F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 24/TFN-SVE del 04 Maggio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 140 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ZOTTI PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7 MARZO 2017.

RECLAMO N°. 140 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ZOTTI PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7 MARZO 2017.

Con atto 7 marzo 2017, la FC Grosseto SSD a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Pietro Zotti, del complessivo importo di euro 2.750,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

La FC Grosseto SSD a rl, chiede che la impugnata decisione venga annullata per la occorsa violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

Assume, la reclamante Società, di non avere mai ricevuto il ricorso introduttivo del calciatore e di avere avuto conoscenza del giudizio solo con l’avviso dell’udienza di trattazione del ricorso, da parte della CAE, alla quale peraltro comunicava nella immediatezza di non avere ricevuto l’atto del calciatore, pur omettendo poi di partecipare alla udienza.

Osserva, al riguardo, la reclamante di avere trasferito la propria sede legale a far data dal 9 settembre 2016 da Corso Carducci 35, Grosseto a via Atleti Azzurri d’Italia 6 sempre in Grosseto e che quindi verosimilmente il calciatore ha spedito il ricorso all’indirizzo non più attuale.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, non ha inviato controdeduzioni. Alla riunione del 4 maggio 2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che per il principio generale della autosufficienza degli atti di gravame, il ricorso deve necessariamente contenere, in ogni caso, i motivi di merito per i quali la pretesa della parte resistente non dovrebbe essere meritevole di accoglimento.

Ebbene, nell’atto introduttivo del presente giudizio è invece del tutto omesso ogni riferimento al merito della questione controversa, con la conseguente inammissibilità del reclamo.

In ogni caso, allo stato degli atti, emerge che innanzi alla Commissione Accordi Economici non si è verificata alcuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa della FC Grosseto SSD a rl.

Il ricorso del calciatore, infatti, è stato correttamente indirizzato presso la sede legale indicata nell’accordo economico sottoscritto tra le parti e risultante, all’epoca dell’invio dell’atto, nel foglio di censimento e organigramma presente presso l’anagrafica federale.

A ciò si aggiunga che v’è prova che la FC Grosseto SSD a rl ha comunque avuto la conoscenza del ricorso con il successivo invio dello stesso da parte del patrocinio del calciatore e che in ogni caso, avrebbe avuto la possibilità di partecipare alla udienza di trattazione innanzi alla CAE per svolgere le proprie difese in rito e in merito.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Zotti Pietro, che liquida in200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori di legge. Ordina incamerarsi la tassa.

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