eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., invece riferita ad un rapporto sinallagmatico da contratto.

Anche i motivi di merito appaiono infondati.

Il contributo della Società al pagamento dell’affitto non può essere posto in compensazione con quanto stabilito nell’accordo economico in quanto, in difetto di specifiche e diverse risultanze contrattuali, lo stesso deve intendersi integrativo di quanto pattuito ovvero assunto dalla Società a titolo di liberalità in favore del calciatore.

Resta ferma ovviamente la possibilità in astratto della Società, ricorrendone i presupposti, di richiederne il rimborso al calciatore ma ne rimane preclusa la compensazione in questa sede. L’ulteriore decurtazione del quantum della condanna di pagamento stabilita dalla CAE, non può invece trovare accoglimento in quanto trattasi di eccezioni derivanti da documentazione prodotta tardivamente dalla Società, seppur preesistente, e quindi inammissibile.

Difetta al riguardo ogni presupposto per consentirne l’ammissibilità anche in via eccezionale e straordinaria, ovvero per rimettere in termini la FC Grosseto SSD a rl che non ha dedotto peraltro conferenti motivi per i quali non ha potuto produrre la documentazione in questione nei termini.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Nappello Umberto, che liquida in300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori di legge. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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